Versione
13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 85. Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice.
Lavori affidati a terzi dal contraente generale
(art. 24, d.P.R. n. 34/2000) 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria puo' utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all'articolo 170, comma 1, per l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non e' prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, e' decurtato della quota eccedente il trenta per cento e puo' essere, cosi' decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali e' prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, e' decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e puo' essere, cosi' decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.
2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Detta documentazione e' richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e' tenuta a segnalare all'Autorita' eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Lavori affidati a terzi dal contraente generale
(art. 24, d.P.R. n. 34/2000) 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria puo' utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all'articolo 170, comma 1, per l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non e' prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, e' decurtato della quota eccedente il trenta per cento e puo' essere, cosi' decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali e' prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, e' decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e puo' essere, cosi' decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.
2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Detta documentazione e' richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e' tenuta a segnalare all'Autorita' eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 24
- 1. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21/12/2016 - rif.Autorità nazionale anticorruzione · 21 dicembre 2016 · 84.85179
[…] A), B) e C) per le comunicazioni di notizie utili da annotare nel Casellario informatico riferite agli Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione del soppresso art. 38 del d.lgs. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni del soppresso art. 48 del d.lgs. cit.; Vista l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, […] Dati della gara e/o dell'esecuzione del contratto1 3.1 CIG _______________
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Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 23/01/2025, n. 1386Provvedimento: […] all'art.85, comma 2, del D.P.R. n.207/2010) ed alle indicazioni fornite dall'ANAC (Comunicati del Presidente del 13 maggio 2009 e del 9 marzo 2016), relative al divieto di cumulo in un unico Certificato di Esecuzione Lavori (in avanti CEL) di una pluralità di lavorazioni che non assumano il carattere di unitarietà e contestualità di esecuzione. […] pertanto, inconferente il riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 marzo 2016, che si riferisce ai “contratti normativi” o “accordi quadro” prevedendo che « all'Impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un accordo quadro debba essere rilasciato un CEL per ogni singolo contratto eseguito ».Leggi di più...
- certificato di esecuzione lavori (CEL)·
- violazione dovere di diligenza·
- accordo quadro·
- contratto aperto·
- sanzione pecuniaria·
- art. 70 D.P.R. 207/2010·
- unitarietà contesto di cantiere·
- sospensione autorizzazione·
- attestazione di qualificazione·
- valutazione discrezionale ANAC