Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2002, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
$ 1603 /02 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE GIUDIZIO 21 RINULO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 2178/00 - - Consigliere Dott. Antonio VELLA 4899/00 Cron. 29211 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO M - Rep. 3055 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 23/04/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta conja studić IL SOLE STORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritu IN IO, IN ST, IN RO, 03.000 20 IL CANCEL elettivamente domiciliati in ROMA VIA MANFREDO FANTI 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSI INTIGLIETTA, difesi dall'avvocato FILOMENO MONTESARDI, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrenti -
contro
TA IA;
intimata e sul 2° ricorso n° 04899/00 proposto da: IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 TA TARANTO 34, presso lo studio dell'avvocato GAETANO 645 -1- FONTANA LIA, difesa dagli avvocati SALVATORE TRIGILIO, GIANCARLO TRIGILIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IN ST, IN IO, IN RO;
intimati avverso la sentenza n. 400/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 23/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due proposti avverso la stessa ricorsi, separatamente sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del dicembre 1965 i coniugi Mauro NA e Paola AR convennero innanzi al Tribunale di Siracusa RI ST, e chiese che fosse condannata a rilasciare quanto dell'androne e del cortile comune che separa i loro immobili aveva occupato, e a demolire quanto vi aveva abusivamente costruito. RI ST si costituì e chiese il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale propose diverse domande, e chiese, tra l'altro, che gli attori fossero condannati ad arretrare la sopraelevazione del loro fabbricato, di re- cente realizzata, a distanza di legge dal suo, frontistante. Il Tribunale accolse tale domanda, l'unica per la quale residua controversia, e condannò i coniugi Mauro NA e Paola AR ad arretrare di tre metri la loro sopraelevazione. La Corte d'appello di Catania rigettò le impugnazioni proposte da entrambe le parti contro tale statuizione, in particolare quella di RI ST, che aveva chiesto l'arretramento della sopraelevazione di
contro
- parte alla maggior distanza prevista dall'art. 42 (12 metri almeno) o dall'art. 41 (8 metri almeno) del vigente Regolamento Edilizio di Siracusa: affermò che tale domanda non era stata formulata in primo grado, ed era quindi inammissibile. Di diverso avviso fu questa Corte, che accolse il ricorso propo- sto da RI ST, cassò la sentenza impugnata per quanto di ragione, e rinviò la causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello. Il giudice del rinvio esaminò quindi la domanda di RI Batti- sta in precedenza dichiarata inammissibile, e la rigettò, ritenendo inapplica- 3 bile, nel caso di specie, sia l'art. 42 che l'art. 41 del vigente regolamento edilizio comunale. Questa Corte, nuovamente sollecitata da RI ST, ritenne errata anche tale seconda decisione della Corte catanese, e la cassò con rin- vio della causa, questa volta, alla Corte d'appello di Messina. Affermò in particolare che le distanze delle sopraelevazioni dai frontistanti fabbricati previste dal citato art. 41 del regolamento edilizio co- munale devono essere rispettate anche quando questi ultimi sono separati da spazi o zone libere, come per l'appunto nella specie. Nel secondo giudizio di rinvio UN NA, erede, insieme con i fratelli ST e SE, degli originari attori, deceduti entrambi in corso di causa, ha eccepito (e chiesto di accertare con ispezione giudiziale o consulenza tecnica) che nel frattempo la situazione dei luoghi è radical- mente mutata;
in particolare che un terzo in buona fede ha ulteriormente so- prelevato, di un altro piano, l'edificio già soprelevato dai loro danti causa, e dunque che essi non possono eseguire una loro eventuale condanna all'arretramento della sopraelevazione per cui è causa, senza pregiudicare i diritti di tale terzo. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza indicata in epi- grafe (23 agosto 1999) ha dichiarato inammissibile tale eccezione, ed ha condannato UN, ST e SE NA ad arretrare la sopraeleva- zione del loro fabbricato realizzata dai loro danti causa Mauro NA e Paola AR alla distanza stabilita dall'art. 41 del regolamento edilizio del comune di Siracusa. 4 Quanto alle spese giudiziali, la Corte messinese ha affermato che le statuizioni adottate in proposito dai giudici di primo e di secondo gra- do, che non erano state specificamente impugnate, sono coperte da giudica- to, e si è pronunziata soltanto su quelle relative ai due giudizi di legittimità, ed ai due di rinvio, che ha posto a carico di UN, ST e SE NA. UN, ST e SE NA hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per quattro motivi. RI ST ha resistito con controricorso, ed ha sua volta ha proposto ricorso incidentale;
al quale ha peraltro successivamente rinunziato. Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stes- sa sentenza, sono stati all'udienza odierna riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso UN, ST e Ro- setta NA censurano la sentenza impugnata per non aver neppure preso in esame, e quindi per aver implicitamente rigettato la loro richiesta di "mezzi istruttori - ispezione giudiziale dei luoghi e consulenza tecnica di ufficio", da essi formulata nel giudizio di rinvio;
denunziano al riguardo vizio di omessa motivazione. Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che il giudice di rinvio ha errato nel ritenere inammissibile la loro eccezione con cui avevano allegato la sopravvenuta impossibilità di arretrare la loro sopraelevazione, e 5 denunziano violazione dell'art. 394 cod. proc. civ.; osservano in particolare che la necessità di nuove conclusioni deriva dalla sentenza della Cassazione che ha disposto il secondo rinvio. Entrambe le censure sono infondate. Il giudizio di rinvio, disciplinato dagli art. 392 e seguenti cod. proc. civ., è un processo ad istruzione sostanzialmente "chiusa", in cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni. Nuove conclusioni sono consentite soltanto quando esse siano necessarie in considerazione dei contenuti della sentenza rescindente della Cassazione. Nel caso di specie non sono necessarie, dopo la sentenza rescin- dente di questa Corte (che si è limitata a precisare quali sono le condizioni per l'applicabilità dell'art 41 del regolamento edilizio innanzi ricordato) nuove conclusioni, tant'è che entrambe le parti hanno ribadito quelle in pre- cedenza formulate;
e l'eccezione proposta dai ricorrenti nel giudizio di rin- vio trova la sua ragione esclusivamente nel verificarsi del fatto nuovo e so- pravvenuto, costituito dalla allegata sopraelevazione del terzo. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che la sentenza impugnata coinvolge anche diritti di terzi (in particolare di quelli che hanno costruito sulla sopraelevazione che essi sono stati condannati ad arretrare) che non hanno partecipato al giudizio;
e denunziano quindi violazione dell'art. 102 e 112 cod. proc. civ.. Anche questa terza censura è infondata. 6 Le sentenze incidono esclusivamente nel patrimonio delle parti che hanno partecipato al giudizio, non anche in quello dei terzi estranei;
e se questi ultimi da esse ricevono pregiudizio, possono, essi soltanto, agire per tutelare i propri interessi, ed esperire le azioni che ad essi la legge concede. Con il quarto motivo del loro ricorso UN, ST e Ro- setta NA censurano la statuizione della sentenza impugnata concernente le spese processuali;
non contestano il parziale giudicato affermato dalla Corte messinese, ma sostengono, per le ragioni nel dettaglio esposte, che sa- rebbe stata più giusta la compensazione. La censura è inammissibile. Esula dal sindacato di legittimità, e rientra nei poteri discrezio- nali del giudice di merito, la valutazione della opportunità della compensa- zione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre an- che parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa, o nel caso di com- pensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (vedi tra le tante, da ultimo, Cassazione civile sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272); casi che nella specie non ricorrono. Il giudizio, per quanto riguarda il ricorso incidentale al quale RI ST ha prontamente rinunziato, deve essere dichiarato estinto. I ricorrenti, soccombenti, vanno condannati a rimborsare per intero alla resistente le spese sostenute per questo giudizio, non avendo inci- so, nella sua economia, il ricorso incidentale, al quale RI ST ha prontamente rinunziato. 7
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara estinto il giudizio per ciò che attiene al ricorso incidentale;
condanna UN, ST e SE NA a rifondere a RI ST le spese del giudizio di legitti- mità, che liquida in 161,00 euro, oltre 2.550,00 euro per onorari. Roma, 23 aprile 2002 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) V. Y L'estensore (Carlo Cioffix Cow IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA e2 AGO. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 [1095129,11 45ST 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 9 OTT.2002 Serie 4 gin.4589 Registrato versale €154,94 (euro CENDRING JANTAQUATTRO /94 p. Dirigento Area Servizi (Dollesa Mona Grazia FUPPO Giudiziari II Responsabile Servizio (Dr M. BACCO 8