13 luglio 2011
19 aprile 2016
11 novembre 2017
(art. 216, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) capitolato speciale di appalto.
2. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e' redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.
(16) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici , dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all' articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ".
Commentari • 8
- 1. Circolare del 19/04/2016 n. 8 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale legislazione e procedure doganaliAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 19 aprile 2016 · 48.00456
L\'articolo 288 di detto Regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l\'attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1 maggio 2016: da quest\'ultima data sono formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all\'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (di seguito CDC), ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato. Anche il Reg (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92 (di seguito DAC) e\' formalmente abrogato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1 aprile 2016.
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Giurisprudenza • 51
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 3542Provvedimento: […] CUP: H57B15000030002 GIG: 7242225920”; -in data 23 maggio 2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'esecuzione degli interventi in oggetto; nelle more dell'esecuzione, sono intervenute circostanze straordinarie, determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto delle quali il termine di ultimazione lavori, […] Se è vero che il certificato straordinario de quo viene emesso – naturalmente ove ricorrano i pertinenti presupposti normativi – “ in attuazione di un obbligo ex lege ” (cfr. […]Leggi di più...
- art. 31 cod. proc. amm.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 117 cod. proc. amm.·
- carenza di interesse·
- silenzio-inadempimento·
- giurisdizione amministrativa·
- azione di annullamento·
- revisione prezzi appalti pubblici·
- interesse legittimo·
- provvedimento esplicito di rigetto