Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
2 marzo 2020
2 marzo 2020
>
Versione
19 luglio 2020
19 luglio 2020
>
Versione
24 ottobre 2021
24 ottobre 2021
>
Versione
15 luglio 2022
15 luglio 2022
>
Versione
1 aprile 2023
1 aprile 2023
Art. 379. Nomina degli organi di controllo 1. All' articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.»
2. All' articolo 2477, quinto comma, del codice civile , dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.».
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione ((dei bilanci relativi all'esercizio 2022)) , stabilita ai sensi dell' articolo 2364, secondo comma, del codice civile . Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 2477 del codice civile , commi secondo e terzo , come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.»
2. All' articolo 2477, quinto comma, del codice civile , dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.».
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione ((dei bilanci relativi all'esercizio 2022)) , stabilita ai sensi dell' articolo 2364, secondo comma, del codice civile . Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 2477 del codice civile , commi secondo e terzo , come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».
Commentari • 34
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
I. Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI e VII (1) del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario. II. Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale. III. Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società. IV. All'amministratore giudiziario possono essere …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 125
- 1. CGUE, n. C-552/24, Sentenza della Corte, Confédération nationale du Crédit mutuel e a. contro Banca centrale europea, 18/12/2025Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 dicembre 2025 (*) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni di pagamento irrevocabili (EPI) sottoscritti a favore dei sistemi di garanzia dei depositi e dei fondi di risoluzione – Deduzione integrale delle somme versate a titolo di garanzia degli EPI dai fondi propri di base di classe 1 – Potere discrezionale della BCE – Controllo giurisdizionale» Nella causa …Leggi di più...
- regolamento (UE) n. 1024/2013·
- requisiti prudenziali·
- deduzione integrale·
- meccanismo di vigilanza unico·
- controllo giurisdizionale·
- direttiva 2014/59/UE·
- cosa giudicata·
- buona amministrazione·
- BCE·
- fondi propri di base di classe 1·
- regolamento (UE) n. 806/2014·
- potere discrezionale BCE·
- direttiva 2014/49/UE·
- direttiva 2013/36/UE·
- SREP