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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 326. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
Commentari • 7
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza depositata il 26 maggio 2023 e iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67». La prima, proposta in via principale e con riferimento all'art. 76 Cost., ha a oggetto il primo periodo della citata disposizione, nella …
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Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2025, n. 30339Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. Valeria Rizzo e dell'avv. SA Milluzzo AN, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN aveva applicato a LE SI (già socio e amministratore della OS s.r.I., socio e …Leggi di più...
- bancarotta impropria·
- motivazione per relationem·
- art. 216 legge fall.·
- art. 416-bis.1 cod. pen.·
- art. 223 legge fall.·
- esigenze cautelari·
- distrazione patrimoniale·
- bancarotta fraudolenta·
- autoriciclaggio·
- aggravante mafiosa