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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 341. Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi ((dell'articolo 63, commi 4 e 5)) , si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi ((dell'articolo 63, commi 4 e 5)) , si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
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- 1. Azienda Di Passerelle E Canaline Metalliche Per Posa Cavi Elettrici Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E ComeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 4 dicembre 2025 · 1
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Milano, sentenza 14/08/2024Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Milano, sezione II civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: Dott. UI LE Presidente rel Dott. Vincenza Agnese Giudice Dott. Rosa Grippo Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO MOTIVATO DI OMOLOGA ex artt. 25 sexies e 25 septies CCII Visto il ricorso rubricato al n. RG 2/2024 proposto DA Parte_1 P.IVA_1 , con l'avvocato FEDERICO DONATO PEREGO RICORRENTE PER OMOLOGAZIONE con l'opposizione di Controparte_1 on Sede Sociale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A - 20154 Milano, Capitale Sociale € 21.053.796.557,31 interamente versato - Banca iscritta …Leggi di più...
- concordato semplificato·
- composizione negoziata·
- art. 25 septies CCII·
- valutazione creditori·
- omologazione concordato·
- liquidazione giudiziale·
- giurisdizione concorsuale·
- art. 25 sexies CCII·
- principio di priorità assoluta·
- nomina liquidatore giudiziale