Sentenza 7 aprile 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, anche se l'imputato non ha subordinato l'efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, qualora tale questione sia stata devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …
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La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2015, n. 31633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31633 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/04/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 717
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 41075/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC LO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/05/2014 del Tribunale di Locri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena che richiede di statuire nei confronti della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. AC LO ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 13 maggio 2014 dal tribunale di Locri che, su accordo delle parti, ha applicato alla ricorrente la pena di mesi tre e giorni dieci di arresto ed Euro 4.371,00 di ammenda per reati urbanistici.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza la ricorrente articola, tramite il difensore, un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p. in relazione all'art. 163 c.p. per avere il tribunale, senza alcuna motivazione, applicato la pena patteggiata che era stata tuttavia subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, che il giudice non ha disposto, omettendo peraltro qualsiasi motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Quando la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento, subordini l'efficacia del patto alla concessione della sospensione condizionale della pena, "il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta" (art. 444 c.p.p., comma 3). Nel caso di specie, non risulta dal verbale di udienza, cui era allegato l'accordo delle parti, che l'imputata avesse subordinato il patto alla concessione della pena sospesa.
Risulta invece che le parti avevano chiesto al giudice di ratificare un accordo sulla pena, la cui efficacia non era subordinata alla richiesta di concessione della sospensione condizionale, pure concordata tra le parti.
Perciò il tribunale non doveva affatto rigettare la richiesta di patteggiamento, qualora avesse ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena, ma su tale richiesta aveva comunque un obbligo di pronuncia perché essa, sia pur scindibile rispetto al patto, aveva formato oggetto di specifica e concorde istanza delle parti.
3. Infatti la sospensione condizionale della pena stabilita all'esito di patteggiamento può essere concessa sia quando le parti abbiano subordinato alla concessione del beneficio il patto sul "quantum" della pena da applicare, sia quando le stesse abbiano devoluto la questione al giudice in maniera esplicita e specifica perché il giudice deve comunque valutare l'espressa istanza di concessione del beneficio (Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Giannelli, Rv. 239180). Nel caso di specie, il difetto di pronuncia è rilevante posto che l'imputata era comunque nelle condizioni per godere della sospensione.
In siffatto caso, ferma restando la validità del patto stipulato dalle parti, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Locri per una nuova pronuncia sull'istanza di patteggiamento, che tenga conto della richiesta di concessione dei benefici di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione atti al tribunale di Locri.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015