Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
E abnorme, ed è dunque suscettibile di ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice dibattimentale monocratico che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione alla mancata effettuazione di un adempimento non prescritto dalla legge, oppure in base ad un fattore privo di rilevanza in punto di validità dell'atto (fattispecie relativa per un verso alla dichiarazione di nullità della citazione di un imputato per l'omessa notificazione delle informazioni concernenti il diritto di difesa, in realtà non dovuta in quanto l'interessato era assistito da difensore di fiducia e non risultavano per lui compiuti atti del P.M. cui il difensore avesse diritto di assistere; per altro verso, la dichiarazione di nullità era stata "estesa" ad un secondo imputato, a suo tempo raggiunto da notifica dell'avviso di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen., per la ritenuta "inscindibilità" delle posizioni).
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 20894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20894 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/04/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 754
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 043236/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di SAN DONÀ DI PIAVE;
nei confronti di:
1) EN EN, N. IL 24/06/1975;
2) ET CA, N. IL 13/06/1963;
avverso ORDINANZA del 13/07/2004 TRIB. SEZ. DIST. di SAN DONÀ DI PIAVE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2004 il giudice monocratico del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio di EN RI e RA LU, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Ciò in conseguenza della rilevata violazione del disposto dell'art. 369 bis c.p.p. nei confronti del EN e della ritenuta inscindibilità delle posizioni dei due imputati.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia deducendo la abnormità dell'atto laddove il procedimento è stato fatto regredire alla fase antecedente l'esercizio dell'azione penale, senza che norma alcuna lo consentisse, anche nei confronti del RA, e laddove la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio del EN è stata fondata su di una situazione di fatto inesistente. Non specificato l'atto compiuto dal pubblico ministero in relazione al quale non sarebbe stata data la informazione prevista dall'art. 369 bis c.p., il giudice non ha colto che il EN era già
assistito da difensore di fiducia, intervenuto nella udienza camerale del 19 dicembre 2002, la cui nomina, con elezione di domicilio, era stata confermata il 30 dicembre dello stesso anno, sicché non correva obbligo di informarlo sui diritti di difesa, ed il primo atto compiuto dal P.M. consisteva nel decreto di citazione a giudizio emesso il 18 dicembre 2003.
Fuori luogo era, poi, il richiamo all'art. 369 bis c.p.p. se riferito alla Camera di consiglio disposta dal giudice per le indagini preliminari a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, trattandosi appunto di atto del giudice e non del pubblico ministero.
La declaratoria di nullità del decreto di citazione assolutamente al di fuori dei casi previsti e la conseguente ingiustificata regressione del procedimento integrano - secondo il ricorrente - la dedotta abnormità.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, con requisitoria scritta datata 15 ottobre 2004, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, qualificandolo come abnorme. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (24-11-1999 n. 26, Magnani), "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo". Alla luce di tale principio di diritto il ricorrente ha fondatamente dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato, indubbiamente ravvisabile atteso che:
1) il giudice ha dichiarato - motivando che all'imputato EN RI non era stato "dato lo stesso avviso" (ex art. 369 bis c.p.p.) che aveva invece ricevuto il coimputato RA LU - la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di ambo gli imputati, con rimessione degli atti al Pubblico Ministero, avendo così comportato una regressione del procedimento nei confronti del RA, non sorretta da alcuna motivazione diversa da quella della ritenuta inscindibilità della posizione di questi da quella del coimputato, motivazione idonea eventualmente a sospendere il dibattimento nei confronti del RA, separando temporaneamente i procedimenti in attesa di nuova emissione del decreto di citazione nei confronti del EN, ma non di certo a "restituire" al P.M. anche la posizione del RA;
2) lo stesso giudice ha ignorato che risultava già nominato dal EN proprio difensore di fiducia l'Avv. Giacetti già in data 30 dicembre 2002 e che la necessità di dare "informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa (prevista dall'art. 369 bis c.p.p. introdotto dall'art. 19 della L. 6 marzo 2001 n. 60) è esclusa ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia (Cass. Sez. 3^ 12-11-2001 n. 44022, Zadra), e non ha considerato, soprattutto, che gli adempimenti prescritti dal citato art. 369 bis c.p.p. sono necessari soltanto quando debba essere compiuto un atto (atto che il giudice non indica) cui il difensore abbia diritto di assistere, e riguardano un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa e antecedente rispetto a quella per la quale è stata disposta la nullità con indebita regressione determinante una situazione di stallo non risolvibile se non mediante il ricorso per Cassazione e l'annullamento del provvedimento gravato.
Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio, e ordina la tra Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2005