Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 11 3 6 / 0 1 CC63043 'REPUBBLIC I IN NOME DEL PO A 6 . 8 T E N U N - ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B O 4 B I I / Oggetto Z . 6 R L 2 A T L . R A R T . Tributaria . SEZIONE TRIBUTARIA S P . I B A D AGEVOLAZIONE I G A E L R E R 1 E D PRIMA CAJA 3 T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 I A S A . D N E N M E S T I N A Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 21192/98 E S E Consigliere Cron. 2371 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 20/09/00 Dott. Giuseppe MARZIALE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 OF 3000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro per diritti L. 13.0 GEN. 2001 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI IL CANCELLIERE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SOTGIU FORTUNATA;
3 intimata E 4 L I 0 V 2 I 6 C E N O E I . la sentenza n. 91/97 della Commissione Z avverso N A N S S O A I C P I D M LIRE 3000 A A M E tributaria regionale di FIRENZE, depositata il C R P U S CANCELLERIA E T R O C 05/11/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG408367 1443 udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato FALCONE;
rilasciata 1 copia legge udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore en. A per no tifica Carta pollata L. 40.000 Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il Dir. Copia 12.000.11 Totale L. 52000 rigetto del ricorso. Roma, 1 MAR 2001. IL CANCELLIERECANCEL G -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI RT ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dall'Ufficio del Registro di Livorno, che ha negato il diritto ad ottenere per la seconda volta i benefici fiscali per l'acquisto casa. La contribuente ha sostenuto invece ladi una possibilità di cumulare le agevolazioni previste 6° comma L. n. 168/1982 e dall'articolo 1, dall'articolo 2, 1° comma L. n. 118/1985. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, e la Commissione Tributaria di secondo grado ha confermato la decisione impugnata. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze per denunziare violazione e falsa applicazione degli articoli 1 L. n. 168/82 e n. 118/85, nonché insufficiente2 L. e contraddittoria motivazione nel richiamo alla L. n. 415/1991, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sul presupposto che queste leggi si inseriscono in un quadro normativo unico, finalizzato ad incoraggiare l'acquisto della prima casa, sicché l'avere usufruito dei benefici in base ad una legge esclude la possibilità di godere nuovamente di benefici della medesima natura. La contribuente non si è costituita in questa 3 fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Da una disamina delle leggi n. 168/1982 e n. 118/1985, l'una parzialmente diversa dall'altra in relazione ai requisiti necessari per la fruizione dei benefici fiscali riguardanti l'acquisto della enuclearsi un "prima casa", non può di sicuro divieto di cumulo delle agevolazioni. Il mancato riferimento della legge del 1985 a precedente del 1982 non può ritenersi quella casuale a questi effetti, dal momento che in materia il legislatore, quando ha voluto escludere un beneficio previsto dalla legge precedente, lo ha fatto espressamente, come si può rilevare dalla lettura dell'articolo 3, 2° comma L. 31.12.1991 n. 415, secondo cui nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, di non avere usufruito delle agevolazioni previste dalle leggi del 1982 e del 1985. La possibilità del cumulo, già affermata da questa Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. I civile sent. n. 5488/1999), è stata ormai sancita espressamente dall'articolo 7 della legge n. 448/1998, che si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore (cfr. in questi termini Cass. Sez. I civile sent. n. 11429 del 12 ottobre 1999, udienza del 25 giugno 1999, e Cass. Sez.. I civile sent. n. 11634 del 15 ottobre 1999, udienza del 12 maggio 1999). Anche nella specie deve trovare applicazione la norma testé citata, per cui il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria il 20.9.2000. Going for Fathe t A Il Relatore N O Graff * I Z Il President A S AND S IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano"Alar DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GEN. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano 6 8 E 9 A 1 I N / R O 4 I / 5 A 6 Z . 2 T A N . U R R - . T B P S I . B I D . R G L T L E L E R A D . I A B A S I A N D E T R S E E 1 I T 3 T A 1 N A E . S N M E 5