Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15031
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Elusione della decisione di annullamento della Corte di Cassazione

    Il motivo è infondato poiché la sentenza di annullamento non ha imposto l'escussione di testi specifici, ma ha valutato la decisività della prova orale. La Corte di appello ha correttamente valutato la necessità di rinnovare l'istruzione e ha integrato la piattaforma probatoria nel rispetto del contraddittorio.

  • Rigettato
    Utilizzo della querela ai fini probatori

    Il motivo è infondato poiché la querela è stata utilizzata in modo non decisivo e in riferimento a dichiarazioni rese anche in dibattimento. La coerenza del teste è stata dimostrata da elementi diversi dalla querela.

  • Accolto
    Prova delle lesioni e della loro entità

    Il motivo è fondato. La motivazione della Corte di appello è stata ritenuta carente e assertiva riguardo al nesso eziologico tra i disturbi riferiti e l'aggressione, trascurando la consulenza tecnica di parte e la necessità di un approfondimento peritale.

  • Altro
    Determinazione delle spese processuali

    Il motivo è assorbito dall'annullamento della sentenza.

  • Altro
    Mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante

    Il motivo è assorbito dall'annullamento della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15031
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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