Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 3272
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

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Lo scarico senza autorizzazione da insediamento produttivo nelle pubbliche fognature costituisce reato ex art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 17 maggio 1995 n. 172, la quale ha depenalizzato soltanto gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, senza autorizzazione, e non anche gli scarichi da insediamenti produttivi, compresi quelli nelle pubbliche fognature. Le fognature costituiscono, infatti, soltanto uno dei possibili recapiti finali degli scarichi, come risulta dalla chiara dizione dell' art. 1 della legge 319, al quale rinvia l'art. 21 stessa legge, così che la distinzione da operare riguarda soltanto i due filoni tradizionali (scarichi civili e scarichi produttivi). (Cfr. in termini Cass. Sez. III 12 marzo 1999 n. 3272).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 3272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3272
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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