Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra, con l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle espletate nella sede di provenienza, l'illegittimità di tale mutamento di mansioni non comporta l'illegittimità del trasferimento, se disposto per comprovate esigenze aziendali.
Commentario • 1
- 1. Come posso oppormi a un trasferimento con cambio di mansioni?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12561 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN BR, elettivamente domiciliato in Roma, via R.R. Pereira, n. 266, presso l'avv. Giuliano Segato, difeso dall'avv. Renato Potente con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che, unitamente all'avv. Roberto Pessi, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di VE n. 79 in data 4 maggio 2000 (R.G. 328/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 15.4.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Anna Patania, per delega dell'avv. Potente, e Nicola De Marinis, per delega dell'avv. Fiorillo;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di VE ha accolto l'appello della SpA Poste Italiane e, in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato le domande di BR AN, dipendente dell'azienda già inquadrato nell'ex 6^ categoria - dirigente di esercizio -, di accertamento dell'illegittimità del trasferimento presso l'Agenzia di coordinamento di Molinara, nonché del diritto ad essere inquadrato nel 2^ livello dell'area quadri dall'entrata in vigore del contratto collettivo, ovvero dal 25.2.1995, con le consequenziali statuizioni di condanna della datrice di lavoro. Preliminarmente, il Tribunale ha giudicato infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, in quanto risultavano investite le due statuizioni favorevoli al dipendente del primo giudice ed esposte le ragioni della censura. In ordine al trasferimento, il giudice d'appello ha accertato in fatto che il AN, già in servizio presso la filiale di Avellino, era stato trasferito a sua richiesta alla filiale di VE, con assegnazione all'agenzia di coordinamento di Molinara. Ne ha tratto il convincimento che la sede geografica individuata a seguito del trasferimento fosse propria quella di Molinara, dovendosi escludere che il provvedimento di trasferimento lo destinasse ad uffici situati in VE - città.
Ha, poi, disatteso la pretesa al superiore inquadramento, rilevando che il dipendente aveva sempre svolto compiti propri dell'area operativa, privi dei contenuti professionali richiesti per l'inquadramento nella qualifica di quadro di secondo livello. La cassazione della sentenza è domandata da BR AN con ricorso per tre motivi, al quale resiste con controricorso la SpA Poste Italiane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia che, in violazione degli art. 414, 434 e 437 c.p.c. e con vizio della motivazione, il Tribunale
aveva ritenuto sufficientemente specifici i motivi dell'appello, mentre in realtà l'atto non conteneva censure agli accertamenti di fatto e alle motivazioni in diritto della sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare apoditticamente che il trasferimento era legittimo e che non si configurava il diritto al superiore inquadramento.
1.1. Il motivo non è fondato.
È conforme ai più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte la tesi del ricorrente, secondo cui la mancanza di specificità dei motivi d'impugnazione rendono l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato dalla sentenza di primo grado), con la conseguente inoperatività di meccanismi di sanatoria dell'atto a seguito della costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
1.2. Ma la giurisprudenza della Corte ha anche precisato che i motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dall'art. 342, comma primo, e dall'art. 434, comma primo, c.p.c. se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico- giuridico e ciò si verifica allorché si esprime la volontà di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado, ancorché non siano adoperate formule sacramentali, spiegando, ancorché sommariamente, le ragioni dell'impugnazione, sì da consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è formulato il gravame (cfr. Cass., sez. un., 22 luglio 1993, n. 8181;
16/2000, cit).
1.3. Nel caso di specie, le due statuizioni della sentenza di primo grado (illegittimità del trasferimento e diritto alla qualifica superiore) erano state specificamente investite dall'appello e censurate con le argomentazioni che il AN non aveva mai lavorato presso la sede di VE e che, perciò, veniva in considerazione soltanto il trasferimento, attuato a sua richiesta, all'agenzia di Molinara;
ed inoltre che le mansioni svolte corrispondevano all'inquadramento al quale aveva diritto in base al contratto collettivo.
Ciò è sufficiente per ritenere valido l'atto di appello, non essendo inerenti al tema le altre considerazioni del ricorrente, circa la genericità e la non pertinenza delle contestazioni di fatto e di diritto, poiché evidentemente investono il merito del giudizio di appello.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli art. 2103 e 1362 ss. c.c, dell'art. 12 disp. prel. al c.c., dell'art. 28 del c.c.n.l. e dell'accordo integrativo 23.5.1995, nonché vizio della motivazione, in relazione al rigetto della domanda di accertamento dell'illegittimità del trasferimento e dell'avvenuta dequalificazione.
2.1. Si afferma che dalla sede di VE, dove era stato trasferito su domanda da Avellino con provvedimento in data 3.4.1997, era stato applicato, ma senza la prederminazione di un termine, all'agenzia di coordinamento di Molinara, e quindi destinato temporaneamente all'agenzia di Castel Vetere con mansioni di sportellista;
che l'azienda non aveva comprovato alcuna valida giustificazione del trasferimento da VE;
che il trasferimento era invalido perché le mansioni di sportellista erano proprie del personale già appartenente alla V categoria e quindi inferiori a quelle proprie del suo livello di inquadramento e comunque dequalificanti.
2.2. Il motivo è in parte infondato e per altra parte inammissibile.
È infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere escluso che l'azienda avesse disposto nei suoi confronti un trasferimento, inteso come mutamento del luogo geografico della prestazione lavorativa, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103, comma primo, ultimo periodo, c.c.).
2.3. Ed infatti, il Tribunale ha accertato in fatto che il AN, già in servizio presso la filiale di Avellino, aveva ottenuto a domanda, non il trasferimento ad un'unità produttiva localizzata nel Comune di VE, ma ad un'unità produttiva compresa nel territorio della filiale, da determinare, secondo l'espressa riserva contenuta nel provvedimento comunicatogli, in relazione alle esigenze di personale. Ha, quindi concluso che non esistevano i presupposti per domandare, previa declaratoria dell'illegittimità del trasferimento, anche sotto il profilo dell'assegnazione a mansioni non corrispondenti alla categoria di inquadramento o comunque non equivalenti alle ultime svolte, di essere reintegrato in un posto di lavoro sito in VE, che non gli era mai appartenuto.
2.4. Il riferito accertamento di fatto, secondo cui non esisteva una fattispecie di trasferimento da VE-città a Molinara, in quanto il AN non aveva mai avuto un posto di lavoro netta prima località, è insindacabile in questa sede, giacché il ricorrente si limita a contestarlo mediante la mera affermazione che la sua sede di lavoro doveva ritenersi VE (pur ammettendo di non avervi mai prestato servizio).
2.5. Peraltro, la massima parte delle argomentazioni svolte a sostegno del motivo del ricorso in esame concernono la questione della non corrispondenza delle mansioni assegnategli, a seguito della destinazione all'agenzia di Molinara, al livello di inquadramento posseduto, ovvero al contenuto professionale di quelle svolte in precedenza.
Si tratta, evidentemente, di una questione completamente estranea al tema dell'illegittimità del trasferimento da una ad altra unità produttiva in difetto di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, concernendo il diritto (inderogabile) del lavoratore ad essere adibito alle mansioni corrispondenti alla categoria di inquadramento, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, prima parte, c.c. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare il principio secondo, cui, nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra, con l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle espletate nella sede di provenienza, l'illegittimità di tale mutamento di mansioni non comporta l'illegittimità del trasferimento (Cass. 7789/1993).
2.6. Correttamente, pertanto, il Tribunale non ha esaminato nel merito tale causa petendi, osservando che avrebbe potuto giustificare la pretesa di ottenere l'assegnazione a mansioni adeguate, eventualmente la restituzione a quelle precedenti svolte in Avellino, ma non certo la richiesta di assegnazione ad unità produttive localizzate nel Comune di VE.
2.7. Ne discende l'inammissibilità delle censure rivolte al mancato accertamento della dequalificazione, presupponenti necessariamente la proposizione di una specifica domanda di adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di assegnare mansioni confacenti, ovvero di risarcimento del danno, domanda che il Tribunale ha ritenuto, senza che siano state sollevate specifiche censure sul punto, non proposta.
3. Il terzo motivo del ricorso censura la sentenza per non aver riconosciuto il diritto all'inquadramento nell'area quadri di 2^ livello sulla base delle mansioni svolte dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. Viene denunciata la violazione di norme giuridiche in relazione alle disposizioni contrattuali, deducendo l'omessa considerazione del livello professionale dei compiti svolti e delle condizioni di autonomia di esecuzione della prestazione, che non avrebbero consentito l'inquadramento nell'area operativa.
3.1. Il motivo è manifestamente privo di fondamento, in quanto le critiche formulate alla sentenza sono estranee all'ambito di quelle ammesse ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Infatti, dovendosi escludere che nella fattispecie debba farsi applicazione di disposizioni inderogabili di legge, il ricorrente contesta direttamente l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, senza che gli riesca di evidenziare quali elementi decisivi siano stati trascurati o non sufficientemente valutati, ovvero contraddizioni nel ragionamento o violazione dei criteri di interpretazione di cui agli art. 1362 ss. c.c.
3.2. Secondo gli accertamenti di fatto compiuti nel giudizio di merito, il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994 tra l'Ente Poste Italiane (EPI) e le organizzazioni sindacali ha provveduto, tra l'altro, ad una classificazione del personale dell'Ente secondo i criteri indicati dall'art. 40. In base all'accordo tutto il personale dell'Ente è inquadrato in quattro aree funzionali (art. 41): l'area di base che comprende tutti coloro che svolgono attività semplici, che richiedono conoscenze elementari, o attività tecnico-manuali che richiedono conoscenze non specialistiche (art. 42); l'area operativa che comprende i dipendenti che svolgono attività esecutive e tecniche che richiedono conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo e contenuti professionali di parziale o media specializzazione (art. 43); l'area dei quadri di secondo livello che comprende coloro che svolgono attività che richiede preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche (art. 44).
Per effetto di questo sistema di inquadramento, il AN, precedentemente inquadrato nella categoria di sesto livello, venne inquadrato nell'area operativa.
3.3. Il Tribunale, rilevato che il AN si occupava della registrazione di impegni provvisori di spesa e annotazione sui modelli, delle chiusure mensili e immissioni di prime note, di controllare alcune attività della finale, ha escluso che si fosse in presenza di mansioni richiedenti una preparazione professionale specializzata, ovvero comportanti la responsabilità di gestione di unità organiche. Ha, quindi, concluso che l'attività di contabile svolta richiedeva preparazione professionale adeguata e responsabilità personale, ma senza poteri di iniziativa o di direttiva tali da ricondurla nell'ambito di quelle di rilevante importanza, volta al conseguimento di obiettivi di sviluppo e con responsabilità dei risultati, cosicché conforme alle disposizioni contrattuali risultava il suo inquadramento nell'area operativa.
3.4. Le censure del ricorrente, in conclusione, sono piuttosto rivolte a criticare l'incongruenza di un assetto negoziale collettivo che avrebbe ignorato la particolare professionalità dei dipendenti già inquadrati nella 6^ categoria, senza inficiare il nucleo essenziale della decisione del Tribunale, consistente nell'affermazione che l'area quadri di secondo livello presuppone lo svolgimento di compiti diversi e più qualificanti di quelli affidati al ricorrente.
4. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, considerato l'esito contrastante dei giudizi di merito, la Corte ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003