Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 20894
CASS
Sentenza 13 aprile 2005

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Massime1

E abnorme, ed è dunque suscettibile di ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice dibattimentale monocratico che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio in relazione alla mancata effettuazione di un adempimento non prescritto dalla legge, oppure in base ad un fattore privo di rilevanza in punto di validità dell'atto (fattispecie relativa per un verso alla dichiarazione di nullità della citazione di un imputato per l'omessa notificazione delle informazioni concernenti il diritto di difesa, in realtà non dovuta in quanto l'interessato era assistito da difensore di fiducia e non risultavano per lui compiuti atti del P.M. cui il difensore avesse diritto di assistere; per altro verso, la dichiarazione di nullità era stata "estesa" ad un secondo imputato, a suo tempo raggiunto da notifica dell'avviso di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen., per la ritenuta "inscindibilità" delle posizioni).

Commentario1

  • 1La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…
    Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2005, n. 20894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20894
Data del deposito : 13 aprile 2005

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