Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, dal disposto dell'art. 14 comma quinto-ter, ultima parte, D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif., si evince il divieto di reiterazione dell'ordine di accompagnamento alla frontiera dello straniero già espulso e raggiunto da un precedente ed analogo ordine, rimasto inadempiuto, essendo normativamente prevista l'obbligatoria emissione di un nuovo provvedimento di espulsione che deve essere necessariamente eseguito con le modalità dell'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2005, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/11/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1225
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 030269/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
RG SL N. IL 18/01/1984;
avverso SENTENZA del 20/04/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. De Angelis Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 aprile 2005 il Tribunale monocratico di Brescia assolveva RG IM dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, perché il fatto non sussiste.
L'imputato, già arrestato per violazione di un precedente ordine del questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 bis, era stato nuovamente arrestato e, anziché essere accompagnato coattivamente fuori dal territorio nazionale, era stato attinto da un nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato.
Tanto premesso, osservava il Giudicante che la norma anzidetta, contemplando una ipotesi eccezionale, va interpretata nel senso della non reiterabilità dell'ordine di allontanamento, essendo in tal caso unica procedura attuabile quella dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, previa adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, conformemente al disposto dell'art. 14, comma 5 ter, seconda parte e dovendo, comunque, escludersi la configurabilita di una nuova violazione del primo ordine, la cui efficacia è definitivamente esaurita con lo spirare del termine di cinque giorni per l'esecuzione.
Ricorre per cassazione il P.G., denunciando violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, sul rilievo che la decisione si pone in contrasto con l'orientamento, convincente e condivisibile, espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 24148 del 2004. Il ricorso è inammissibile, per la genericità dei motivi a sostegno, compendiati nel laconico riferimento ad una sentenza di questa Corte (Cass. Sez. 1^ 27/04/2004, Cherednicenko), peraltro anteriore alla riforma legislativa introdotta con la L. 12 novembre 2004, n. 271. Di contro, la sentenza impugnata non presenta profili di illegittimità che ne possano comportare l'annullamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.p.p.. È, infatti, risolutivo nel contesto della motivazione adottata dal Tribunale di Brescia l'argomento ancorato al dato normativo: la proposizione conclusiva del D.Lgs. n. 286 del 1998, comma 5 ter, nel testo novellato, non consente dubbi interpretativi circa il divieto, legalmente imposto, di reiterazione dell'ordine di accompagnamento alla frontiera dello straniero già espulso e raggiunto da un precedente, analogo ordine, rimasto inadempiuto.
La disposizione ha il suo ragionevole fondamento nella esigenza di evitare un indefinito effetto moltiplicatore dell'illecito penale (punito ora con una sanzione di non trascurabile gravità) determinato dalla trasgressione in tempi diversi di provvedimenti amministrativi aventi il medesimo contenuto e lo stesso destinatario;
donde la necessità di interrompere la sequenza dopo la prima violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, mediante la previsione, normativamente esplicitata, della obbligatoria emissione di un nuovo provvedimento di espulsione, da eseguirsi (senza possibile alternativa) con la modalità dell'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006