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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2023, n. 10683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10683 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA UM, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Francesco Paolieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 20 gennaio 2021, che condannava LA UM alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10683 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 17/01/2023 2. Nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata sentenza, nonché avverso l'ordinanza collegiale del 17 gennaio 2022, censurando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello respinto, con argomentazioni non condivisibili, l'eccezione difensiva proposta all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 2022 sul rilievo che l'appellante era stato espulso dal territorio italiano con accompagnamento alla frontiera il 3 dicembre 2021 e che egli, pertanto, non poteva farvi rientro per esercitare i propri diritti in vista della suddetta udienza dibattimentale. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce violazione di legge per non avere la Corte d'appello considerato la circostanza che al momento del fatto l'imputato si trovava assieme ad altra persona per aiutarla, nelle immediate adiacenze dell'abitazione, a far ripartire il proprio mezzo. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta l'erroneo diniego del riconoscimento dell'invocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che il Giudice di primo grado aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 dicembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 gennaio 2023 il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Paolieri, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale ed ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione delle relative doglianze, che omettono di considerare la motivazione resa nella richiamata ordinanza collegiale, là dove si è posta in rilievo la circostanza che il provvedimento di espulsione, intervenuto dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado e prima della celebrazione del giudizio d'appello, era stato nelle more sospeso dall'Autorità giudiziaria, in tempo ancora utile per rientrare, se del caso, nel territorio italiano. Al riguardo, inoltre, deve rilevarsi: a) che non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal 2 territorio dello Stato, atteso che l'art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774); b) che l'art. 17 d.lgs. cit. prevede, infatti, che lo straniero sottoposto a procedimento penale venga autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza;
c) che tale autorizzazione è rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta dell'imputato o del difensore;
d) che il riconoscimento a tale imputato della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa costituisce un elemento idoneo a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata (Sez. 1, n. 25706 del 05/06/2008, Seck, Rv. 240457; Corte cost., 7 aprile 2006 n. 142). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, ai fini dell'integrazione del reato in esame non rilevano la distanza rispetto al luogo della detenzione domiciliare, né i motivi che inducono il soggetto ad eludere le prescrizioni ad essa relative (ex multis v. Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977). 3. Genericamente formulato e manifestamente infondato deve infine ritenersi il terzo motivo, che, per un verso, omette di confrontarsi criticamente con le ragioni dalla Corte distrettuale specificamente addotte a giustificazione del diniego dell'invocata causa di esclusione della punibilità, per altro verso omette di considerare che non vi è alcuna incompatibilità tra il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Muleta, Rv. 279818). 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in considerazione della natura delle questioni dedotte si stima equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Francesco Paolieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 20 gennaio 2021, che condannava LA UM alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10683 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 17/01/2023 2. Nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata sentenza, nonché avverso l'ordinanza collegiale del 17 gennaio 2022, censurando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello respinto, con argomentazioni non condivisibili, l'eccezione difensiva proposta all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 2022 sul rilievo che l'appellante era stato espulso dal territorio italiano con accompagnamento alla frontiera il 3 dicembre 2021 e che egli, pertanto, non poteva farvi rientro per esercitare i propri diritti in vista della suddetta udienza dibattimentale. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce violazione di legge per non avere la Corte d'appello considerato la circostanza che al momento del fatto l'imputato si trovava assieme ad altra persona per aiutarla, nelle immediate adiacenze dell'abitazione, a far ripartire il proprio mezzo. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta l'erroneo diniego del riconoscimento dell'invocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che il Giudice di primo grado aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 dicembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 gennaio 2023 il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Paolieri, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale ed ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione delle relative doglianze, che omettono di considerare la motivazione resa nella richiamata ordinanza collegiale, là dove si è posta in rilievo la circostanza che il provvedimento di espulsione, intervenuto dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado e prima della celebrazione del giudizio d'appello, era stato nelle more sospeso dall'Autorità giudiziaria, in tempo ancora utile per rientrare, se del caso, nel territorio italiano. Al riguardo, inoltre, deve rilevarsi: a) che non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal 2 territorio dello Stato, atteso che l'art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774); b) che l'art. 17 d.lgs. cit. prevede, infatti, che lo straniero sottoposto a procedimento penale venga autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza;
c) che tale autorizzazione è rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta dell'imputato o del difensore;
d) che il riconoscimento a tale imputato della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa costituisce un elemento idoneo a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata (Sez. 1, n. 25706 del 05/06/2008, Seck, Rv. 240457; Corte cost., 7 aprile 2006 n. 142). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, ai fini dell'integrazione del reato in esame non rilevano la distanza rispetto al luogo della detenzione domiciliare, né i motivi che inducono il soggetto ad eludere le prescrizioni ad essa relative (ex multis v. Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977). 3. Genericamente formulato e manifestamente infondato deve infine ritenersi il terzo motivo, che, per un verso, omette di confrontarsi criticamente con le ragioni dalla Corte distrettuale specificamente addotte a giustificazione del diniego dell'invocata causa di esclusione della punibilità, per altro verso omette di considerare che non vi è alcuna incompatibilità tra il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Muleta, Rv. 279818). 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in considerazione della natura delle questioni dedotte si stima equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore