Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2024, proposto da IA D’Arrigo, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Papa e Simona Arasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Saponara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Saponara - UTC n. 1 del 21 agosto 2023, con cui è stata ingiunta la demolizione di opere perché ritenute abusive;
- della relazione di accertamento edilizio;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Saponara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11 marzo 2024 e depositato il 10 aprile 2024, il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive, sul presupposto del verbale della Polizia Municipale n. 16 del 2 maggio 2023, con cui è stata contestata la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un «Ampliamento del capannone delle seguenti dimensioni mt. (7,60+6,80) x mt. 10,30 ed altezza mt. 6,95 con struttura in ferro e pareti laterali chiuse con pannelli di lamiera coibentata. I lavori non risultano in corso e la realizzazione risale presumibilmente a 22 anni fa» (così nell’ordinanza impugnata).
Parte ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione di legge; errore nei presupposti di fatto; travisamento dei fatti; eccesso di potere; contraddittorietà manifesta; improcedibilità dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune. L’ordinanza sarebbe illegittima per essere stata notificata al ricorrente personalmente e non alla società proprietaria; inoltre, l’opera non necessiterebbe di permesso di costruire, trattandosi di “carro ponte mobile”, avente natura precaria.
2. Violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, in combinato disposto con gli artt. 22 e 37, 10 e 36, e 3, dello stesso DPR 6.6.2001 n. 380, anche ai sensi del richiamo operato dalla L.R. 10.8.2016 n. 16; accertamento di conformità; eccesso di potere; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. L’abuso sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001.
Il Comune intimato si è costituito, spiegando difese in rito e nel merito così sintetizzabili: a) ha eccepito l’irricevibilità del ricorso perché spedito in notifica il 9 gennaio 2024 senza che sia stata depositata documentazione da cui risulti la tempestività del ricorso; b) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, rilevando la contraddittorietà della posizione del ricorrente, il quale agirebbe in proprio pur affermando che la proprietaria del terreno è la società COS ME S.a.s.; c) nel merito, ha argomentato per l’infondatezza del gravame, ricostruendo un risalente contenzioso con la ditta del ricorrente relativo a plurimi abusi sulla medesima area e sottolineando come la natura dell’opera, per dimensioni e funzione, integri una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; ha inoltre evidenziato come la stessa ditta, in passato, avesse richiesto una concessione in sanatoria per un’opera analoga, implicitamente riconoscendone la natura non precaria; infine, ha rilevato l’infondatezza della censura relativa alla sanatoria, non essendo stata presentata alcuna istanza in tal senso.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’infondatezza delle censure, per come appresso argomentata, esime il Collegio dalla delibazione delle eccezioni in rito proposte dal Comune.
Il primo motivo è infondato.
In disparte la circostanza che il Comune affermi essere il ricorrente legale rappresentante della società proprietaria del terreno, l’art. 31, comma 2, del DPR 380/2001, prevede che l’ingiunzione a demolire è rivolta “al proprietario e al responsabile dell’abuso”, e la giurisprudenza è costante nell’affermare che destinatari dell’ordine di demolizione sono sia il proprietario dell’immobile, anche se non autore materiale dell’abuso, sia colui che ha commesso l’illecito, in quanto entrambi in grado di porre fine alla situazione antigiuridica ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. VII, 31 ottobre 2025, n. 8487).
Quanto alla natura dell’opera di cui si tratta, che il ricorrente qualifica come “carro ponte mobile”, sostenendo che la sua natura precaria lo sottrarrebbe all’obbligo del permesso di costruire, essa è descritta nel provvedimento impugnato e nel presupposto verbale della Polizia Municipale n. 16 del 2 maggio 2023 (depositato dal Comune resistente in data 9 gennaio 2026) come un ampliamento del capannone di dimensioni significative, con struttura in ferro e tamponature in pannelli coibentati, la cui realizzazione risalirebbe presumibilmente a 22 anni fa.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare, con interpretazione da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, che «...la natura di opera precaria non si evince dalla tipologia dei materiali utilizzati per la sua edificazione e, più in generale, dalle caratteristiche costruttive e di ancoraggio al suolo della stessa, quanto piuttosto da un elemento di tipo funzionale, dovendosi verificare se la stessa sia o meno destinata al soddisfacimento di esigenze durevoli, stabili e permanenti nel tempo. Occorre, in sostanza, avere riguardo all’uso cui il manufatto è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4726; id. Sez. II, 19 marzo 2020, n. 1951; Sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 150)...» (Cons. Stato, Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6653).
Nel caso di specie, sia dalla descrizione dell’opera, che dalla distanza nel tempo della sua realizzazione (indicata in «...presumibilmente a 22 anni fa...» ) si evince come essa sia palesemente destinata a servire in modo durevole l’attività svolta sull’area, e non a soddisfare un’esigenza temporanea, così integrando la nozione di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) , del D.P.R. n. 380/2001, come tale soggetta a permesso di costruire.
Nessun pregio giuridico ha infine la censura relativa alla improcedibilità della acquisizione al patrimonio comunale, atteso che l’atto impugnato è l’ordine di demolizione, mentre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituirà – se del caso – un atto successivo ed eventuale, in conseguenza dell’accertata eventuale inottemperanza.
Parimenti è infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente prospetta la possibilità di sanare l’abuso ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, atteso che non risulta presentata istanza di sanatoria, essendo indicato nel ricorso che sarebbe stato «...dato incarico, ad un tecnico di fiducia che ha verificato la natura dell’intervento eseguito e, quindi, per legittimare l’opera...» (pag. 6), atteso che la mera possibilità astratta di presentare un’istanza di sanatoria non costituisce un vizio di legittimità dell’ordinanza di demolizione, la quale si configura come un atto dovuto e vincolato a fronte dell’accertamento di un abuso edilizio, incidendo la presentazione di una domanda di sanatoria (che comunque, nel caso di specie, non risulta essere stata presentata) non sulla validità dell’ordine di demolizione, ma sulla sua esecuzione, temporaneamente sospesa in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione sulla richiesta di regolarizzazione ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180).
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE LE, Presidente
IE PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE PI | SE LE |
IL SEGRETARIO