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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41430 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO OQ SI nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA CA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. A. D’Addea, del 26 maggio 2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di SI LO OQ diretta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione relativamente a tre sentenze emesse in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi in Cinisello Balsamo rispettivamente in data 19 febbraio 2021, 13 novembre 2019 e 8 agosto 2020. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi ad un unico motivo con cui si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41430 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 30/09/2025 2 Il ricorrente deduce che nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, rilevando il lasso temporale significativo intercorrente tra i reati oggetto delle sentenze. L’ordinanza ha escluso il medesimo disegno criminoso, evidenziando, in primo luogo, la sussistenza di uno iato temporale tra i reati oggetto delle sentenze commessi negli anni dal 2019 al 2021. In secondo luogo, il ricorrente segnala che la motivazione indica che l’istante non avrebbe allegato elementi ulteriori a fondamento della richiesta, escludendo l’ideazione e programmazione preventiva dei reati ab origine, non potendo il condannato prevedere gli ulteriori delitti al momento della commissione del primo di essi. Alla luce di tali argomentazioni, le condotte poste in essere, secondo il Giudice dell’esecuzione, sono state dettate da motivi contingenti in relazione alle specifiche necessità del ricorrente. Invece, il ricorrente deduce che i reati di cui alle tre sentenze in esame, sono stati commessi a distanza di circa sei mesi l’uno dall’altro, dunque, con scarto temporale non eccessivo e comunque non pari ad un anno, diversamente da quanto indica il Tribunale. Inoltre, si segnala la circostanza (v. p. 3 del ricorso) che la sentenza di condanna relativa a reati di cessione illecita di stupefacenti posti in essere nel mese di febbraio 2021, riguarda fatti per i quali vi è stato riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione con reati commessi nell’agosto 2021 e nel mese di marzo 2022, cioè per un lasso di tempo identico intercorrente tra quelli in esame (commessi uno il 13 novembre 2019, l’altro in data 8 agosto 2020, il terzo il 20 febbraio 2021). 3. Il ricorso, trattato all’udienza del 19 giugno 2025, dinanzi alla sezione Settima penale di questa Corte, è stato rimesso alla sezione Prima penale e fissato per l’odierna udienza. La difesa ha fatto pervenire, per il 19 giugno 2025, memoria depositata il 26 maggio 2025, con la quale ha concluso chiedendo l’assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria. Il Sostituto Procuratore generale, P. Molino, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Va premesso che, in tema di reato continuato, questa Corte di legittimità ha affermato che il Giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non 3 può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il Giudice è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). Detto principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione già compiuta in sede di esecuzione. Invero, si è sostenuto che il Giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227). 1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, come dedotto, il Giudice dell’esecuzione non si è confrontato, in alcuna parte della continuazione, con il tema dell’avvenuto riconoscimento della continuazione tra fatti già giudicati con diversi provvedimenti (cfr. sentenza della Corte di appello di Milano relativa a reato di cui all’art. 73 TU Stup., commesso il 19 febbraio 2021, nella quale è stata riconosciuta la continuazione con reati oggetto della sentenza del Tribunale di Monza n. 2966/2021). Si deve rilevare, invero, che i fatti-reato per i quali il ricorrente procede sono collocati temporalmente nel 2019, 2020, 2021 e che alcuni di questi risultano commessi in epoca prossima a quelli per i quali si è riconosciuta la continuazione ancorché giudicati con diverse sentenze. Del resto, l’ordinanza esalta in modo particolare la sola distanza temporale tra i reati che, in effetti, non è quella descritta nel provvedimento (ossia i reati non sono stati commessi a distanza di un anno l’uno dall’altro) tacendo sugli indicatori della natura del reato e del luogo di commissione di questi che, invero, emergono per tabulas. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza perché il Tribunale, in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), nella piena autonomia della complessiva rivalutazione da compiere anche con 4 riferimento alla valenza da attribuire alla distanza temporale tra i reati, ma in ossequio ai principi di diritto qui ribaditi, esamini l’istanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Monza in diversa persona fisica. Così deciso, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA CA IU De AR
udita la relazione svolta dal Consigliere RA CA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. A. D’Addea, del 26 maggio 2025. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di SI LO OQ diretta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione relativamente a tre sentenze emesse in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi in Cinisello Balsamo rispettivamente in data 19 febbraio 2021, 13 novembre 2019 e 8 agosto 2020. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi ad un unico motivo con cui si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41430 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 30/09/2025 2 Il ricorrente deduce che nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, rilevando il lasso temporale significativo intercorrente tra i reati oggetto delle sentenze. L’ordinanza ha escluso il medesimo disegno criminoso, evidenziando, in primo luogo, la sussistenza di uno iato temporale tra i reati oggetto delle sentenze commessi negli anni dal 2019 al 2021. In secondo luogo, il ricorrente segnala che la motivazione indica che l’istante non avrebbe allegato elementi ulteriori a fondamento della richiesta, escludendo l’ideazione e programmazione preventiva dei reati ab origine, non potendo il condannato prevedere gli ulteriori delitti al momento della commissione del primo di essi. Alla luce di tali argomentazioni, le condotte poste in essere, secondo il Giudice dell’esecuzione, sono state dettate da motivi contingenti in relazione alle specifiche necessità del ricorrente. Invece, il ricorrente deduce che i reati di cui alle tre sentenze in esame, sono stati commessi a distanza di circa sei mesi l’uno dall’altro, dunque, con scarto temporale non eccessivo e comunque non pari ad un anno, diversamente da quanto indica il Tribunale. Inoltre, si segnala la circostanza (v. p. 3 del ricorso) che la sentenza di condanna relativa a reati di cessione illecita di stupefacenti posti in essere nel mese di febbraio 2021, riguarda fatti per i quali vi è stato riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione con reati commessi nell’agosto 2021 e nel mese di marzo 2022, cioè per un lasso di tempo identico intercorrente tra quelli in esame (commessi uno il 13 novembre 2019, l’altro in data 8 agosto 2020, il terzo il 20 febbraio 2021). 3. Il ricorso, trattato all’udienza del 19 giugno 2025, dinanzi alla sezione Settima penale di questa Corte, è stato rimesso alla sezione Prima penale e fissato per l’odierna udienza. La difesa ha fatto pervenire, per il 19 giugno 2025, memoria depositata il 26 maggio 2025, con la quale ha concluso chiedendo l’assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria. Il Sostituto Procuratore generale, P. Molino, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Va premesso che, in tema di reato continuato, questa Corte di legittimità ha affermato che il Giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non 3 può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il Giudice è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). Detto principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione già compiuta in sede di esecuzione. Invero, si è sostenuto che il Giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227). 1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, come dedotto, il Giudice dell’esecuzione non si è confrontato, in alcuna parte della continuazione, con il tema dell’avvenuto riconoscimento della continuazione tra fatti già giudicati con diversi provvedimenti (cfr. sentenza della Corte di appello di Milano relativa a reato di cui all’art. 73 TU Stup., commesso il 19 febbraio 2021, nella quale è stata riconosciuta la continuazione con reati oggetto della sentenza del Tribunale di Monza n. 2966/2021). Si deve rilevare, invero, che i fatti-reato per i quali il ricorrente procede sono collocati temporalmente nel 2019, 2020, 2021 e che alcuni di questi risultano commessi in epoca prossima a quelli per i quali si è riconosciuta la continuazione ancorché giudicati con diverse sentenze. Del resto, l’ordinanza esalta in modo particolare la sola distanza temporale tra i reati che, in effetti, non è quella descritta nel provvedimento (ossia i reati non sono stati commessi a distanza di un anno l’uno dall’altro) tacendo sugli indicatori della natura del reato e del luogo di commissione di questi che, invero, emergono per tabulas. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza perché il Tribunale, in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), nella piena autonomia della complessiva rivalutazione da compiere anche con 4 riferimento alla valenza da attribuire alla distanza temporale tra i reati, ma in ossequio ai principi di diritto qui ribaditi, esamini l’istanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Monza in diversa persona fisica. Così deciso, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA CA IU De AR