Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
L'affermazione di responsabilità per il reato di destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi agevolati (art. 23 bis D.L. n. 271 del 1957 conv. in L. n. 474 del 1957), non richiede la prova di quale è stato il diverso uso a cui il prodotto è stato destinato, potendosi derivare tale prova in modo logico ed inequivoco dalla mancata registrazione del prodotto nei registri prescritti, accompagnata dal mancato reperimento dello stesso e dalla mancata conoscenza del suo uso e della sua destinazione a seguito della carenza di ogni indicazione in proposito da parte dell'imprenditore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 20359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20359 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 582
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 45612/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM MA, nato il [...];
avverso la sentenza del 15.10.2009 della Corte di Appello di Catanzaro;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 15.10.2009 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale AM MA era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1.200.000,00 di multa per il reato di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lett. c) per aver, nella qualità di amministratore unico della "Ppetrolsila srl", omettendo di annotare nei registri di carico 2.367.123 litri di gasolio agricolo acquistati dalla ditta OZ AR Antonio, destinato detti prodotti, soggetti ad accisa agevolata, omettendo di annotarne le rivendite nel registro di scarico, ad usi soggetti a maggiore imposta, concedeva il beneficio della sospensione della pena.
Nel rinviare alla motivazione della decisione di primo grado, riteneva la Corte territoriale, innanzitutto, infondata la denunciata violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza. L'originaria imputazione conteneva la chiara contestazione sia dell'ipotesi di cui alla lett. b) che quella di cui al D.Lgs. n.504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c), ed il Tribunale si era limitato a ritenere, in senso favorevole all'imputato la sola ipotesi di cui alla lett. c), in quanto norma speciale comprendente anche l'ipotesi prevista dalla lettera b). Quanto al merito, assumeva la Corte che era stato accertata l'omessa annotazione sui registri di carico di decine e decine di documenti relativi all'acquisto di gasolio agricolo, nonché l'omessa annotazione sui registri di scarico delle consegne di tale gasolio agli utilizzatori finali. Si trattava, quindi, non di una irregolare tenuta dei registri contabili, ma dell'occultamento di un quantitativo ingentissimo di gasolio acquistato a prezzo agevolato. L'imponenza e la sistematicità della condotta da parte di una ditta che trattava proprio il commercio di oli combustibili per uso agricolo induceva a ritenere che il prodotto fosse stato venduto a soggetti non autorizzati.
2) Propone ricorso per Cassazione il AM, denunciando con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della prova indiziaria. I giudici di merito hanno desunto la prova del reato contestato (e cioè della vendita del prodotto a soggetti diversi dagli aventi diritto) dalle omesse annotazioni sui registri di carico del carburante e dal mancato rinvenimento del gasolio a prezzo agevolato. L'entità del carburante ceduto e non registrato e la sistematicità della condotta costituiscono gli elementi indiziar valorizzati dai giudici ai fini della prova del reato. L'illogicità però è evidente, giacché oggetto della contestazione non è la vendita di carburante non registrato nelle scritture contabili, ne' tantomeno l'evasione fiscale relativa al ricavato della vendita di detto carburante. La condotta del reato contestato deve invece consistere o nella vendita di carburante a soggetti non aventi diritto oppure nella vendita a prezzo intero. Ma è assolutamente illogico ed arbitrario desumere tali condotte dalle omesse registrazioni. Tanto vale anche in relazione alla contestazione relativa alla ipotesi di cui alla lettera b), ritenuta assorbita nella ipotesi di cui alla lett. c). Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata correlazione tra accusa e sentenza. In ordine alla ipotesi di cui alla lett. b) nel corso dell'istruttoria dibattimentale è stata modificata la contestazione, in quanto l'accusa non riguarda più l'omesso pagamento dell'accisa dell'intero prodotto non registrato, ma una condotta elusiva avente ad oggetto la differenza di accisa tra il prezzo pieno (presuntivamente praticato) ed il prezzo agevolato. Con il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione in relazione alla disposta confisca, essendo i beni ablati di esclusiva proprietà della "LS". 2.1) Con motivi nuovi, depositati in data 2.3.2010, si evidenzia l'erronea applicazione dei criteri, previsti dall'art. 192 c.p.p., che regolano la prova indiziaria. Omettendo di considerare gli elementi su cui va costruita la prova indiziaria (pluralità, gravità e precisione), i giudici di merito da un unico dato certo (omessa registrazione del carburante) hanno ricavato congetture cervellotiche ed arbitrarie (e cioè l'occultamento del gasolio e la vendita dello stesso a soggetti non autorizzati). Siffatta presunzione di responsabilità è stata negata, perfino, dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Cosenza allegata in atti (e su cui non è stata spesa una sola parola) che ha escluso che potesse ritenersi accertata la destinazione del carburante ad usi diversi da quelli agevolati. Peraltro la Corte territoriale non confuta minimamente la tesi difensiva della mera irregolarità amministrativa. Nè tiene conto dell'assoluta inverosimiglianza dell'occultamento di un prodotto attraverso l'omissione della registrazione in carico e la contemporanea conservazione dei documenti di trasporto (DAS) che avrebbero consentito una facile ricostruzione delle discrasie esistenti tra il carico in entrata e le omissioni delle registrazioni stesse. Inoltre, come risulta dalla sentenza di primo grado (richiamata in toto da quella di appello), la verifica degli agenti accertatori non ha riscontrato alcun ammanco di gasolio in termini reali, vale a dire che il carburante presente nelle cisterne non era inferiore a quello documentato nei DAS. L'unica discrasia era quindi tra i DAS ed i registri. Il che conferma che si trattava di un mero illecito amministrativo. Non è possibile allora che il AM abbia ceduto a prezzo agevolato gasolio a terzi, dal momento che non è stato accertato un ammanco reale di carburante.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Come ricordato anche dal ricorrente nei motivi nuovi, è pacifico, anche alla luce della formulazione dell'art. 192 c.p.p., che, come costantemente affermato da questa Corte, "... l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto..." (cfr. Cass. pen. sez. un.
4.6.1992 n. 6682). Gli indizi, poi, per assurgere a valenza probatoria debbono possedere i requisiti legislativamente precisati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, cioè devono essere gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, vale a dire resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti;
precisi sono quelli non generici e non suscettibili di versa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò, non equivoci;
concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con latri dati o elementi certi. In particolare la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito benché non espressamente indicato dall'art. 192 c.p.p. è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio viene postulata infatti la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi..."(cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, 10.1.1995 n. 118;
Cass. pen. sez. 1, 24.12.1998 n. 13671). 3.1.1) I giudici di merito, con argomentazioni precise, dettagliate ed immuni da vizi logici si sono attenuti agli esposti principi, esaminando, da un lato, tutte le circostanze indiziarie a carico del AM nella loro gravità precisione e concordanza, e, dall'altro, sottolineando come le stesse, valutate complessivamente, risultassero convergenti nella prova di colpevolezza dell'imputato. Nell'esaminare le censure mosse, sul punto, alla sentenza impugnato va ricordato che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1, n. 8868 del 26.6.2000-Sangiorgi). Orbene già il Tribunale aveva evidenziato la pluralità di circostanze, assolutamente certe, poste a base della prova indiziaria:
-sui registri di entrata non risultavano annotati numerosi documenti di carico;
- i litri di gasolio non annotati corrispondevano complessivamente a 2.367.123; - sui registri di scarico non risultava annotata la consegna di tale quantità ingente di gasolio dalla Petrosila agli utenti finali;
- mancavano i documenti che accompagnavano le forniture di gasolio, rinvenuti al contrario presso la ditta fornitrice (OZ AR Antonio).
In base a siffatte circostanze indizianti il Tribunale riteneva che vi fosse stato l'occultamento di tale ingentissimo quantitativo di gasolio a prezzo agevolato e che esso, tenuto conto della reiterate, sistematiche e protratte omissioni di tutti gli accorgimenti finalizzati a consentire l'accertamento in ordine alla circolazione e alla destinazione finale del gasolio, non potesse che essere logicamente spiegato con una destinazione illecita del prodotto (pag.
2-3 sent. Trib.).
La Corte territoriale, nel rinviare correttamente a tale esaustiva motivazione, ha evidenziato ulteriormente che "l'imponenza delle omissioni e la sistematicità della condotta da parte di una ditta che si occupava proprio del commercio di oli combustibili per uso agricolo, consentono, invece, di escludere che l'assenza di annotazioni contabili attinenti a così ingenti quantitativi di prodotto sia stata il frutto di mera disattenzione o superficialità".
3.1.2) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, RV. 214567). Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. 30.4.1997 n. 6402). In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico-giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi (cfr. Cass. sez. 1, 10.2.1995 n. 1343). Peraltro il ricorrente pone a base dei suoi rilievi due circostanze che risultano smentite dalle sentenze dei giudici di merito. Si da atto infatti che il gasolio non annotato nei registri di carico e scarico era stato occultato e non risultava nei depositi della LS (del resto il AM, in sede di esame, affermava di aver omesso le annotazioni nei registri di carico e scarico del "combustibile acquistato e poi rivenduto" - pag.2 sent.Trib.). Inoltre presso la LS fu accertata la mancanza "dei documenti che accompagnavano le forniture di gasolio, rinvenuti al contrario presso la ditta fornitrice..".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alla precedente normativa, ma che il collegio ritiene di ribadire, "Per la sussistenza del reato di cui al D.L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 23 bis conv. in L. 2 luglio 1957, n. 474 e cioè destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi agevolati, non è necessario che l'accusa fornisca la prova di quale è stato il diverso uso a cui il prodotto è stato destinato, potendosi derivare tale prova in modo logico ed inequivoco dalla mancata registrazione del prodotto nei registri prescritti accompagnata dal mancato reperimento del prodotto stesso e dalla mancata conoscenza del suo uso e della sua destinazione a seguito della carenza di ogni indicazione in proposito da parte dell'imprenditore" (Cass. sez. 3, 29.10.1981 n. 9613). 3.2) Quanto alla dedotta ipotizzabilità dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 50, i giudici di merito hanno escluso che si trattasse di mere irregolarità formali, essendo stato accertata, come già in precedenza evidenziato, oltre alle omissioni delle annotazioni sui registri di carico e scarico, anche la mancanza dei documenti che accompagnavano le forniture di gasolio. Si era in presenza quindi non della mera irregolare tenuta dei registri e della contabilità, ma dell'occultamento di ingentissimo quantitativo di gasolio a prezzo agevolato (pag.2 sent.Trib.). La Corte di Appello ha ribadito, sulla base degli accertamenti in atti, che vi era stata non una omissione di annotazioni, ma l'occultamento del prodotto (pag.3 sent.App.). Correttamente, pertanto, è stato ritenuto configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 50 medesimo D.Lgs.. 3.3) In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che l'art. 40, comma 1 cit. sanziona chiunque "sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa" (lett. b) e "destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate" (lett. c). Al AM erano state contestate entrambe le ipotesi con la contestazione originaria. Il Tribunale ha ritenuto, sulla base della giurisprudenza di questa Corte che le fattispecie prevedono in realtà condotte tra loro legate in rapporto di specialità, atteso che la condotta di cui alla lett. c) si configura quale speciale rispetto a quella, più generale, di cui alla lettera precedente e che quindi ci si trova in presenza di un'ipotesi di concorso apparente di norme.
Ha quindi solo, come rilevato dalla Corte territoriale, applicato, in senso favorevole all'imputato, il criterio di specialità. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, avendo il prevenuto avuto la possibilità di difendersi in relazione a tutta la contestazione. È assolutamente pacifico, invero, che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, 8.6.1998 n. 67539). 3.4) Quanto infine al terzo motivo di ricorso, va ricordato che la confisca è stata disposta a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art.44 e che, come affermato anche di recente da questa Corte, la confisca medesima è obbligatoria (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 40532 del 12.10.2007). Va, inoltre, rilevato che il AM è stato tratto a giudizio e poi condannato non in "proprio" ma in qualità di amministratore unico della "LS s.r.l.".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010