Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
I termini di durata delle misure interdittive applicabili agli indagati ed imputati dei delitti contro la p.a. elencati dall'art. 308, comma secondo bis, cod. proc. pen., sono prorogabili oltre il limite dei sei mesi solo se le stesse siano state disposte per esigenze probatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2013, n. 23359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23359 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 17/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1979
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 34860/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Orvieto;
avverso l'ordinanza in data 23/07/2013 del Tribunale di Perugia;
nei confronti di:
1. IA AL, nata a [...] il [...];
visti gli atti e letti il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della PI, avv. Maria Mezzasoma, associatasi alla richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 5.6.2013, su conforme richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Orvieto ha applicato ad PI AL la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di peculato continuato, perché - con abuso della sua qualità di direttrice della farmacia comunale di Città della Pieve - si appropriava, nel periodo dal 2008 al 2012, di una somma complessiva di oltre 30.000 Euro, omettendo di versare quotidianamente alla tesoreria comunale (gestita dalla banca Unicredit) nella loro interezza le somme riscosse per vendita di farmaci e altri prodotti sanitari. Ritenuta la solidità del quadro indiziario (esiti delle verifiche del responsabile dell'area finanziaria del Comune di Città della Pieve e concordanti accertamenti contabili e documentali svolti dalla p.g.), il g.i.P. ha ritenuto sussistere esigenze cautelari, legittimanti l'adozione della misura cautelare domestica, connesse al pericolo di reiterazione di ulteriori reati della stessa specie di quelli già portati in luce dalle indagini (art. 274 c.p.p., lett. c).
Con successiva ordinanza del 14.6.2013 lo stesso g.i.p. umbro ha respinto la richiesta dell'indagata di revoca o sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva misura interdittiva, quale la sospensione temporanea dall'esercizio di un pubblico servizio o l'interdizione dall'esercizio della specifica attività di farmacista. A fronte della gravità del compendio indiziario il g.i.p. ha ritenuto tutelabili le perduranti esigenze cautelari socialpreventive con la sola misura domiciliare, altresì rilevando la scarsa efficacia deterrente delle alternative misure invocate dall'indagata, "perché avendo esse durata massima di appena due mesi dall'inizio dell'esecuzione, ex art. 308 c.p.p., comma 2, non eliminano il pericolo della reiterazione delle condotte appropriative una volta ripresa l'attività lavorativa anche in altro luogo".
2. Adito dall'appello dell'indagata avverso questo provvedimento del g.i.p., il Tribunale distrettuale di Perugia, con l'ordinanza del 23.7.2013 indicata in epigrafe, ha accolto l'impugnazione nella parte relativa alla applicabilità di meno onerosa misura cautelare, valutando idonea per la tutela delle esigenze cautelari la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di farmacista, con questa sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari in origine applicata alla PI.
Il Tribunale, concordando con il g.i.p. sia sulla solidità dell'inalterato quadro probatorio (gravi indizi di colpevolezza), sia sul perdurante pericolo di recidiva criminosa specifica, ha da questi dissentito con riguardo alla misura cautelare idonea a salvaguardare le esigenze processuali. In particolare i giudici di appello hanno evidenziato come il g.i.p. non si sia avveduto che, per effetto dell'art. 308 c.p.p., come modificato dalla L. n. 190 del 2012, (comma 2 bis), la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione correlata a un reato contro la pubblica amministrazione, quale il peculato ascritto alla PI, ha una durata pari a sei mesi (ben superiore ai due mesi erroneamente ipotizzati dal g.i.p.), con possibilità di rinnovazione e comunque di complessiva durata corrispondente al triplo dei termini previsti per la custodia cautelare personale dall'art. 303 c.p.p., (nel caso di specie, quindi, diciotto mesi).
Rilevato che l'appellante PI ha realizzato i fatti illeciti attribuitile precipuamente abusando della propria qualità di farmacista, piuttosto che di quella di esercente un servizio pubblico, il Tribunale ha ritenuto idoneo ed efficace, per i fini di cui all'art. 274 c.p.p., - lett. c) -, il divieto temporaneo dell'esercizio della professione di farmacista ai sensi dell'art. 290 c.p.p.. 3. Avverso l'illustrata decisione dell'incidente cautelare ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Orvieto, denunciandone il difetto o l'insufficienza di motivazione, laddove non avrebbe tenuto in alcun conto le argomentazioni espresse dal p.m. nella richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagata PI. Richiesta a suo tempo accolta, come detto, dal g.i.p. del Tribunale di Orvieto. In tale richiesta (allegata in copia al ricorso) il p.m. chiariva la propria opzione per la sollecitata misura cautelare domestica, in luogo di una misura interdittiva, in base al rilievo che - come statuito dalle Sezioni Unite della S.C. (S.U., 30.5.2006 n. 29907, La Stella, rv. 234138)- non è possibile l'applicazione simultanea (se non nei casi specifici previsti dalla legge) di più misure cautelari, cui dovrebbe ricorrersi per la peculiare posizione della PI, dipendente comunale esercente la professione di farmacista. Vale a dire le misure interdittive della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio ex art. 289 c.p.p., e il divieto dell'esercizio della professione di farmacista ex art. 290 c.p.p.. Al riguardo il ricorrente p.m. osserva che: il divieto di esercitare la professione di farmacista non esclude, "in astratto", la possibilità che la PI possa essere incaricata di altri pubblici uffici o servizi;
di converso l'eventuale interdizione da pubblici uffici o servizi non impedirebbe, "in astratto", l'assunzione dell'indagata presso una farmacia privata con probabile reiterazione di reati della stessa specie, sia pure in danno di soggetti privati.
A sostegno della infondatezza del ricorso del p.m. il difensore di fiducia della PI ha depositato una memoria difensiva (29.11.2013), in cui sottopone a stringente critica le deduzioni sviluppate nel ricorso del pubblico ministero.
4. Il ricorso del pubblico ministero di Orvieto deve essere rigettato, le dedotte censure mostrandosi infondate, fino a lambire accenti di inammissibilità nella parte in cui fanno carico al giudice dell'appello cautelare, procedura incidentale regolata dal principio della devoluzione parziale, di non aver preso in esame un atto del procedimento, quale l'originaria richiesta cautelare del p.m., di per sè affatto estraneo alla regiudicanda cautelare introdotta dall'appello de libertate dell'indagata.
4.1. Per un verso il ricorso del p.m. non propone alcun argomento in relazione alla discrasia dell'ordinanza del g.i.p. reiettiva dell'istanza di sostituzione degli arresti domiciliari con una misura interdittiva, da reputarsi inidonea per la sua supposta brevità ai sensi dell'art. 308 c.p., comma 2, (durata massima di due mesi). Discrasia (errore) correttamente rilevata dal Tribunale di Perugia alla stregua dello stesso art. 308 c.p.p., "nuovo" comma 2 bis. L'addizione normativa introdotta nel corpo dell'art. 308 c.p.p., con la L. 6 novembre 2012, n. 190, detto comma 2 bis, applicabile nel caso di specie in base al canone processuale tempus regit actum, stabilisce che per determinati delitti contro la pubblica amministrazione (indicati in modo specifico), tra i quali il delitto di peculato ex art. 314 c.p., contestato alla PI, le misure cautelari interdittive applicabili agli indagati o imputati abbiano una durata ("efficacia") corrispondente a sei mesi decorrenti dall'inizio della loro esecuzione. Tale durata o efficacia è, a cura del giudice, prorogabile - mediante "rinnovazione" della misura - anche oltre i sei mesi, quando la misura sia imposta da esigenze di natura probatoria (art. 274 c.p.p., lett. a). Possibilità di rinnovazione e, quindi, di estensione della durata della misura ulteriormente prorogabile fino ad un termine massimo (la norma non pone limiti al numero di "rinnovazioni" della misura esperibili entro tale termine) pari al "triplo" dei termini previsti, per le varie fasi processuali, dall'art. 303 c.p.p., in tema di misure custodiali. Cioè, per rimanere alla vicenda della PI, pari a diciotto mesi ex art. 303 c.p.p., - comma 1, lett. a), n. 2)-. Diversamente da quanto suppone il Tribunale, tale termine massimo di diciotto mesi non è applicabile alla misura interdittiva ex art. 290 c.p.p., cui è stata sottoposta la PI per esigenze connesse al solo pericolo di recidiva e non per esigenze probatorie. La lettera della nuova disposizione appare, anche per la dinamica lessicale e logica del'intera seconda parte (seconda frase) dell'art. 308 c.p.p., comma 2 bis, ricondurre la peculiare efficacia prolungata (pari, come visto, al triplo dei termini custodiali di fase) alle sole misure interdittive fondate su esigenze probatorie. Nondimeno è un dato non confutabile, su cui il p.m. ricorrente si astiene dal soffermare la propria attenzione, che nel caso della indagata PI la misura cautelare interdittiva applicatale ha comunque una durata (sei mesi:
art. 308 c.p.p., comma 2 bis, prima parte) perfettamente uguale alla durata della sostituita misura cautelare domestica. Dal che discende che i timori del p.m. sul possibile esercizio di un qualche servizio pubblico da parte dell'indagata non hanno ragion d'essere o sono in ogni caso privi di concretezza.
4.2. Per altro verso, sotto quest'ultimo aspetto (concretezza delle esigenze giustificanti la più grave misura domiciliare), le considerazioni pur suggestive del ricorrente p.m. sulla impraticabilità - in adesione al dictum della Sezioni Unite - di una alternativa (rispetto alla misura domestica) applicazione congiunta di due misure interdittive (artt. 289 e 290 c.p.p.) si nutrono di valenze meramente assertive e comunque inconferenti nel caso di specie.
Dimentica il p.m. che in punto di esigenze cautelari i caratteri di loro specificità, concretezza e attualità rappresentano elementi di valutazione ineludibili del giudice, tenuto a valutare tali elementi al di fuori di ogni automatismo presuntivo o inferenziale non aderente al caso concreto ed elusivo dei parametri di adeguatezza e proporzionalità di ogni misura cautelare (art. 275 c.p.p.). Ne discende, allora, in relazione al disposto dell'art. 274 c.p.p., - lett. c)-, che l'apprezzamento del pericolo di commissione di reati di stessa specie di quelli commessi impone l'individuazione di dati concreti e specifici che rendano effettivo e non solo congetturale tale pericolo (ex plurimis: Sez. 6, 8.3.2012 n. 38763, Miccoli, rv. 253372; Sez. 6,5.4.2013 n. 28618, P.M. in proc. Vignali, rv. 255857). Nella vicenda concernente la PI, la tesi del ricorrente per cui l'indagata - se assunta da una farmacia privata - potrebbe perpetuare le sue condotte locupletorie è (a tacer d'altro) incongrua, perché il divieto di esercitare la professione di farmacista applicato dal Tribunale alla PI ex art. 290 c.p.p., riveste carattere generale e riguarda tale professione nel suo insieme, senza distinzione alcuna tra le mansioni di farmacista di farmacia pubblica (pubblico servizio) o di farmacia privata (rapporto di lavoro privato).
Nè al divieto in parola si correla in concreto alcun rischio che la PI, come paventa il p.m., possa trovarsi ad esercitare altre funzioni o servizi pubblici diversi dalla conduzione di una farmacia. Senza sottacere la vaghezza di simile eventualità (perché, a ben riflettere, il pericolo di recidiva dovrebbe riguardare eventuali mansioni pubbliche implicanti maneggio di denaro, come nel caso della gestione di una farmacia, in virtù del quale l'indagata potrebbe ripetere i suoi contegni appropriativi), anche in questo caso sfugge al p.m. un dato di sicuro spessore. Come ricorda la memoria difensiva della PI, costei mai potrebbe assumere un incarico pubblico ed esercitare una funzione o un servizio pubblici. Per la semplice ragione che, da un lato, la PI è ancora legata al Comune di Città della Pieve da rapporto di lavoro dipendente e che, da un altro lato, l'amministrazione comunale ha adottato nei suoi confronti la misura disciplinare cautelare della sospensione dal servizio fino alla definizione del procedimento penale pendente nei suoi confronti per un periodo di tempo minimo di cinque anni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014