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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 251. Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo o che e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
Commentari • 8
- 1. Risoluzione e annullamento del concordatohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 251.
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Giurisprudenza • 67
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