Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2004, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DBLLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PP PA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 75/00 della Commissione Tributaria Regionale di CAMPOBASSO, depositata il 12/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/10/03 dal Consigliere Dott. DEL CORE Sergio;
ai sensi della legge 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EP Appicelli, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363,
detrasse, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta il cui versamento era stato in precedenza sospeso.
L'Ufficio delle Imposte Dirette di Isernia, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminò l'ammontare del reddito imponibile comprendendovi l'importo dedotto dalla contribuente e iscrisse a ruolo la maggior somma. Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo del maggior tributo venne accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, con decisione appellata dall'Ufficio ma confermata dalla Commissione tributaria regionale del Molise, secondo la quale la suddetta detrazione è accordata dall'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986 n. 46), così come autenticamente interpretato dall'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133. La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dal Ministero delle Finanze in base a un unico motivo.
La parte intimata non si è difesa.
Il P.G. presso questa Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto respingersi il ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma secondo bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 971, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46; in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 13, quinquies, della legge n. 363/1984, 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il Ministero
ribadisce la tesi secondo cui la prima delle citate disposizioni sarebbe rivolta soltanto ad escludere un incremento dell'imponibile in misura pari all'imposta sospesa. L'assunto che con le norme citate sarebbe stato introdotto un diverso schema agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta non ha base logica ne' giuridica, postulando che le imposte gravanti sul reddito siano componenti dello stesso. La norma in parola, quindi, non ha introdotto una agevolazione diversa e di maggiore peso rispetto a quella già accordata, ma con la disposta sospensione e la restituzione in venti rate senza interessi ha solamente procrastinato il momento dell'adempimento di imposta Ratio della stessa è quindi quella di non incrementare la base imponibile degli importi relativi a imposte (e contributi) sospesi non certamente quella di ridurla. Soggiunge che una tale tesi è stata avallata dall'art. 28 della legge n. 133 del 1999, costituente norma di interpretazione autentica, laddove vi si precisa che le somme il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione dei redditi.
Il ricorso, che ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791 sul quale l'orientamento costantemente seguito da questa Corte suprema è sfavorevole alla tesi dell'Amministrazione finanziaria, si rivela manifestamente infondato.
Per come è noto, con l'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, introdotto dalla legge di conversione 28
febbraio 1986, n. 46, il legislatore è intervenuto in una materia (quella dei benefici fiscali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984), che aveva già formato oggetto dell'art. 13 quinquies del D.L. 26/5/1984, n. 159 (convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363) e della relativa norma interpretativa di cui all'art. 4 del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985, n. 211. Con le citate disposizioni era stata disposta, fino al 31 dicembre 1985, la sospensione del pagamento, anche a mezzo di ritenute di acconto, delle imposte dirette dovute dai soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto.
Con il predetto art. 3, comma secondo bis, è stato invece stabilito che le somme relative alle imposte ed ai contributi assistenziali e previdenziali sospesi, non avrebbero concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR.
Simile disposizione, dettata in conseguenza degli eventi sismici del 1984 e solo in relazione ad essi applicabile, ha poi acquistato valenza di norma generale mediante la sua trasfusione nell'art. 13, comma 1, della L. 27/12/1997,n. 449, che ha sancito l'esclusione,
dalla base imponibile per le imposte dirette, delle somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento fosse stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche.
Sia l'art. 3 comma secondo bis, che l'art. 13 della legge n. 449/1997 avevano, però, taciuto completamente in ordine al trattamento tributario delle somme che, per le imposte sospese, sarebbero state pagate dopo la scadenza del periodo di sospensione (31 dicembre 1985) e che in base alle stesse norme non concorrevano alla formazione del reddito imponibile.
Tale problema ha trovato una prima risposta nell'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per il quale la sospensione o il differimento dei termini per il pagamento d'imposte o contributi deducibili dal reddito, o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non faceva venir meno la deducibilità degli stessi ove prevista da specifiche disposizioni di legge.
Successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sul punto con l'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con il quale ha chiarito in via di interpretazione autentica che anche se tutte e due le disposizioni sopra richiamate (l'art. 3, comma 2 bis, D.L. n. 791, nonché quella più generale norma di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 449 del 1997), dovevano intendersi nel senso che le somme dovute a titolo d'imposta, il cui pagamento fosse stato sospeso per calamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, continuava comunque ad applicarsi l'art. 11 della legge n. 28/1999 che faceva salve le disposizioni di legge contemplanti la deducibilità dall'imponibile dell'ammontare dei pagamenti sospesi. Secondo la norma interpretativa, dunque, nel caso di provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate;
in altri termini, l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata;
tuttavia, essendo poi richiamato l'art. 11 della L. n. 28 del 1999, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile neppure si sostituisce al beneficio della deducibilità dell'onere se ed in quanto previsto da altre norme: sicché, laddove una norma di legge preveda specificamente la deducibilità con criterio di cassa dell'imposta pagata, tale agevolazione non viene meno per il solo fatto che nel precedente periodo in cui il pagamento dell'imposta era stato sospeso il contribuente aveva altresì beneficiato della sua esclusione dal concorso alla formazione dell'imponibile.
La norma dichiaratamente interpretativa dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133 deve essere conseguentemente intesa nel suo significato letterale, facente riferimento agli oneri deducibili nel periodo della loro effettiva sopportazione per la determinazione del reddito netto, e non alla determinazione del reddito complessivo nel periodo di sospensione delle imposte;
e ciò sia perché le parole adoperate hanno questo significato, sia perché nei termini tecnici impiegati è insita l'univocità del significato, e sia infine perché ogni altra interpretazione - che consideri la stessa esclusione dal concorso alla formazione dell'imponibile alla stregua di una deduzione dal reddito imponibile, confondendo così (a causa dell'equivalenza dei risultati nella liquidazione dell'imposta) la determinazione del reddito imponibile con quella del reddito netto - si risolverebbe nella privazione di qualsiasi significato e funzione anche solo chiarificatrice della norma interpretata (tale non sarebbe, infatti, la mera precisazione che l'imposta non costituisce in sè imponibile), e dunque in una sua abrogazione tacita, con efficacia retroattiva, in contrasto con la dichiarata volontà d'interpretare, e quindi di mantenere la norma.
In conclusione si deve confermare l'esattezza della soluzione già accolta da questa Corte Suprema in ordine al problema della corretta interpretazione della norma contenuta nell'art. 3, comma 2 bis, D.L. n. 791 del 1985 e tradotta nella massima per cui "in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, comma secondo bis, del D.L. n. 791 del 1985, introdotto con la legge di conversione n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese, ex art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 - sospensione, poi, estesa dall'art. 13, primo comma, della legge n. 449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche -, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF ed ILOR, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999,
deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Ne consegue che, conducendo l'esclusione di un determinato importo dalla base imponibile, dal punto di vista del prelievo fiscale, al medesimo risultato che si avrebbe qualificando lo stesso come onere deducibile, l'errata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma dal reddito imponibile, in luogo della sua esclusione dallo stesso, da luogo ad una dichiarazione formalmente sbagliata, ma sostanzialmente esatta, e, pertanto, inidonea a giustificare una rettifica da parte dell'Ufficio" (cfr., e plurimis, Cass. nn. 4945/2000, 6194/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001, 13733/2001, 14780/2001, 14783/2001, 512/2002, 11856/2002, 15300/2002). Non recando il ricorso dell'Amministrazione argomenti nuovi rispetto a quelli già tenuti presenti dalla sopra riportata giurisprudenza della Corte, cui il Collegio intende dare continuità condividendone le motivazioni, lo stesso deve essere rigettato senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, in quanto la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004