Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 marzo 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 marzo 1987 |
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- 1. n. 387 (numero 4/2024)https://www.astrid-online.it/
Giurisprudenza • 85
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- tutela salute pubblica·
- obbligo di provvedere·
- silenzio amministrativo·
- art. 9 legge 447/1995·
- discrezionalità amministrativa·
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- art. 31 c.p.a.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le disposizioni dell' articolo 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349 , si applicano altresi' al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell' articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo.
NOTE
Note all' art. 1, comma 1 :
- Il comma 6, lettera e), dell'art. 15 della legge n. 349/1986 stabilisce che il Ministro dell'ambiente, in sede di prima applicazione della legge medesima, provvede alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento a domanda anche del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell' art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e successive modificazioni ed integrazioni (per l'intero testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1).
- Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 887/1984 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985) e' il seguente:
"Art. 12. - Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali.
Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, e' altresi' autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985.
Si applicano il terzo e il sesto comma dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 .
Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.
Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all' art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono presentate al Comitato interministeriale di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I relativi progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381 . Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalita' previste dall' art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Per lo studio dei problemi piu' urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all' art. 1, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319 , gia' avviata con i fondi stanziati dall' art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 , il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del cap. 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1985 e' incrementato di lire un miliardo.
Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per l'ecologia puo' altresi' richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 50 unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza".
Nota all'art. 1, comma 2:
Per l'intero testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1. - Art. 2. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nonche' con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall' articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.
2. Il Servizio geologico e' diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente e' nominato con la procedura di cui al comma 1.
3. La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 , e' aumentata di dieci unita' di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegate alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349 .
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 2, comma 1 :
L' art. 17 della legge n. 349/1986 ha cosi' disposto:
"I. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' trasferito al Ministero dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonche' la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge". - Art. 3. 1. All' articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e' aggiunta la seguente lettera:
"e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari".
2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla predetta legge n. 349 del 1986 , e' modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigente generali - livello C, dei quali uno nel quadro A e uno nel quadro B, nonche' di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.
Nota all'art. 3, comma 1:
Si riporta, per opportuna conoscenza, l'intero comma 1 dell'art. 10 della legge n. 349/1986 comprensivo della lettera e) aggiunta dalla presente legge:
"1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale;
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari".