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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 110. Adesioni alla proposta di concordato 1. All'esito della votazione e' redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione e' allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.
(( 2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore. )) 3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
(( 2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore. )) 3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
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- 1. Circolare del 25/06/2026 n. 17 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione DoganeAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 25 giugno 2026 · 1.5
Con il Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio \è stata disposta, con decorrenza 1\° luglio 2026, l\'eliminazione della franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009. Contestualmente, \è stata altres\ì prevista dal 1\°luglio 2026 al 1\° luglio 2028 una misura transitoria consistente nell\'applicazione del dazio doganale forfettario di 3 EUR per ciascun articolo contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 EUR, nell\'ambito delle vendite a distanza di merci importate. Le disposizioni attuative e integrative sono contenute nel Regolamento Delegato UE 2026 in fase …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/06/2026, n. 4935Provvedimento: Pubblicato il 19/06/2026 N. 04935/2026REG.PROV.COLL. N. 02665/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2026, proposto da OI ZI s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri 32; contro Comune di Stintino, non costituito in giudizio; nei confronti OS Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...
- art. 11 d. lgs. n. 36/23·
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- art. 7.2 Disciplinare di gara·
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- art. 11 comma 3 d. lgs. n. 36/23·
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- art. 41 Cost.·
- subentro nel contratto·
- art. 110 d. lgs. n. 36/23