Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 64
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Sentenza 4 gennaio 2002

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La pensione privilegiata cosiddetta "tabellare" liquidata in favore del militare di leva che riporti infermità o lesioni per fatti di servizio, da calcolarsi in base ad indici prefissati in rapporto alla entità ed alla efficacia invalidante della menomazione, ha carattere risarcitorio e non già previdenziale, prescindendo dalla durata del servizio e dall'ammontare dei contributi versati; con la conseguenza che, sussistendo identità di titolo tra detta pensione ed il danno liquidabile per il medesimo evento secondo le norme del codice civile - data la unicità sia del fatto antigiuridico da cui derivi il pregiudizio sia del bene giuridico protetto consistente nella integrità della persona -, quanto erogato dallo Stato per la indicata pensione è detraibile dall'importo dell'integrale risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 64
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 64
    Data del deposito : 4 gennaio 2002

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