Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 29639
CASS
Sentenza 9 giugno 2010

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Il giudice d'appello, che provveda a rinnovare l'istruzione dibattimentale dopo avere rilevato l'erroneità della dichiarazione d'estinzione del reato pronunciata in primo grado, non è tenuto ad assumere le prove richieste dalle parti, la cui ammissione sia stata in primo grado illegittimamente revocata senza che le parti abbiano eccepito tempestivamente la nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 29639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29639
    Data del deposito : 9 giugno 2010

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