Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Il giudice d'appello, che provveda a rinnovare l'istruzione dibattimentale dopo avere rilevato l'erroneità della dichiarazione d'estinzione del reato pronunciata in primo grado, non è tenuto ad assumere le prove richieste dalle parti, la cui ammissione sia stata in primo grado illegittimamente revocata senza che le parti abbiano eccepito tempestivamente la nullità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 29639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29639 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/06/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1236
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 10308/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AB;
avverso la sentenza 12 ottobre 2009 dalla Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 12 ottobre 2009 la Corte di appello di Messina, a seguito di impugnazione del Procuratore Generale, riformava la decisione 14 giugno 2004 del Giudice monocratico del Tribunale di Lipari, che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato in forza della maturata prescrizione, nei confronti di AR AB in ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p. (addebitatogli per aver usato violenza, colpendolo con due pugni al petto, nei confronti del carabiniere Alessandro Arena il quale, nel compimento del suo servizio, era intervenuto per impedirgli di protrarre un'azione violenta ai danni di una ragazza;
fatto commesso in Lipari il 9 marzo 1997), affermando la penale responsabilità dell'imputato che condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione.
Rilevava preliminarmente la Corte territoriale che il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato prescritto il reato non avendo considerato i periodi di sospensione della prescrizione per complessivi anni tre, mesi undici e giorni quindici, cui era da aggiungere l'ulteriore periodo di sospensione dal 12 giugno 2006 al 7 luglio 2008 per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, a seguito di eccezione di legittimità sollevata dal Procuratore Generale, cosicché il detto termine maturerebbe solo il 9 settembre 2010.
In punto di responsabilità riteneva la Corte che la colpevolezza del AR emergeva dalle dichiarazioni del carabiniere Arena confermate da quelle del suo collega De Francesco, dichiarazioni sostanzialmente non smentite dall'altro testimoniale raccolto (testi, MA, IO e TO, la ragazza, quest'ultima, che aveva provocato l'intervento dei due carabinieri per le violenze subite ad opera dell'imputato).
2. Ricorre per cassazione il AR.
Dopo una lunga ed articolata premessa in fatto, nella quale sembra anche accennare all'errato computo del periodo di sospensione della prescrizione dal 4 luglio 2001 al 5 dicembre 2001, non avendo mai il difensore chiesto il rinvio per legittimo impedimento, l'imputato deduce violazione dell'art. 604 c.p.p., comma 6, per non avere la Corte territoriale, nonostante il giudice di primo grado avesse assunto un solo teste a discarico, dichiarando subito dopo la prescrizione a norma dell'art. 129 c.p.p., proceduto all'assunzione di tutti i testimoni richiesti dalla difesa e ritualmente ammessi. Lamentava che, in ogni caso, il AR aveva presentato querela contro l'Arena che non aveva riconosciuto come carabiniere, querela che il giudice a quo aveva del tutto trascurato, e che la deposizione della TO, attuale moglie dell'imputato, era stata travisata.
Il ricorso è infondato.
3. Premesso che l'esame degli atti, consentito al fine della verifica (peraltro non direttamente contestata) dei periodi di sospensione della prescrizione, fa ritenere che la causa estintiva non sia comunque ancora maturata, relativamente al primo motivo rileva la Corte come corretto appare il richiamo del ricorrente al precetto dell'art. 604 c.p.p., comma 6, a norma del quale "Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto...., il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito". Una norma, quella ora ricordata, passata indenne al vaglio di legittimità avendo la Corte costituzionale dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione incentrata su tale precetto, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale (ma la medesima ratio decidendi è, ed a fortiori, estensibile al caso di erronea dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) decide nel merito, disponendo, ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio (ordinanza n. 316 del 2002). Secondo la Corte, infatti, la norma censurata non comporta alcuna "incongrua" privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito;
con la conseguenza che non risulta leso il diritto di difesa dell'imputato ne' sussiste alcuna disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità (o di estinzione del reato).
Ciò posto, rileva il collegio che mentre, per un verso, è sempre consentita da parte del giudice di appello una verifica dell'assetto probatorio quale definito, in punto di ammissibilità, dal giudice di primo grado, per un altro verso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è comunque sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell'ammissione della prova testimoniale adottato nonostante le parti abbiano insistito per l'assunzione della prova (cfr., ex plurimis, Sez. 3^, 26 novembre 2009, Panella). Se vero, infatti, che è affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di un teste nonostante il difensore abbia insistito per la sua escussione, è anche vero che tale nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, (cfr. Sez. 3^, 6 dicembre 2005, Guatta;
Sez. 3^, 12 febbraio 2009, Bisiol). Il diritto alla prova, previsto dall'art. 190 c.p.p., nel vigente sistema processuale caratterizzato dalla dialettica e dall'impulso delle parti, implica l'operatività del concomitante principio di disponibilità della prova stessa;
con la conseguenza che, di fronte a un comportamento concludente di rinuncia alla prova ammessa, non è neppure necessario un provvedimento formale di revoca. Una regola puntualmente riferibile alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale alla stregua del precetto di cui all'art. 604 c.p.p., comma 6, che rappresenta, in effetti, una norma destinata a consentire la prosecuzione del dibattimento illegittimamente amputato dalla erronea dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
così da far rivivere le medesime regole in punto di ammissione della prova previste per il giudizio di primo grado, solo rammentando che non è ravvisabile una vera e propria soluzione di continuità rispetto all'assetto probatorio delineatosi nel corso del giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la difesa del ricorrente nel giudizio di primo grado aveva domandato che sì pervenisse ad una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione a norma dell'art.129 c.p.p.; con ciò implicitamente rinunciando all'assunzione dei testimoni la cui citazione era stata richiesta. Ma, quel che più rileva ai fini della soluzione del problema sottoposto ora al vaglio di questa Corte, dall'esame degli atti - anch' esso qui consentito in forza di tipologia di censura sollevata - la difesa non ebbe ad esprimere riserva alcuna nei confronti dell'ordinanza 12 giugno 2006, con la quale la Corte aveva disposto la citazione della sola teste TO. Così da precludere la altrimenti doverosa assunzione della prova, alla stregua del principio di diritto in base al quale è sanata, se non immediatamente eccepita, la revoca dell'ammissione della prova testimoniale adottata nonostante le parti abbiano insistito per la sua assunzione.
4. Per il resto, le censure si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione degli elementi di prova sui quali il giudice a quo ha ineccepibilmente basato l'affermazione di responsabilità.
La sentenza impugnata ha diffusamente argomentato in punto di responsabilità; con la conseguenza che i motivi devono qualificarsi come ricompresi nel catalogo delle censure non consentite ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Come è ormai diritto vivente, in sede di ricorso per cassazione sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame degli elementi materiali e di fatto delle vicende oggetto del giudizio.
Le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e la interpretazione del materiale probatorio, non possono essere configurate come denunce attinenti alla motivazione allorché la stessa sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile. In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi valutative dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di scrutinare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010