Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
La rendita per inabilità permanente svolge la funzione di surrogare un reddito da lavoro cessato a causa dell'infortunio che ne costituisce il titolo, risolvendosi, pertanto, in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato. (Cfr. Corte costituzionale nn. 144/92 e 382/95)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO LU, in qualità di madre esercente la genitoria potestà sui figli minorenni BO GI e BO AV, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO TASSONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P.M. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI CATANZARO;
INTENDENTE DI FINANZA DI CATANZARO;
BO AN;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di CATANZARO emessa il 06/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza del 10 aprile 1996 IA OL , quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori GI e DA Bocchino, chiedeva al Pretore di Chiaravalle l'ammissione al patrocinio a spese dello ST , intendendo costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'ex coniuge ES Bocchino, imputato del delitto di cui all'art. 570 c.p. per non aver corrisposto l'assegno di mantenimento in favore dei figli.
All'udienza dell'11 aprile 1996 , nel corso del procedimento penale nei confronti del Bocchino, il Pretore ammetteva la OL al richiesto patrocinio, ma alla successiva udienza del 9 novembre 1996 revocava detto decreto , sul rilievo che il nuovo coniuge convivente dell'istante era titolare di reddito superiore ai limiti consentiti dalla legge, anche se esente da IRPEF, in quanto percettore di indennità dell'INAIL per inabilità assoluta al sensi del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. Avverso tale provvedimento proponeva impugnazione la OL e con ordinanza del 6 - 15 maggio 1997 il Tribunale di Catanzaro rigettava gravame, osservando che l'art. 3 comma 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217, concernente il patrocinio a spese dello ST per i non abbienti, nel disporre che " ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta , ovvero ad imposta sostitutiva ", ha delineato un'autonoma nozione di reddito , strettamente funzionale alla verifica dei presupposti per l'ammissione al patrocinio , e quindi distinta da quella rilevante agli effetti meramente tributari. Nè poteva fondatamente invocarsi , ad avviso del Tribunale, la natura risarcitoria dell'indennità percepita dal coniuge per escluderne la stessa natura di reddito, dovendo individuarsi il fondamento del relativo trattamento nel principio di solidarietà di tutta la collettività organizzata nello ST nel confronti dei soggetti che vertono in stato di bisogno , e quindi tendendo detta indennità non già a risarcire un danno, ma ad eliminare una situazione di bisogno impeditiva del pieno godimento dei diritti civili e politici.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la OL deducendo un solo motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 3 della legge n. 217 del 1990, degli artt. 1 e 6 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 e 14 comma 4 della legge n. 537 del 1993 del d.p.r. n.1124 del 1965; degli artt. 38 e 53 Cost., in riferimento agli artt.111 Cost. e/o 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si deduce che la rendita corrisposta dall'INAIL per inabilità assoluta permanente, sia che si ritenga di natura risarcitoria che di natura previdenziale, non può considerarsi reddito e quindi non può essere valutata ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello ST .
La questione proposta nel motivo di ricorso , sulla quale non esistono precedenti di questa Suprema Corte, deve essere risolta in senso contrario alla tesi della ricorrente, sulla base di una corretta lettura della legge n. 217 del 1990 , anche in relazione agli enunciati della Corte Costituzionale, più volte intervenuta a verificare specifici profili di costituzionalità della normativa. Ed invero il giudice della legittimità delle leggi, chiamato a controllare tra l'altro la legittimità degli artt. 3 e 4 nella parte in cui non prevedono che si debba tener conto del tenore di vita e delle effettive capacità economiche del richiedente , anche se provenienti da attività illecite, ha affermato che la scelta discrezionale del legislatore di fissare la soglia quantitativa della " non abbienza " non rispetterebbe il canone della ragionevolezza e della coerenza ove l'accertamento di tale status fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri e che pertanto ai fini in esame occorre tener conto - nonostante l'art. 3 ed il corrispondente art. 5 contengano una enumerazione dettagliata dei redditi da dichiarare - di tutti i redditi di chi aspira al beneficio , e quindi anche di quelli non assoggettabili ad imposta sia perché non rientranti nella base imponibile sia perché esenti o perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione , nonché dei redditi da attività illecite o per i quali è stata elusa V imposizione ( C. Cost. 1992 n. 144 ) . Ed ancora con sentenza n. 382 del 1995 la medesima Corte, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 2 nella parte in cui limita al familiari conviventi, e non estende ai familiari che mantengano con il richiedente il beneficio un collegamento economico pur nella diversità della residenza anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio, ha specificato che il rapporto economico che intercorra tra l'interessato ed altre persone non conviventi non è privo di rilevanza al fini dell'ammissione al beneficio , dovendosi nella nozione di reddito ritenere ricomprese le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga , e quindi anche gli aiuti economici , significativi e non saltuari, in qualsiasi forma prestati da familiari o terzi conseguentemente , mentre il computo di redditi propri di soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, devono anche computarsi , come redditi direttamente imputabili all'interessato, i contributi a lui provenienti da non conviventi.
Come appare evidente , la dichiarazione di infondatezza delle proposte questioni di incostituzionalità resa nelle richiamate decisioni poggia su una lettura del testo normativo che identifica quale elemento di specificazione del presupposto della "non abbienza" un parametro comprensivo di tutto ciò che è reddito in senso economico , così da includere ogni emolumento ed ogni disponibilità economica comunque idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita del percettore e tale da rendere sostenibile, ove superati I limiti previsti, il costo del processo.
La suindicata lettura vale peraltro ad assimilare la portata della nonna m esame alla disciplina dettata dalla legge n. 533 del 1973 in materia di controversie di lavoro, che ha costituito il primo radicale intervento di modifica del sistema di tutela dei non abbienti di cui al r.d. n. 3282 del 1923, e che all'art. 11 prescrive, con una formulazione chiaramente onnicomprensiva , che la dichiarazione di non abbienza contenga l'indicazione anche " delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento".
Non può d'altro canto dubitarsi che la rendita per inabilità permanente - a prescindere dalla natura risarcitoria ed indennitaria, in relazione al danno fisico subito dal lavoratore, cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Suprema Corte ( v. di recente Cass. 1997 n. 4098) - svolge comunque la funzione di surrogare un reddito di lavoro cessato a causa dell'infortunio e si risolve pertanto in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile il 9 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1999.