Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
La pensione privilegiata cosiddetta "tabellare" liquidata in favore del militare di leva che riporti infermità o lesioni per fatti di servizio, da calcolarsi in base ad indici prefissati in rapporto alla entità ed alla efficacia invalidante della menomazione, ha carattere risarcitorio e non già previdenziale, prescindendo dalla durata del servizio e dall'ammontare dei contributi versati; con la conseguenza che, sussistendo identità di titolo tra detta pensione ed il danno liquidabile per il medesimo evento secondo le norme del codice civile - data la unicità sia del fatto antigiuridico da cui derivi il pregiudizio sia del bene giuridico protetto consistente nella integrità della persona -, quanto erogato dallo Stato per la indicata pensione è detraibile dall'importo dell'integrale risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
BR BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato DANIELE COLIVA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ASTORRI MINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 915/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 05/06/98 e depositata il 16/09/98 (R.G. 1389/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Daniele COLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 10.6.91 IG AL conveniva dinanzi il tribunale di Bologna ST Mino, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri, l'Assitalia per sentirli in solido condannare al risarcimento di danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 1.8.89. Esponeva l'attore in citazione che in tale data quale carabiniere in servizio di leva procedeva come trasportato sui sedili posteriori dell'autoveicolo militare per recarsi nella zona di Nuoro ove vi era un incendio di vaste proporzioni. Tale automezzo nei pressi del bivio per Nuoro si era rovesciato, in quanto il guidatore, l'ST, per evitare un tamponamento aveva compiuto una brusca sterzata, riportando in conseguenza gravi lesioni. Radicatosi il contraddittorio, tutti i convenuti contestavano la loro responsabilità. Successivamente, l'Assitalia produceva documentazione attestante l'avvenuta erogazione al IG dell'intero massimale. All'esito della fase istruttoria al IG ex art. 186 quater cpc venivano dal G.I. liquidate circa lire 400 milioni oltre rivalutazione ed interessi a titolo di danno biologico, patrimoniale e morale con le relative detrazioni per le somme già ricevute per indennità e/o risarcimento da Enti previdenziali, dall'Amministrazione e dall'assicuratore. Avverso la decisione proponevano appello entrambi i Ministeri ai quali resisteva il IG che, in via incidentale, richiedeva una diversa quantificazione del danno biologico, erroneamente calcolato con riferimento al triplo della pensione sociale.
Resisteva anche l'ST che si riportava ai motivi articolati dall'Avvocatura.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 16.9.98 condannava in parziale accoglimento del gravame incidentale, entrambi i Ministeri al pagamento della somma di lire 591.538.216 (al luglio 96) oltre rivalutazione ed interessi fino al saldo in favore del IG, con detrazione delle somme già percepite come disposto dal Tribunale. Rigettava l'appello principale e provvedeva alle spese, ponendole a carico dei Ministeri.
Motivava, tra l'altro, la Corte che il cospicuo importo delle somme già percepite o percipiende dal IG (200 milioni quale massimale di polizza pensione privilegiata) non era di ostacolo alla liquidazione di ulteriori somme a titolo risarcitorio attesi i gravissimi danni subiti e le circostanze che li hanno prodotti. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto opportuno liquidare ulteriori somme a titolo di risarcimento. Peraltro, le somme liquidate dalla Amministrazione (pensione, arretrati, spese mediche) hanno natura indennitaria che costituisce un titolo diverso dal risarcimento del danno vero e proprio, tanto vero che la contemporanea erogazione di somme per risarcimento del danno e per indennità non realizza secondo criteri strettamente civilistici la "compensatio lucri cum damno": i secondi giudici, di poi, ritenevano corretta la liquidazione del danno patrimoniale ( 128. 101.580) e quella a titolo di danno morale ( 102.61 3. 300). La Corte del merito provvedeva invece a riliquidare il danno biologico facendo riferimento al valore punto e determinandolo in lire 299.368.220 già rivalutate.
Rivalutava, altresì, al luglio 1996 il danno morale e patrimoniale, in totale lire 591.538.216, oltre interessi sulle somme rivalutate giorno per giorno fino al saldo con detrazione, come già disposto dal primo giudice, delle somme già percepite con rivalutazione ed interessi.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Ministeri dell'Interno e della Difesa affidandolo a quattro motivi. Ha resistito con controricorso il IG che ha presentato memoria.
Non ha svolto difesa l'ST.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione i Ministeri della Difesa e dell'Interno, denunziata la violazione dell'art. 2909 cc, nonché degli artt. 112 e 324 cpc con riferimento all'art. 360 comma I nn. 3 e 4 cpc, lamentano che la Corte di Appello abbia violato il giudicato interno. In particolare, i ricorrenti deducono che con l'ordinanza emessa il 3.7.96 dal G.I. ex art. 186 quater cpc veniva statuito che dall'importo di cui al capo I/C venisse dedotto quanto già avuto dal IG per indennità o risarcimento dall'Amministrazione e dagli Enti previdenziali, oltre rivalutazione ed interessi, in tale importo da calcolarsi, pertanto, la pensione privilegiata e quanto ricevuto dal Comando dell'Arma per spese mediche. Aggiungono, ancora i ricorrenti che sul punto il IG non aveva proposto appello essendosi limitato a richiedere una nuova liquidazione del danno biologico.
Considerando non deducibili dette somme, la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno, a meno che non si ritenesse la decisione confermativa di quella di primo grado, il che varrebbe quale chiarimento.
Con il secondo mezzo di impugnazione i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1223 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc per non avere i secondi giudici correttamente applicato i principi della "compensatio lucri cum damno" Al IG era stata, infatti, corrisposta la pensione privilegiata., con decorrenza dal I gennaio 96, quale militare di leva, pensione avente carattere risarcitorio al pari delle spese mediche rimborsate.
Erroneamente al Corte del merito ha ritenuto non detraibili dal danno i suddetti importi.
Con il terzo mezzo di impugnazione i ricorrenti, denunziata la violazione dell'art. 1223 cc, nonché la insufficiente ed illogica motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamentano che la Corte di Appello avrebbe liquidato il danno biologico in misura superiore per il solo fatto che le somme versate all'Amministrazione non sarebbero state ritenute di carattere risarcitorio. In tale ipotesi, infatti, la motivazione sarebbe viziata da illogicità e contraddittorietà. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati, ma la motivazione va corretta ex art.384 cpc secondo comma essendo il dispositivo conforme al diritto.
Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno rilevato esaminando l'appello principale, che tenuto conto dei gravissimi postumi accertati non si riteneva che le somme erogate ed erogande dall'Amministrazione fossero sufficienti a ristorare l'intero danno patito dal IG per cui correttamente il primo giudice aveva ritenuto opportuno liquidare ulteriori somme a titolo di risarcimento. Hanno, quindi, affermato che tali somme (pensione privilegiata, spese mediche, arretrati da pensione) non avevano tuttavia carattere risarcitorio e non potevano realizzare "la compensatio lucri cum danno" avendo funzione indennitaria costituente, quindi, titolo diverso rispetto al risarcimento del danno vero e proprio. Ciò premesso, la Corte, nel dispositivo, dopo aver liquidato il danno con le somme da versare dallo stesso ha detratto gli importi già percepiti secondo quanto già disposto dal primo giudice. Tale ragionamento non è immune da censura. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte ( 9779/95) la pensione privilegiata così detta tabellare liquidata in favore del militare di leva che riporti infermità o lesioni per fatti di servizio, che è calcolata in base ad indici prefissati in rapporto alla entità ed alla efficacia invalidante della menomazione, ha carattere risarcitorio e non già previdenziale prescindendo dalla durata del servizio e dall'ammontare dei contributi versati con la conseguenza che sussistendo identità di titolo tra detta pensione ed il danno liquidabile per il medesimo evento secondo le norme del codice civile (data la unicità sia del fatto antigiuridico da cui è
derivato il pregiudizio, sia del bene giuridico protetto consistente nella integrità della persona), dall'importo dell'integrale risarcimento è detraibile quanto erogato dallo Stato per la indicata pensione. Del pari, hanno natura risarcitoria le spese mediche sostenute e rimborsate.
Sulla base dell'anzidetta giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di dissentire, l'affermazione della Corte di Appello che le somme liquidate dalla Amministrazione non hanno natura risarcitoria, ma indennitaria per cui non potrebbero confluire in una "compensatio lucri cum danno" deve ritenersi errata in diritto e, di conseguenza, ne va corretta la sola motivazione essendo il dispositivo conforme a diritto avendo correttamente la C.A. confermato la decisione di primo grado, (fatta salva una liquidazione diversa del danno biologico, sulla base del valore punto come da richiesta del IG con gravame incidentale), così negando l'effetto assorbente del trattamento previdenziale rispetto al maggior danno subito dal IG.
Con il quarto mezzo di impugnazione il Ministero della Difesa e dell'Interno, denunziata la nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 n. 4 cpc, lamentano che la Corte distrettuale abbia omesso di pronunciarsi su due specifici motivi di appello formulati da essi ricorrenti e con i quali si censura: 1) il fatto che il giudice di primo grado avesse omesso di quantificare le somme da portare in detrazione lasciando alle parti i relativi calcoli, 2) il fatto che l'imputazione delle somme già versate sia dall'Alitalia che dell'Amministrazione fosse stata effettuata solo su alcune voci e non su l'intero danno nel suo complesso.
La doglianza non ha fondamento.
Il motivo (primo profilo) e infatti, generico e, comunque, era ed è onere dei ricorrenti provvedere alla quantificazione delle somme da portare in detrazione.
Per quanto attiene al secondo profilo del motivo stesso, va evidenziato che le somme corrispondenti al trattamento previdenziale sono state portate in detrazione in quanto avente natura risarcitoria, dall'importo del danno patrimoniale, onde non si ravvisa una specifica violazione delle norme richiamate. Conclusivamente, va disatteso anche il quarto mezzo e con esso l'intero ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2002