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Sentenza 23 luglio 2021
Sentenza 23 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2021, n. 28942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28942 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZH FE nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28942 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 07/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 15.02.2021, il tribunale del riesame di Firenze confer- mava integralmente l'ordinanza del GIP presso il medesimo tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo in relazione all'art. 110 c.p., D.Igs. n. 74 del 2000, art. 11 comma 1, rigettando il ricorso proposto dalla HU IF ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. 2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore Avv. BR del Fio, iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Tiziano Veltri, non cassa- zionista, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge proces- suale in relazione all'art. 325 co. 1 c.p.p., sotto il profilo della motivazione appa- rente in ordine al requisito del fumus commissi delicti e alla sussistenza dell'ele- mento soggettivo del dolo specifico. In sintesi, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Firenze avrebbe motivato solo apparentemente in ordine alle doglianze difensive circa l'estraneità ai fatti da parte della HU IF e alla buona fede della stessa in relazione ai contratti di compravendita relativi a due locali artigianali meglio specificati in atti. In particolare, prosegue il ricorso, il Tribunale, nella motivazione inerente ai contratti di compravendita, argomenta esclusivamente in ordine allo ZH NB (ex coniuge) tacendo in ordine alla condotta tenuta dalla HU IF, incorrendo quindi in una violazione di legge per assenza di motivazione. La difesa aggiunge inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la docu- mentazione prodotta dalla difesa, idonea a dimostrare la buona fede e la non con- sapevolezza della stessa circa un ingente debito contratto dallo ZH NB, ovvero la sussistenza di un divorzio tra gli ex coniugi, la circostanza che tale divorzio non fosse strumentale ad una condotta dissipatoria dei beni da parte dello ZH NB, il differente luogo in cui vivono entrambi. Del resto, osserva la ricorrente, in osse- quio alle numerose sentenze di questa Corte citate nel ricorso, come, in sede di riesame, sebbene non sia necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti é operato il sequestro, il Giu- dice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la 2 4 "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure caute- lari reali. A questi principi non si sarebbe adeguato il tribunale del riesame il quale, non solo ha motivato diffusamente solamente in ordine alla condotta tenuta dallo ZH NB per il reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74 del 2000, ma, con motivazione sintetica e apodittica, ha ritenuto sussistente il contributo causale fornito dalla HU IF alla realizzazione della fattispecie e il dolo specifico richiesto dalla norma senza spiegare da quali elementi abbia tratto il convincimento che la stessa,con- sapevolmente, abbia consentito allo ZH NB di sottrarsi al pagamento del de- bito vero l'Erario. 3. Con requisitoria scritta del 22.04.2021 il Procuratore generale ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020, è infondato. 2. Deve osservarsi, in premessa, che il ricorso per cassazione contro ordi- nanze emesse in materia di sequestro preventivo é ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quèi vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato ar- gomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (SS.UU, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. VI, n. 6589 del 10/1/2013). Il ricorso per cassazione per viola- zione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione appa- rente, ma non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in re- lazione ad una motivazione presente (SS.UU, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. V, n. 35532 del 25/06/2010). 3. Così delimitato il controllo riservato al Giudice di legittimità dall'art. 325 c.p.p., va dichiarata manifestamente infondata la censura articolata con l'unico motivo, relativa alla verifica del fumus e alla omessa motivazione circa l'elemento soggettivo del dolo specifico. 3 Ed invero, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame della configurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale e non è ravvisabile alcuna violazione di legge o di principi di diritto. Il ricorrente prospetta in realtà una diversa valutazione o, tutt'al più, una apparente e omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussi- stenza delle elemento soggettivo del reato a causa della ritenuta presenza ictu ocu/i della buona fede nel comportamento dell'indicato. Nella specie, inoltre, non si discute sulla presenza del fumu-s del reato sotto il profilo oggettivo, bensì unicamente sotto quello soggettivo. 4. Va anzitutto ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (ex plurimis, Sez. III, n. 37851 del 04/06/2014; Sez. II, n.60 del 10/12/2015; Sez. III, n. 58008 del 11/10/2018; Sez. V, n. 3722 del 11/12/2019). Inoltre, la verifica di sussistenza indiziaria del reato prescinde dall'indagine sulla colpevolezza del suo autore, che, al momento dell'emissione del provvedi- mento, potrebbe anche essere ignoto (SS.UU. n. 920 del 17/12/2003), essendo invece necessaria e sufficiente, secondo una valutazione ritenuta immune da cen- sure di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 48 del 9-17 febbraio 1994), la verifica della astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (ex multis, Sez. V, n. 18078/2010; Sez. IV, n. 15448 del 14/03/2012; Sez. III n. 28497 del 24/09/2020). 5. Questa valutazione non può però tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione. Ne consegue che ai fini della adozione del se- questro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'ac- certamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicolo- gico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. I, n. 15298 del 04/04/2006; Sez.VI n. 10618 del 23/02/2010; Sez. VI, n. 45908 del 16/10/2013). Vt Costituisce, infatti, principio consolidato che, per l'applicazione delle misure cautelari reali, a differenza delle misure cautelari personali per le quali è necessa- rio un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. su una valutazione' di gravità degli indizi a suo carico, è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che con- senta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (ex plurimis, Sez. V, n. 49596 del 16/09/2014; Sez. IV n. 2371 del 05/12/2017; Sez. III n. 28523 del 27/04/2018; Sez. III, n.39333 del 27/06/2019), pur permanendo l'ob- bligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. III n. 18532, 17 maggio 2010; Sez. VI n. 57256 del 19/11/2017). Riguardo a tale ultimo aspetto si è, altresì, stabilito che la valuta- zione richiesta al Tribunale del riesame non può ,ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell'apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determi- nante in relazione al "fumus commissi delicti" ( Sez. III n. 7242 del 25/02/2011; Id. n. 19658 del 24/05/2012; Id. n. 13038 del 21/03/2013) Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è, demandata, nell'ambito di una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato, anche la verifica dell'eventuale difetto soggettivo del reato, purché di immediata evidenza. Ne consegue l'affermazione che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga ictu oculi (ex plurimis, SS.UU, n. 7 del 23/02/2000; Sez. IV, n. 23944 del 21/05/2008; Sez. II, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. III n. 28523 del 27/04/2018; Sez. III n. 26007 del 05/04/2019; Sez. IV n. 32214 del 27/10/2020; Sez.III n. 12459 del 13/01/2021). 6. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo dei predetti principi valutando compiutamente, con una motivazione del tutto adeguata in ordine al fumus commissi delicti, un corposo compendio probatorio ed evidenziando plurimi elementi fattuali, aventi natura indiziante (elementi già indicati nell'ordinanza del Gip i cui contenuti sono stati integralmente condivisi dal tribunale del riesame): dalla c.n.r. redatta in data 18.07.2019 da personale dell'agenzia delle entrate di- rezione provinciale di Firenze, con allegato avviso di accertamento del 24.07-2018 notificato a mezzo posta a ZH Le;
dalla c.n.r. redatta in data 19.07.2019 da 5 personale dell'agenzia delle entrate direzione provinciale di Firenze, con allegato avviso di accertamento allegato a mezzo posta a ZH NB con allegata docu- mentazione risulta che nell'anno d'imposta 2013 ZH Le, titolare della ditta indi- viduale denominata Beautyfur di ZH Le, ha presentato una dichiarazione infe- dele reddituale, evadendo l'Irpef per un importo pari ad euro 223.855,00 e VIVA per un importo pari ad euro 224.855,00; informazioni date dal rag. Cecchi Fabio, commercialista che si occupava della contabilità della ditta di cui sopra, dalle quali emergeva che lo ZH NB era il vero gestore dell'impresa, mentre la figlia non era sostanzialmente a conoscenza dell'attività che veniva svolta nella ditta. Pertanto, dall'attività di indagine, si legge nell'ordinanza a pag. 3, sono emersi elementi dai-quali è stata desunta la sussistenza del fumus del reato di dichiarazione infedele. Infatti, le indagini finanziarie hanno posto in evidenza mo- vimenti in entrata non giustificati per importi pari ed euro 656.000,00 e preleva- menti per euro 351.217,08 assoggettati a ricarico dell'1,13 % ed è stato accertato un maggior reddito di impresa pari ad euro 157.867,00. Questo in ordine all'art. 4 D.L.gs 74 del 2000. 7. Nell'ordinanza impugnata non è riscontrabile alcuna specifica violazione di legge, né è possibile affermare che il percorso argomentativo del Tribunale sia del tutto mancante o apparente. Di contro, l'ordinanza ha preso in considerazione le censure prospettate dalla ricorrente e le ha motivatamente disattese. Invero, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus in relazione al reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74 del 2000, il tribunale disattende le contestazioni della difesa in ordine all'omessa motivazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico del delitto di cui sopra. Ne consegue che l'eccezione di motivazione ine- sistente o apparente è palesemente infondata in quanto, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale ha dato conto dei contrari rilievi in fatto allegati dalla difesa quanto alla pretesa insussistenza degli elementi idonei a rappresentare il fumus, sostenendo che dall'attività dell'indagine è emerso che ZH NB, nel periodo compreso tra gli anni 2014-2019, ha iniziato una progressiva cessione dei propri beni immobili, presumibilmente al fine di sottrarli ad eventuali recuperi da parte dell'Erario, in favore della ex coniuge HU IF (odierna ricorrente), procrasti- nando il pagamento del prezzo e rinunciando all'ipoteca legale su tali beni. In particolare, nell'ordinanza si evidenzia che il locale ad uso artigianale situato ad Empoli (meglio descritto nell'ordinanza a pag. 4) veniva venduto dallo ZH per mezzo della figlia procuratrice speciale ZH Le, all'ex moglie HU Sai- feng, attuale ricorrente, specificando, nell'atto di compravendita, che la parte ac- quirente avrebbe dovuto versare il prezzo di vendita entro una certa data, nelle 6 mani delle quattro figlie;
l'altro locale ad uso artigianale sempre situato ad Empoli (anch'esso meglio descritto nell'ordinanza a pag. 4) risulta acquistato dallo ZH NB e poi venduto all'ex moglie con l'inserimento di una clausola in base alla quale l'acquirente avrebbe dovuto accollarsi parte della quota del mutuo e versare la differenza nelle mani delle quattro figlie. Sul punto poi, l'ordinanza prosegue citando la giurisprudenza in materia di simulazione, e giunge ad affermare che, nella fattispecie in esame, l'indagato ZH NB, nel momento in cui ha posto in essere gli atti di alienazione degli immobili di cui sopra era sicuramente consape- vole dell'esistenza di un ingente debito tributario in quanto gli era stato notificato un avviso di accertamento in dara 19.12.2018, ossia prima degli atti di compra- vendita avvenuti nel 2019; tali atti di alienazione, benché effettivi, erano finalizzati a mettere a repentaglio ed ad ostacolare l'azione di recupero dei beni da parte dell'Erario, circostanza desunta dalle caratteristiche dei beni e dal fatto che l'alie- nazione è avvenuta in favore della ex moglie e il pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere versato alle loro quattro figlie solo a distanza di anni:
8.04.2029 e 28.10.2029. 8. Ebbene, rileva il Collegio come la ricostruzione del fumus risulta affidata ad elementi non privi di ogni serio significato indiziario e probatorio, giustificati sulla base di argomenti e valutazioni non apodittici: anzitutto, la circostanza dell'avvenuto divorzio è stata presa in considerazione dal tribunale del riesame e ritenuta irrilevante, così come il nuovo matrimonio contratto dallo ZH NB, in quanto elementi non idonei ad escludere che tali atti di vendita fossero finalizzati ad impedire l'azione di recupero di tali beni da parte dell'Erario. In particolare, sottolinea il tribunale del riesame, la ex moglie dello ZH avrebbe dovuto versare il prezzo dei beni solo negli anni a venire alle loro quattro figlie con la conseguenza che i beni sarebbero rimasti nella disponibilità della ex moglie fino alla data (2029) in cui avrebbe dovuto versare il prezzo nelle mani delle loro figlie, una delle quali risulta indagata nello stesso procedimento, consentendo, con un simile modus operandi, allo ZH di adempiere quanto meno all'obbligo di portare gli alimenti ex art. 433 c.p. in danno del creditore istituzionale. Elementi, questi, valorizzati dal GIP nell'ordinanza con la quale veniva di- sposto il sequestro: si legge infatti che è proprio l'operazione negoziale sopra de- scritta ad essere un mezzo fraudolento attraverso il quale l'indagato ZH NB tentava di sottrarsi al pagamento delle imposte, perché, in tal modo, non solo si privava dei suddetti immobili, ma anche del prezzo di compravendita, che veniva corrisposto alle loro quattro figlie entro la data pattuita, così rimanendo sostan- zialmente nullatenente e sfuggire all'azione di riscossione dell'erario. 7 Inoltre, con riferimento al profitto del reato di sottrazione fraudolenta, il tribunale del riesame, condividendo pienamente le argomentazioni del GIP, giudica corretta l'applicazione sui beni immobili del sequestro preventivo, beni sottratti fraudolentemente all'azione di recupero da parte dell'Erario. 9. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente ricor- dare che la cognizione del giudice del riesame circa il fumus e l'elemento psicolo- gico del reato è sommaria, e, del resto, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione som- maria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu ()culli' (Sez. II, sentenza n. 18331 del 22/04/2016). Invero, in ordine all'estraneità ai fatti e la buona fede della ricorrente sot- tolineata dalla difesa, l'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi indicati. Nel caso di specie, dall'ordinanza si desume come, in capo alla medesima, sussista una condotta lontana da una buona fede emergente ictu ocull. Tanto basta infatti a giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro, non risultando ictu ocu/i (nè avendo la difesa allegato al riguardo alcunché) la mancanza di concreta offen- sività della condotta al punto da far venire meno lo stesso fumus del reato. Pertanto, la censura svolta dalla ricorrente, in ordine alla mancanza di mo- tivazione sull'elemento soggettivo del reato, si risolve in una contestazione in fatto che non è ammissibile in questa sede. 10. Orbene, il provvedimento è corredato di adeguata motivazione sugli elementi di base per configurare gli indizi di reato quali richiesti ex art. 321 c.p.p. e le specifiche doglianze difensive sono state valutate e correttamente escluse. Il Collegio ritiene che il giudice del riesame abbia verificato la sussistenza di un serio e concreto quadro indiziario certamente sufficiente ai fini del manteni- mento della disposta cautela reale, tenendo nel debito conto le contestazioni di- fensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, salvo l'approfondimento di merito sulla sussistenza del dolo - allo stato, per quanto detto, non suscettibile di esclu- sione sul piano del fumus - , con la conseguenza che non si afferma in modo apo- dittico, come sostiene la ricorrente, la partecipazione della stessa ad un dato si- stema illecito. Inoltre, non ricorre la ipotesi della mera apparenza della motiva- zione, equiparabile alla totale assenza della stessa, che comporta la violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. per la assenza di un elemento fondamentale dell'atto. 8 11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sen- tenza della Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fatti- specie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conse- gue, a norma dell'art. 616 c.p.p., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento, anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. 12. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassa- zione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedi- mento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'eser- cizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui solu- zione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condi- visi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il 7 maggio 2021
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28942 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 07/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 15.02.2021, il tribunale del riesame di Firenze confer- mava integralmente l'ordinanza del GIP presso il medesimo tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo in relazione all'art. 110 c.p., D.Igs. n. 74 del 2000, art. 11 comma 1, rigettando il ricorso proposto dalla HU IF ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. 2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore Avv. BR del Fio, iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Tiziano Veltri, non cassa- zionista, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge proces- suale in relazione all'art. 325 co. 1 c.p.p., sotto il profilo della motivazione appa- rente in ordine al requisito del fumus commissi delicti e alla sussistenza dell'ele- mento soggettivo del dolo specifico. In sintesi, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Firenze avrebbe motivato solo apparentemente in ordine alle doglianze difensive circa l'estraneità ai fatti da parte della HU IF e alla buona fede della stessa in relazione ai contratti di compravendita relativi a due locali artigianali meglio specificati in atti. In particolare, prosegue il ricorso, il Tribunale, nella motivazione inerente ai contratti di compravendita, argomenta esclusivamente in ordine allo ZH NB (ex coniuge) tacendo in ordine alla condotta tenuta dalla HU IF, incorrendo quindi in una violazione di legge per assenza di motivazione. La difesa aggiunge inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato la docu- mentazione prodotta dalla difesa, idonea a dimostrare la buona fede e la non con- sapevolezza della stessa circa un ingente debito contratto dallo ZH NB, ovvero la sussistenza di un divorzio tra gli ex coniugi, la circostanza che tale divorzio non fosse strumentale ad una condotta dissipatoria dei beni da parte dello ZH NB, il differente luogo in cui vivono entrambi. Del resto, osserva la ricorrente, in osse- quio alle numerose sentenze di questa Corte citate nel ricorso, come, in sede di riesame, sebbene non sia necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti é operato il sequestro, il Giu- dice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la 2 4 "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure caute- lari reali. A questi principi non si sarebbe adeguato il tribunale del riesame il quale, non solo ha motivato diffusamente solamente in ordine alla condotta tenuta dallo ZH NB per il reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74 del 2000, ma, con motivazione sintetica e apodittica, ha ritenuto sussistente il contributo causale fornito dalla HU IF alla realizzazione della fattispecie e il dolo specifico richiesto dalla norma senza spiegare da quali elementi abbia tratto il convincimento che la stessa,con- sapevolmente, abbia consentito allo ZH NB di sottrarsi al pagamento del de- bito vero l'Erario. 3. Con requisitoria scritta del 22.04.2021 il Procuratore generale ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020, è infondato. 2. Deve osservarsi, in premessa, che il ricorso per cassazione contro ordi- nanze emesse in materia di sequestro preventivo é ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quèi vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato ar- gomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (SS.UU, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. VI, n. 6589 del 10/1/2013). Il ricorso per cassazione per viola- zione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione appa- rente, ma non per mero vizio logico della stessa;
il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in re- lazione ad una motivazione presente (SS.UU, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. V, n. 35532 del 25/06/2010). 3. Così delimitato il controllo riservato al Giudice di legittimità dall'art. 325 c.p.p., va dichiarata manifestamente infondata la censura articolata con l'unico motivo, relativa alla verifica del fumus e alla omessa motivazione circa l'elemento soggettivo del dolo specifico. 3 Ed invero, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame della configurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale e non è ravvisabile alcuna violazione di legge o di principi di diritto. Il ricorrente prospetta in realtà una diversa valutazione o, tutt'al più, una apparente e omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussi- stenza delle elemento soggettivo del reato a causa della ritenuta presenza ictu ocu/i della buona fede nel comportamento dell'indicato. Nella specie, inoltre, non si discute sulla presenza del fumu-s del reato sotto il profilo oggettivo, bensì unicamente sotto quello soggettivo. 4. Va anzitutto ricordato che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (ex plurimis, Sez. III, n. 37851 del 04/06/2014; Sez. II, n.60 del 10/12/2015; Sez. III, n. 58008 del 11/10/2018; Sez. V, n. 3722 del 11/12/2019). Inoltre, la verifica di sussistenza indiziaria del reato prescinde dall'indagine sulla colpevolezza del suo autore, che, al momento dell'emissione del provvedi- mento, potrebbe anche essere ignoto (SS.UU. n. 920 del 17/12/2003), essendo invece necessaria e sufficiente, secondo una valutazione ritenuta immune da cen- sure di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 48 del 9-17 febbraio 1994), la verifica della astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (ex multis, Sez. V, n. 18078/2010; Sez. IV, n. 15448 del 14/03/2012; Sez. III n. 28497 del 24/09/2020). 5. Questa valutazione non può però tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione. Ne consegue che ai fini della adozione del se- questro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'ac- certamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicolo- gico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. I, n. 15298 del 04/04/2006; Sez.VI n. 10618 del 23/02/2010; Sez. VI, n. 45908 del 16/10/2013). Vt Costituisce, infatti, principio consolidato che, per l'applicazione delle misure cautelari reali, a differenza delle misure cautelari personali per le quali è necessa- rio un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. su una valutazione' di gravità degli indizi a suo carico, è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che con- senta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (ex plurimis, Sez. V, n. 49596 del 16/09/2014; Sez. IV n. 2371 del 05/12/2017; Sez. III n. 28523 del 27/04/2018; Sez. III, n.39333 del 27/06/2019), pur permanendo l'ob- bligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. III n. 18532, 17 maggio 2010; Sez. VI n. 57256 del 19/11/2017). Riguardo a tale ultimo aspetto si è, altresì, stabilito che la valuta- zione richiesta al Tribunale del riesame non può ,ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell'apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determi- nante in relazione al "fumus commissi delicti" ( Sez. III n. 7242 del 25/02/2011; Id. n. 19658 del 24/05/2012; Id. n. 13038 del 21/03/2013) Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è, demandata, nell'ambito di una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato, anche la verifica dell'eventuale difetto soggettivo del reato, purché di immediata evidenza. Ne consegue l'affermazione che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga ictu oculi (ex plurimis, SS.UU, n. 7 del 23/02/2000; Sez. IV, n. 23944 del 21/05/2008; Sez. II, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. III n. 28523 del 27/04/2018; Sez. III n. 26007 del 05/04/2019; Sez. IV n. 32214 del 27/10/2020; Sez.III n. 12459 del 13/01/2021). 6. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo dei predetti principi valutando compiutamente, con una motivazione del tutto adeguata in ordine al fumus commissi delicti, un corposo compendio probatorio ed evidenziando plurimi elementi fattuali, aventi natura indiziante (elementi già indicati nell'ordinanza del Gip i cui contenuti sono stati integralmente condivisi dal tribunale del riesame): dalla c.n.r. redatta in data 18.07.2019 da personale dell'agenzia delle entrate di- rezione provinciale di Firenze, con allegato avviso di accertamento del 24.07-2018 notificato a mezzo posta a ZH Le;
dalla c.n.r. redatta in data 19.07.2019 da 5 personale dell'agenzia delle entrate direzione provinciale di Firenze, con allegato avviso di accertamento allegato a mezzo posta a ZH NB con allegata docu- mentazione risulta che nell'anno d'imposta 2013 ZH Le, titolare della ditta indi- viduale denominata Beautyfur di ZH Le, ha presentato una dichiarazione infe- dele reddituale, evadendo l'Irpef per un importo pari ad euro 223.855,00 e VIVA per un importo pari ad euro 224.855,00; informazioni date dal rag. Cecchi Fabio, commercialista che si occupava della contabilità della ditta di cui sopra, dalle quali emergeva che lo ZH NB era il vero gestore dell'impresa, mentre la figlia non era sostanzialmente a conoscenza dell'attività che veniva svolta nella ditta. Pertanto, dall'attività di indagine, si legge nell'ordinanza a pag. 3, sono emersi elementi dai-quali è stata desunta la sussistenza del fumus del reato di dichiarazione infedele. Infatti, le indagini finanziarie hanno posto in evidenza mo- vimenti in entrata non giustificati per importi pari ed euro 656.000,00 e preleva- menti per euro 351.217,08 assoggettati a ricarico dell'1,13 % ed è stato accertato un maggior reddito di impresa pari ad euro 157.867,00. Questo in ordine all'art. 4 D.L.gs 74 del 2000. 7. Nell'ordinanza impugnata non è riscontrabile alcuna specifica violazione di legge, né è possibile affermare che il percorso argomentativo del Tribunale sia del tutto mancante o apparente. Di contro, l'ordinanza ha preso in considerazione le censure prospettate dalla ricorrente e le ha motivatamente disattese. Invero, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus in relazione al reato di cui all'art. 11 D.Igs. 74 del 2000, il tribunale disattende le contestazioni della difesa in ordine all'omessa motivazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico del delitto di cui sopra. Ne consegue che l'eccezione di motivazione ine- sistente o apparente è palesemente infondata in quanto, diversamente da quanto dedotto, il Tribunale ha dato conto dei contrari rilievi in fatto allegati dalla difesa quanto alla pretesa insussistenza degli elementi idonei a rappresentare il fumus, sostenendo che dall'attività dell'indagine è emerso che ZH NB, nel periodo compreso tra gli anni 2014-2019, ha iniziato una progressiva cessione dei propri beni immobili, presumibilmente al fine di sottrarli ad eventuali recuperi da parte dell'Erario, in favore della ex coniuge HU IF (odierna ricorrente), procrasti- nando il pagamento del prezzo e rinunciando all'ipoteca legale su tali beni. In particolare, nell'ordinanza si evidenzia che il locale ad uso artigianale situato ad Empoli (meglio descritto nell'ordinanza a pag. 4) veniva venduto dallo ZH per mezzo della figlia procuratrice speciale ZH Le, all'ex moglie HU Sai- feng, attuale ricorrente, specificando, nell'atto di compravendita, che la parte ac- quirente avrebbe dovuto versare il prezzo di vendita entro una certa data, nelle 6 mani delle quattro figlie;
l'altro locale ad uso artigianale sempre situato ad Empoli (anch'esso meglio descritto nell'ordinanza a pag. 4) risulta acquistato dallo ZH NB e poi venduto all'ex moglie con l'inserimento di una clausola in base alla quale l'acquirente avrebbe dovuto accollarsi parte della quota del mutuo e versare la differenza nelle mani delle quattro figlie. Sul punto poi, l'ordinanza prosegue citando la giurisprudenza in materia di simulazione, e giunge ad affermare che, nella fattispecie in esame, l'indagato ZH NB, nel momento in cui ha posto in essere gli atti di alienazione degli immobili di cui sopra era sicuramente consape- vole dell'esistenza di un ingente debito tributario in quanto gli era stato notificato un avviso di accertamento in dara 19.12.2018, ossia prima degli atti di compra- vendita avvenuti nel 2019; tali atti di alienazione, benché effettivi, erano finalizzati a mettere a repentaglio ed ad ostacolare l'azione di recupero dei beni da parte dell'Erario, circostanza desunta dalle caratteristiche dei beni e dal fatto che l'alie- nazione è avvenuta in favore della ex moglie e il pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere versato alle loro quattro figlie solo a distanza di anni:
8.04.2029 e 28.10.2029. 8. Ebbene, rileva il Collegio come la ricostruzione del fumus risulta affidata ad elementi non privi di ogni serio significato indiziario e probatorio, giustificati sulla base di argomenti e valutazioni non apodittici: anzitutto, la circostanza dell'avvenuto divorzio è stata presa in considerazione dal tribunale del riesame e ritenuta irrilevante, così come il nuovo matrimonio contratto dallo ZH NB, in quanto elementi non idonei ad escludere che tali atti di vendita fossero finalizzati ad impedire l'azione di recupero di tali beni da parte dell'Erario. In particolare, sottolinea il tribunale del riesame, la ex moglie dello ZH avrebbe dovuto versare il prezzo dei beni solo negli anni a venire alle loro quattro figlie con la conseguenza che i beni sarebbero rimasti nella disponibilità della ex moglie fino alla data (2029) in cui avrebbe dovuto versare il prezzo nelle mani delle loro figlie, una delle quali risulta indagata nello stesso procedimento, consentendo, con un simile modus operandi, allo ZH di adempiere quanto meno all'obbligo di portare gli alimenti ex art. 433 c.p. in danno del creditore istituzionale. Elementi, questi, valorizzati dal GIP nell'ordinanza con la quale veniva di- sposto il sequestro: si legge infatti che è proprio l'operazione negoziale sopra de- scritta ad essere un mezzo fraudolento attraverso il quale l'indagato ZH NB tentava di sottrarsi al pagamento delle imposte, perché, in tal modo, non solo si privava dei suddetti immobili, ma anche del prezzo di compravendita, che veniva corrisposto alle loro quattro figlie entro la data pattuita, così rimanendo sostan- zialmente nullatenente e sfuggire all'azione di riscossione dell'erario. 7 Inoltre, con riferimento al profitto del reato di sottrazione fraudolenta, il tribunale del riesame, condividendo pienamente le argomentazioni del GIP, giudica corretta l'applicazione sui beni immobili del sequestro preventivo, beni sottratti fraudolentemente all'azione di recupero da parte dell'Erario. 9. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente ricor- dare che la cognizione del giudice del riesame circa il fumus e l'elemento psicolo- gico del reato è sommaria, e, del resto, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione som- maria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu ()culli' (Sez. II, sentenza n. 18331 del 22/04/2016). Invero, in ordine all'estraneità ai fatti e la buona fede della ricorrente sot- tolineata dalla difesa, l'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi indicati. Nel caso di specie, dall'ordinanza si desume come, in capo alla medesima, sussista una condotta lontana da una buona fede emergente ictu ocull. Tanto basta infatti a giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro, non risultando ictu ocu/i (nè avendo la difesa allegato al riguardo alcunché) la mancanza di concreta offen- sività della condotta al punto da far venire meno lo stesso fumus del reato. Pertanto, la censura svolta dalla ricorrente, in ordine alla mancanza di mo- tivazione sull'elemento soggettivo del reato, si risolve in una contestazione in fatto che non è ammissibile in questa sede. 10. Orbene, il provvedimento è corredato di adeguata motivazione sugli elementi di base per configurare gli indizi di reato quali richiesti ex art. 321 c.p.p. e le specifiche doglianze difensive sono state valutate e correttamente escluse. Il Collegio ritiene che il giudice del riesame abbia verificato la sussistenza di un serio e concreto quadro indiziario certamente sufficiente ai fini del manteni- mento della disposta cautela reale, tenendo nel debito conto le contestazioni di- fensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, salvo l'approfondimento di merito sulla sussistenza del dolo - allo stato, per quanto detto, non suscettibile di esclu- sione sul piano del fumus - , con la conseguenza che non si afferma in modo apo- dittico, come sostiene la ricorrente, la partecipazione della stessa ad un dato si- stema illecito. Inoltre, non ricorre la ipotesi della mera apparenza della motiva- zione, equiparabile alla totale assenza della stessa, che comporta la violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. per la assenza di un elemento fondamentale dell'atto. 8 11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sen- tenza della Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fatti- specie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conse- gue, a norma dell'art. 616 c.p.p., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento, anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. 12. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassa- zione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedi- mento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'eser- cizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui solu- zione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condi- visi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il 7 maggio 2021