Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Lo scarico senza autorizzazione da insediamento produttivo nelle pubbliche fognature costituisce reato ex art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 17 maggio 1995 n. 172, la quale ha depenalizzato soltanto gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, senza autorizzazione, e non anche gli scarichi da insediamenti produttivi, compresi quelli nelle pubbliche fognature. Le fognature costituiscono, infatti, soltanto uno dei possibili recapiti finali degli scarichi, come risulta dalla chiara dizione dell' art. 1 della legge 319, al quale rinvia l'art. 21 stessa legge, così che la distinzione da operare riguarda soltanto i due filoni tradizionali (scarichi civili e scarichi produttivi). (Cfr. in termini Cass. Sez. III 12 marzo 1999 n. 3272).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Tridico GENNARO SALVATORE Presidente del 11/01/99
1. Dott. Papadia UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. " Savignano GIUSEPPE Consigliere N. 14
3. " Postiglione AMEDEO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Grassi ALDO Consigliere N. 30141/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TO RO n. Bagheria 19.6.1925 avverso la sentenza del Pretore di Bagheria del 27.3.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Cons. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso Fatto e diritto
Il Pretore di Bagheria, con sentenza in data 17.3.1998, condannava TO RO, nella qualità di conduttore di una stella, insediamento produttivo, alla pena di 400 mila di ammenda, per uno scarico di liquami senza autorizzazione comunale nella pubblica fognatura.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la insussistenza del reato ed, in subordine, la prescrizione.
Nel merito, la Corte rileva che lo scarico senza autorizzazione da insediamento produttivo nelle pubbliche fognature costituisce reato ex art. 21 legge 319/76, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 172/95, la quale ha depenalizzato soltanto gli scarichi civili e delle pubbliche fognature senza autorizzazione o non anche gli scarichi da insediamenti produttivi, compresi quelli nelle pubbliche fognature.
Le fognature, infatti, costituiscono soltanto uno dei possibili recapiti finali degli scarichi, come risulta dalla chiara dizione dell'articolo 1 della legge 319/76, al quale rinvia l'articolo 21 della stessa legge, sicché la distinzione da operare riguarda soltanto i due filoni tradizionali (scarichi civili e scarichi produttivi).
Nel senso sopra indicato militano argomenti letterali, logici e sistemici di chiara evidenza.
Le pubbliche fognature non danno luogo ad una sorta di regime differenziato (un tertium genus) affidato alla competenza esclusiva delle regioni e degli enti locali.
Il fatto che i liquami superassero o meno i limiti di accettabilità appare irrilevante, allorché il reato contestato sia quello formale della mancanza di autorizzazione.
La prescrizione non risulta essere intervenuta, perché il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso prima della scadenza dei tre anni dalla data del fatto (ottobre 1993), nulla rilevando la notificazione successiva, posto che ai fini prescrizionali occorre fare riferimento all'attività e volontà pubblica di perseguire l'illecito. Nel caso di specie il reato omissivo ha natura permanente.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999