Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di diniego della liberazione condizionale nei confronti del cittadino straniero privo di domicilio nel territorio dello Stato, motivato con l'asserita impossibilità di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata prescritta dall'art. 230, comma primo, n. 2 cod. pen.. (In motivazione, la S.C., richiamando la L. n. 772 del 1973 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, ha affermato che la misura di sicurezza può assumere connotati diversi anche in relazione all'obbligo di residenza, che non rientra tra i requisiti per la concessione della liberazione condizionale, potendo lo straniero collegarsi al luogo in cui si trova l'istituto penitenziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2008, n. 47781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47781 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/12/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 3477
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023642/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BANE ARBEN N. IL 09/06/1960;
avverso ORDINANZA del 27/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza avanzata da Bane Arben, volta ad ottenere la misura alternativa della liberazione condizionale osservando che il condannato era straniero e non aveva domicilio nel territorio per cui non poteva essere sottoposto agli obblighi della misura di sicurezza della libertà vigilata, obbligatoria in caso di applicazione della liberazione condizionale;
osservava che mancando questa condizione era inutile verificare la sussistenza degli altri presupposti della misura. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando violazione dell'art. 176 c.p. in quanto sussistevano tutte le condizioni per usufruire del beneficio, mentre tra i requisiti richiesti non c'era il domicilio in Italia, ben potendosi individuare in altro modo il collegamento tra il soggetto e il territorio ai fini dell'applicazione della libertà vigilata. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. L'art. 230 c.p. afferma che a colui che è sottoposto alla misura della liberazione condizionale deve sempre essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, che però assume connotati diversi dal solito in quanto non ha limite di durata, corrispondendo alla pena da espiare, e in caso di violazione degli obblighi determina la revoca della liberazione condizionale (Sez. 128 gennaio 1991 n. 343, rv. 186669). Tale regime fa si che la misura di sicurezza possa assumere connotati diversi anche in relazione all'obbligo di residenza, ben potendo lo straniero collegarsi come territorio nazionale al luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, visto che tra i requisiti per ottenere la liberazione condizionale non c'è la residenza (Sez. 1^ 5 dicembre 1985 n. 3079, rv. 171781; Sez. 1^ 15 ottobre 1986 n. 3342, rv. 174253).
In ogni caso la mancanza della residenza non può essere considerata condizione per escludere l'ammissione alla misura alternativa per un cittadino europeo, tenuto conto che con la L. 15 novembre 1973, n.772, l'Italia ha ratificato la Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 che prevede la possibilità di richiedere agli altri paesi della Comunità Europea di vigilare per il rispetto delle condizioni imposte, adeguando le proprie misure di sorveglianza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008