CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15031 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso L'avvocato Cassiano Alfonso del Foro di Cosenza in difesa di XXXXXXX si riporta come da conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese L'avvocato Petrone Massimo del Foro di Cosenza in difesa di XXXXXXXX conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso Letta la memoria depositata nell’interesse della parte civile RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 novembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza emessa il 18 luglio 2022, ha ritenuto XXXXXXXX colpevole del delitto di lesioni personali e determinato il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. Il procedimento ha ad oggetto l’episodio violento che ha visto XXXXXXX subire lesioni giudicate complessivamente guaribili in 54 giorni ad opera dell’imputato che, dopo la decisione assolutoria del giudice di primo grado, è stato ritenuto colpevole con una prima pronuncia della Corte di appello di Catanzaro del 9 dicembre 2024, oggetto di annullamento con rinvio giusta sentenza della Quinta Sezione di questa Corte n. 15129 del 12/03/2025. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15031 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/04/2026 Quest’ultima decisione ha rilevato il vizio della mancata rinnovazione, in sede di appello, dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103, segnalando la relativa elusione pur «a fronte di motivi di appello del pubblico ministero e della parte civile che lamentavano nella sostanza il travisamento per omissione delle dichiarazioni di XXXXXXXXXXX costituenti riscontri ritenuti mancanti alla dichiarazione della persona offesa». Gli ulteriori motivi di ricorso in punto di valore probatorio della certificazione medica ai fini della dimostrazione delle lesioni, sottovalutazione della consulenza medica di parte e dosimetria della pena sono stati ritenuti assorbiti e impregiudicati. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha, dunque, proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale dalla quale ha ritenuto acquisiti gli elementi di riscontro o conferma alle dichiarazioni della persona offesa, avendo i testi escussi dichiarato di avere visto nitidamente l’imputato sferrare un pugno a XX colpendolo al lato sinistro del volto. Le censure sollevate dalla difesa in punto di attendibilità dei testi e sospetti di presunte imparzialità sono state motivatamente smentite dai giudici di merito. In particolare, sono state giudicate sufficientemente dimostrate la presenza di XXXXX sul luogo del fatto e la circostanza che XX abbia perso i sensi per qualche tempo dopo l’aggressione, mentre sono state ritenute prive di rilievo alcune lievi discrepanze relative alle modalità con le quali si sono svolte le fasi preliminari all’aggressione e alla traiettoria del pugno. Ulteriore riscontro all’aggressione è stato ricavato dai certificati medici che hanno attestato la natura e l’entità delle lesioni certamente compatibili con la versione dei fatti, siccome fornita dalla persona offesa e dai testi escussi, piuttosto che dall’imputato. Tenuto conto delle conseguenze dalla condotta violenta, è stato ritenuto integrato il delitto di lesioni in luogo di quello di «percosse». 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXX per mezzo del proprio difensore fiduciario articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge (anche sotto il profilo dlel’ar.t 627, comma 3, cod. proc. pen.) ed omessa motivazione. Anziché procedere all’escussione del teste XXXXX vigile urbano intervenuto sul luogo in cui si sono svolti i fatti ed espressamente menzionato negli atti di appello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte catanzarese ha proceduto ad escutere, in sede di rinnovazione, la teste XXXXXXX, moglie del teste XXXXXX In ciò è stata ravvisata una prima elusione della decisione di annullamento della Corte di cassazione individuata, in secondo luogo, anche nella mancata escussione del consulente tecnico dell’imputato e nella omessa effettuazione di perizia medico legale. 2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti i vizi di violazione di legge e plurimi difetti motivazionali nella utilizzazione della querela sporta dalla persona offesa, invero utilizzabile ai soli fini della procedibilità, allo scopo di ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato e per affermare la credibilità dei testi escussi laddove gli stessi si sono rivelati contraddittori.
2.3. Con il terzo motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova delle lesioni riportate dalla persona offesa. La certificazione medica in atti si è limitata ad attestare quanto riferito daXXche, come desumibile dal primo referto del pronto soccorso, risultava, in realtà, avere riportato lesioni minime guaribili in tre giorni. Solo a seguito di successivi accessi a cure sanitarie, sulla scorta, sostanzialmente, di una sintomatologia non obiettiva ma solo descritta dal querelante, si è pervenuti alla determinazione di una prognosi rispetto alla quale il consulente medico di parte ha svolto ampie considerazioni che non sono state prese in esame dai giudici di merito, avendo gli stessi ritenuto dimostrato il processo morboso attestato dalla documentazione sanitaria.
2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la violazione di legge in merito all’art. 541 cod. proc. pen. per essere state determinate le spese processuali poste a carico dell’imputato senza tenere conto dell’importo medio tempore già versato, in ossequio alla condanna del precedente giudizio di appello. Peraltro, deve ritenersi illegittimo il computo, nelle spese processuali, anche dell’importo dovuto per la fase della cassazione, atteso che la stessa si è conclusa vittoriosamente per l’imputato ricorrente.
2.5. Il quinto motivo ha avuto ad oggetto la violazione di legge per non essere state ritenute le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Nell’interesse della parte civile è stata depositata memoria. Il difensore ha chiesto procedersi trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Lamenta il ricorrente la sostanziale elusione dell’adempimento istruttorio asseritamente imposto al giudice di rinvio per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 15129 del 12/03/2025 con la quale è stata annullata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9 dicembre 2024 che aveva riformato la pronuncia assolutoria di primo grado. In sostanza, sarebbe stato escusso, in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, un teste diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità in sede di 3 annullamento. In disparte la non decisività delle dichiarazioni della teste XXXXXXX, ai fini ricostruttivi dell’episodio per il quale si procede (trattandosi di dichiarazioni utilizzate dalla Corte catanzarese a mero supporto di quelle, più pregnanti, di altri testi) e la circostanza che al teste XXXX (quello che, a dire della difesa, avrebbe dovuto essere escusso) non viene compiuto alcun riferimento nella sentenza di primo grado, la citata sentenza di legittimità non ha, evidentemente, imposto l’escussione dei tre testi nominativamente indicati. La descrizione del contenuto dell’atto avversativo del pubblico ministero (che ha, appunto, fatto riferimento ai predetti testi) non equivale all’imposizione della relativa escussione in sede di rinnovazione che presuppone, piuttosto, che il giudice di rinvio, come avvenuto nella fattispecie in esame, valuti la decisività della prova orale assunta nel corso del dibattimento di primo grado e proceda, laddove ne venga denunciato il travisamento, alla nuova assunzione in contraddittorio. Nel caso di specie, la valutazione è stata congruamente compiuta dalla Corte di appello che ha ritenuto (motivando la propria decisione) di procedere all’escussione dei testi sopra indicati. Ed è appena il caso di aggiungere che nulla impedisce al giudice di secondo grado, alla stregua delle previsioni dell’art. 603 cod. proc. pen., di integrare la piattaforma probatoria con altri mezzi, salvo, s’intende, il rispetto del principio del contraddittorio. D’altronde, il ricorrente non ha indicato quali decisive circostanze avrebbe potuto riferire il teste XXXX la cui escussione non è stata disposta né quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto dalle decisioni adottate dal giudice di secondo grado in tema di rinnovazione istruttoria. 3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l’utilizzazione, a fini probatori, della querela presentata dalla parte civile. Fermo restando che non è dato comprendere dalle sentenze di merito se l’atto sia stato acquisito al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti anche a fini diversi dalla procedibilità, in due passaggi riportati a pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento alla querela, sebbene in termini assolutamente non decisivi, ai fini della ricostruzione dell’accaduto. Nel primo caso si descrive ciò che XX ha dichiarato (in querela, certo, ma anche) in dibattimentoa proposito delle fasi iniziali dell’aggressione e nel secondo si sostiene come l’intrinseca coerenza del teste XXXXX sia dimostrata aliunde, ossia da elementi diversi dalla querela. Da tanto consegue l’infondatezza del correlato motivo di ricorso. 4. È fondato il terzo motivo di censura con il quale (pur essendo descritta la indicata in 4 rubrica la «violazione di legge») vengono eccepite plurime carenze motivazionali in punto di prova delle lesioni e della loro entità. Premesse la decisività del dato ai fini della qualificazione della fattispecie e dei termini di prescrizione, il motivo di impugnazione proposto nel corso del precedente giudizio di legittimità è stato ritenuto dalla citata sentenza di annullamento impregiudicato e assorbito. La Corte di appello, nel farsi carico delle ampie deduzioni difensive, sviluppate anche attraverso il deposito di una memoria, ha ravvisato l’attendibilità della certificazione medica anche quale elemento di conferma alle dichiarazioni della persona offesa, soffermandosi, altresì, sulla mancanza di segni traumatici e sul nesso eziologico affermando, in questo caso in termini piuttosto laconici e sbrigativi, che «quanto, invece, alla presunta assenza di segni traumatici e al dedotto mancato nesso eziologico tra tutte le patologie lamentate dal XX e il pugno ricevuto, va osservato che i disturbi riferiti – vertigini, acufeni, dolore cervicale - sebbene in parte insorti in un momento successivo, si ricollegano chiaramente alla medesima aggressione denunciata dalla persona offesa e risultano pienamente compatibili con un trauma contusivo, anche in relazione ai movimenti compiuti dal Petrone nel tentativo di attenuare gli effetti del colpo a lui inferto». A fronte di tale passaggio argomentativo, il ricorrente ha richiamato la propria consulenza medica e il contenuto delle dichiarazioni rese dall’ausiliario in udienza, svolgendo, così considerazioni dotate di una, quanto meno astratta, plausibilità. Sul punto, la motivazione, oltre che trascurare totalmente la circostanza che è stata disposta l’escussione di un consulente tecnico di parte e che è stato acquisito il relativo contributo dichiarativo, contiene un passaggio del tutto assertivo laddove afferma che i disturbi riferiti (alla luce dei quali si è giustificata l’ampia prognosi di 54 giorni) «si ricollegano chiaramente alla medesima aggressione», senza ulteriori precisazioni. A tale proposito, si ricollegano le osservazioni svolte dal difensore in conclusione del primo motivo di ricorso laddove la sentenza è stata censurata per non essere stata disposta la rinnovata escussione del consulente tecnico di parte o un approfondimento peritale. Tali censure, all’evidenza, sono assorbite dalle considerazioni sin qui svolte. 5. Restano assorbiti, altresì, il quarto e il quinto motivo di ricorso;
incidentalmente a proposito della censura sulle spese si segnala l’obbligo per il giudice di rinvio di tenere conto, in sede di quantificazione, degli esiti dei precedenti gradi di giudizio. Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. 5 Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso L'avvocato Cassiano Alfonso del Foro di Cosenza in difesa di XXXXXXX si riporta come da conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese L'avvocato Petrone Massimo del Foro di Cosenza in difesa di XXXXXXXX conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso Letta la memoria depositata nell’interesse della parte civile RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 novembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza emessa il 18 luglio 2022, ha ritenuto XXXXXXXX colpevole del delitto di lesioni personali e determinato il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. Il procedimento ha ad oggetto l’episodio violento che ha visto XXXXXXX subire lesioni giudicate complessivamente guaribili in 54 giorni ad opera dell’imputato che, dopo la decisione assolutoria del giudice di primo grado, è stato ritenuto colpevole con una prima pronuncia della Corte di appello di Catanzaro del 9 dicembre 2024, oggetto di annullamento con rinvio giusta sentenza della Quinta Sezione di questa Corte n. 15129 del 12/03/2025. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15031 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/04/2026 Quest’ultima decisione ha rilevato il vizio della mancata rinnovazione, in sede di appello, dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103, segnalando la relativa elusione pur «a fronte di motivi di appello del pubblico ministero e della parte civile che lamentavano nella sostanza il travisamento per omissione delle dichiarazioni di XXXXXXXXXXX costituenti riscontri ritenuti mancanti alla dichiarazione della persona offesa». Gli ulteriori motivi di ricorso in punto di valore probatorio della certificazione medica ai fini della dimostrazione delle lesioni, sottovalutazione della consulenza medica di parte e dosimetria della pena sono stati ritenuti assorbiti e impregiudicati. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha, dunque, proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale dalla quale ha ritenuto acquisiti gli elementi di riscontro o conferma alle dichiarazioni della persona offesa, avendo i testi escussi dichiarato di avere visto nitidamente l’imputato sferrare un pugno a XX colpendolo al lato sinistro del volto. Le censure sollevate dalla difesa in punto di attendibilità dei testi e sospetti di presunte imparzialità sono state motivatamente smentite dai giudici di merito. In particolare, sono state giudicate sufficientemente dimostrate la presenza di XXXXX sul luogo del fatto e la circostanza che XX abbia perso i sensi per qualche tempo dopo l’aggressione, mentre sono state ritenute prive di rilievo alcune lievi discrepanze relative alle modalità con le quali si sono svolte le fasi preliminari all’aggressione e alla traiettoria del pugno. Ulteriore riscontro all’aggressione è stato ricavato dai certificati medici che hanno attestato la natura e l’entità delle lesioni certamente compatibili con la versione dei fatti, siccome fornita dalla persona offesa e dai testi escussi, piuttosto che dall’imputato. Tenuto conto delle conseguenze dalla condotta violenta, è stato ritenuto integrato il delitto di lesioni in luogo di quello di «percosse». 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXX per mezzo del proprio difensore fiduciario articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge (anche sotto il profilo dlel’ar.t 627, comma 3, cod. proc. pen.) ed omessa motivazione. Anziché procedere all’escussione del teste XXXXX vigile urbano intervenuto sul luogo in cui si sono svolti i fatti ed espressamente menzionato negli atti di appello del pubblico ministero e della parte civile, la Corte catanzarese ha proceduto ad escutere, in sede di rinnovazione, la teste XXXXXXX, moglie del teste XXXXXX In ciò è stata ravvisata una prima elusione della decisione di annullamento della Corte di cassazione individuata, in secondo luogo, anche nella mancata escussione del consulente tecnico dell’imputato e nella omessa effettuazione di perizia medico legale. 2.2. Con il secondo motivo sono stati eccepiti i vizi di violazione di legge e plurimi difetti motivazionali nella utilizzazione della querela sporta dalla persona offesa, invero utilizzabile ai soli fini della procedibilità, allo scopo di ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato e per affermare la credibilità dei testi escussi laddove gli stessi si sono rivelati contraddittori.
2.3. Con il terzo motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova delle lesioni riportate dalla persona offesa. La certificazione medica in atti si è limitata ad attestare quanto riferito daXXche, come desumibile dal primo referto del pronto soccorso, risultava, in realtà, avere riportato lesioni minime guaribili in tre giorni. Solo a seguito di successivi accessi a cure sanitarie, sulla scorta, sostanzialmente, di una sintomatologia non obiettiva ma solo descritta dal querelante, si è pervenuti alla determinazione di una prognosi rispetto alla quale il consulente medico di parte ha svolto ampie considerazioni che non sono state prese in esame dai giudici di merito, avendo gli stessi ritenuto dimostrato il processo morboso attestato dalla documentazione sanitaria.
2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la violazione di legge in merito all’art. 541 cod. proc. pen. per essere state determinate le spese processuali poste a carico dell’imputato senza tenere conto dell’importo medio tempore già versato, in ossequio alla condanna del precedente giudizio di appello. Peraltro, deve ritenersi illegittimo il computo, nelle spese processuali, anche dell’importo dovuto per la fase della cassazione, atteso che la stessa si è conclusa vittoriosamente per l’imputato ricorrente.
2.5. Il quinto motivo ha avuto ad oggetto la violazione di legge per non essere state ritenute le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Nell’interesse della parte civile è stata depositata memoria. Il difensore ha chiesto procedersi trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Lamenta il ricorrente la sostanziale elusione dell’adempimento istruttorio asseritamente imposto al giudice di rinvio per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 15129 del 12/03/2025 con la quale è stata annullata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9 dicembre 2024 che aveva riformato la pronuncia assolutoria di primo grado. In sostanza, sarebbe stato escusso, in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, un teste diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità in sede di 3 annullamento. In disparte la non decisività delle dichiarazioni della teste XXXXXXX, ai fini ricostruttivi dell’episodio per il quale si procede (trattandosi di dichiarazioni utilizzate dalla Corte catanzarese a mero supporto di quelle, più pregnanti, di altri testi) e la circostanza che al teste XXXX (quello che, a dire della difesa, avrebbe dovuto essere escusso) non viene compiuto alcun riferimento nella sentenza di primo grado, la citata sentenza di legittimità non ha, evidentemente, imposto l’escussione dei tre testi nominativamente indicati. La descrizione del contenuto dell’atto avversativo del pubblico ministero (che ha, appunto, fatto riferimento ai predetti testi) non equivale all’imposizione della relativa escussione in sede di rinnovazione che presuppone, piuttosto, che il giudice di rinvio, come avvenuto nella fattispecie in esame, valuti la decisività della prova orale assunta nel corso del dibattimento di primo grado e proceda, laddove ne venga denunciato il travisamento, alla nuova assunzione in contraddittorio. Nel caso di specie, la valutazione è stata congruamente compiuta dalla Corte di appello che ha ritenuto (motivando la propria decisione) di procedere all’escussione dei testi sopra indicati. Ed è appena il caso di aggiungere che nulla impedisce al giudice di secondo grado, alla stregua delle previsioni dell’art. 603 cod. proc. pen., di integrare la piattaforma probatoria con altri mezzi, salvo, s’intende, il rispetto del principio del contraddittorio. D’altronde, il ricorrente non ha indicato quali decisive circostanze avrebbe potuto riferire il teste XXXX la cui escussione non è stata disposta né quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto dalle decisioni adottate dal giudice di secondo grado in tema di rinnovazione istruttoria. 3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l’utilizzazione, a fini probatori, della querela presentata dalla parte civile. Fermo restando che non è dato comprendere dalle sentenze di merito se l’atto sia stato acquisito al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti anche a fini diversi dalla procedibilità, in due passaggi riportati a pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento alla querela, sebbene in termini assolutamente non decisivi, ai fini della ricostruzione dell’accaduto. Nel primo caso si descrive ciò che XX ha dichiarato (in querela, certo, ma anche) in dibattimentoa proposito delle fasi iniziali dell’aggressione e nel secondo si sostiene come l’intrinseca coerenza del teste XXXXX sia dimostrata aliunde, ossia da elementi diversi dalla querela. Da tanto consegue l’infondatezza del correlato motivo di ricorso. 4. È fondato il terzo motivo di censura con il quale (pur essendo descritta la indicata in 4 rubrica la «violazione di legge») vengono eccepite plurime carenze motivazionali in punto di prova delle lesioni e della loro entità. Premesse la decisività del dato ai fini della qualificazione della fattispecie e dei termini di prescrizione, il motivo di impugnazione proposto nel corso del precedente giudizio di legittimità è stato ritenuto dalla citata sentenza di annullamento impregiudicato e assorbito. La Corte di appello, nel farsi carico delle ampie deduzioni difensive, sviluppate anche attraverso il deposito di una memoria, ha ravvisato l’attendibilità della certificazione medica anche quale elemento di conferma alle dichiarazioni della persona offesa, soffermandosi, altresì, sulla mancanza di segni traumatici e sul nesso eziologico affermando, in questo caso in termini piuttosto laconici e sbrigativi, che «quanto, invece, alla presunta assenza di segni traumatici e al dedotto mancato nesso eziologico tra tutte le patologie lamentate dal XX e il pugno ricevuto, va osservato che i disturbi riferiti – vertigini, acufeni, dolore cervicale - sebbene in parte insorti in un momento successivo, si ricollegano chiaramente alla medesima aggressione denunciata dalla persona offesa e risultano pienamente compatibili con un trauma contusivo, anche in relazione ai movimenti compiuti dal Petrone nel tentativo di attenuare gli effetti del colpo a lui inferto». A fronte di tale passaggio argomentativo, il ricorrente ha richiamato la propria consulenza medica e il contenuto delle dichiarazioni rese dall’ausiliario in udienza, svolgendo, così considerazioni dotate di una, quanto meno astratta, plausibilità. Sul punto, la motivazione, oltre che trascurare totalmente la circostanza che è stata disposta l’escussione di un consulente tecnico di parte e che è stato acquisito il relativo contributo dichiarativo, contiene un passaggio del tutto assertivo laddove afferma che i disturbi riferiti (alla luce dei quali si è giustificata l’ampia prognosi di 54 giorni) «si ricollegano chiaramente alla medesima aggressione», senza ulteriori precisazioni. A tale proposito, si ricollegano le osservazioni svolte dal difensore in conclusione del primo motivo di ricorso laddove la sentenza è stata censurata per non essere stata disposta la rinnovata escussione del consulente tecnico di parte o un approfondimento peritale. Tali censure, all’evidenza, sono assorbite dalle considerazioni sin qui svolte. 5. Restano assorbiti, altresì, il quarto e il quinto motivo di ricorso;
incidentalmente a proposito della censura sulle spese si segnala l’obbligo per il giudice di rinvio di tenere conto, in sede di quantificazione, degli esiti dei precedenti gradi di giudizio. Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. 5 Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6