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3 agosto 2017
3 agosto 2017
Art. 90. Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore 1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25 , 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Note all'art. 90:
- Per il testo dell' art. 25 del codice civile , si veda nelle note all'art. 64.
- Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile :
«Art. 26 (Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione). - L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.».
«Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). - Quando lo scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente, l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del fondatore.
La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.».
Note all'art. 90:
- Per il testo dell' art. 25 del codice civile , si veda nelle note all'art. 64.
- Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile :
«Art. 26 (Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione). - L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.».
«Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). - Quando lo scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente, l'autorita' governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo' provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volonta' del fondatore.
La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.».
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