CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21105 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianluca Sanchini, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/07/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull'appello dell'imputato, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 03/10/2018, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 900 di multa. Secondo la sentenza di appello il LA, consapevole della provenienza delittuosa, avrebbe ricevuto in data antecedente e prossima al 17/08/2015 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21105 Anno 2026 Presidente: AR NI Relatore: AR FA Data Udienza: 06/05/2026 2 l'autovettura provento di furto ai danni di HI EP (oggetto della denuncia del 18/08/2015) nonché le targhe sottratte da altro veicolo e apposte su quello di provenienza furtiva. I Giudici di appello hanno invece escluso che l'imputato potesse rispondere del reato di riciclaggio per il quale era stato condannato, in difetto di prova che fosse stato lui a sostituire le targhe dell'auto rubata con quelle dell'altra vettura. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale si denuncia, ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che nelle conclusioni scritte rassegnate innanzi alla Corte di appello aveva allegato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 29/05/2017 (e quella della Corte di appello di Ancona del 10/01/2019) che avevano ritenuto il LA responsabile dei furti (dell'auto e delle targhe) costituenti i delitti presupposti della ricettazione oggetto del presente procedimento, chiedendo dunque di emettere nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Tale richiesta non era stata in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta che effettivamente il difensore dell'imputato ha allegato alle conclusioni scritte, tempestivamente rassegnate nel giudizio di appello (trattato con rito cartolare senza la presenza delle parti), la sentenza del Tribunale di Pesaro del 29/05/2017 e quella della Corte di appello di Ancona del 10/01/2019, quest'ultima irrevocabile il 08/06/2019, deducendo che dalla lettura di tali pronunce emergeva che l'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del furto dell'autovettura Mazda 2 targata EJ571FX di proprietà di HI EP e delle due targhe dell'autovettura Matiz targata DD686LZ, vale a dire degli 3 stessi beni per i quali con la sentenza oggetto di ricorso lo ha ritenuto invece responsabile del delitto ricettazione. Ciò detto, occorre prendere atto che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla questione – rilevabile in ogni stato e grado del processo – che l'appellante aveva comunque ritualmente sottoposto alla sua attenzione. Va altresì rilevato che l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria o di una richiesta difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, [...], Rv. 277667 – 01). Nel caso in esame la questione posta dalla difesa era certamente decisiva in quanto poneva una questione di violazione del divieto di un secondo giudizio o comunque prospettava l’esistenza di una sentenza definitiva che aveva accertato fatti che risultavano potenzialmente non conciliabili con quelli oggetto del procedimento (essendo pacifico che il delitto di ricettazione presuppone l'estraneità dell'imputato al reato presupposto); inconciliabilità sulla quale la Corte territoriale aveva dunque comunque il dovere di prendere posizione e motivare. 2. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, la quale provvederà a colmare le lacune motivazionali attenendosi nella decisione ai principi di diritto sopra indicati. Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA AR NI AR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianluca Sanchini, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/07/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull'appello dell'imputato, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 03/10/2018, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 900 di multa. Secondo la sentenza di appello il LA, consapevole della provenienza delittuosa, avrebbe ricevuto in data antecedente e prossima al 17/08/2015 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21105 Anno 2026 Presidente: AR NI Relatore: AR FA Data Udienza: 06/05/2026 2 l'autovettura provento di furto ai danni di HI EP (oggetto della denuncia del 18/08/2015) nonché le targhe sottratte da altro veicolo e apposte su quello di provenienza furtiva. I Giudici di appello hanno invece escluso che l'imputato potesse rispondere del reato di riciclaggio per il quale era stato condannato, in difetto di prova che fosse stato lui a sostituire le targhe dell'auto rubata con quelle dell'altra vettura. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale si denuncia, ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che nelle conclusioni scritte rassegnate innanzi alla Corte di appello aveva allegato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 29/05/2017 (e quella della Corte di appello di Ancona del 10/01/2019) che avevano ritenuto il LA responsabile dei furti (dell'auto e delle targhe) costituenti i delitti presupposti della ricettazione oggetto del presente procedimento, chiedendo dunque di emettere nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Tale richiesta non era stata in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) – risulta che effettivamente il difensore dell'imputato ha allegato alle conclusioni scritte, tempestivamente rassegnate nel giudizio di appello (trattato con rito cartolare senza la presenza delle parti), la sentenza del Tribunale di Pesaro del 29/05/2017 e quella della Corte di appello di Ancona del 10/01/2019, quest'ultima irrevocabile il 08/06/2019, deducendo che dalla lettura di tali pronunce emergeva che l'odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del furto dell'autovettura Mazda 2 targata EJ571FX di proprietà di HI EP e delle due targhe dell'autovettura Matiz targata DD686LZ, vale a dire degli 3 stessi beni per i quali con la sentenza oggetto di ricorso lo ha ritenuto invece responsabile del delitto ricettazione. Ciò detto, occorre prendere atto che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla questione – rilevabile in ogni stato e grado del processo – che l'appellante aveva comunque ritualmente sottoposto alla sua attenzione. Va altresì rilevato che l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria o di una richiesta difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, [...], Rv. 277667 – 01). Nel caso in esame la questione posta dalla difesa era certamente decisiva in quanto poneva una questione di violazione del divieto di un secondo giudizio o comunque prospettava l’esistenza di una sentenza definitiva che aveva accertato fatti che risultavano potenzialmente non conciliabili con quelli oggetto del procedimento (essendo pacifico che il delitto di ricettazione presuppone l'estraneità dell'imputato al reato presupposto); inconciliabilità sulla quale la Corte territoriale aveva dunque comunque il dovere di prendere posizione e motivare. 2. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, la quale provvederà a colmare le lacune motivazionali attenendosi nella decisione ai principi di diritto sopra indicati. Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA AR NI AR