CASS
Sentenza 4 maggio 2021
Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2021, n. 16822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16822 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RACHID nato a [...]( MAROCCO) il 18/12/1986 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni, rassegnate a norma dell'art. 23, c. 8, decreto legge n. 137/2020, dal Procuratore generale in persona del sostituto LUCIA ODELLO, con le qual ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16822 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 14/01/2021 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, appellata dall'imputato AL RA, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/02, per avere dichiarato falsamente - nella istanza di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti - di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 76 d.P.R. 115/02, dichiarando che esso ammontava a euro 1.297,00 per l'anno 2011, con riferimento a un nucleo familiare che era composto anche da soggetti il cui reddito, valutato unitamente a quello dichiarato, superava ampiamente il limite di legge;
reato aggravato dal conseguimento del beneficio (in Marsala, il 10/10/2012). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla determinazione del reddito complessivo rilevante, assumendo, in particolare, che i giudici territoriali avrebbero erroneamente valutato l'allegazione difensiva dell'assenza di un rapporto di mutua assistenza tra l'istante e i soggetti il cui reddito aveva determinato il superamento della soglia di ammissione. In particolare, l'imputato aveva indicato UN VA e NT EL Rosa quale componenti della famiglia anagrafica, ma costoro non erano più coabitanti nel 2011, come comprovato dal certificato storico di residenza. Né i giudici del merito hanno disposto accertamenti intesi ad accertare se tra costoro e il DALIL vi fosse un rapporto di convivenza apprezzabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, ossia in termini di mutua assistenza, avendo il teste dell'Agenzia delle Entrate dichiarato di non aver effettuato accertamenti in tal senso. Con il secondo motivo, gli stessi vizi sono stati dedotti con riferimento alla verifica dell'elemento soggettivo del reato, essendo stata la determinazione dell'importo dichiarato comunicata al AL dal Patronato al quale egli si era rivolto, ancor prima di ottenere la certificazione ISEE che, peraltro, riportava lo stesso importo. Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo i giudici d'appello valutato nulla più che la materialità del fatto tipico e considerati ostativi i precedenti dell'imputato, senza specificare il 2 tipo di collegamento esistente tra il reato per cui si procede e quelli posti in essere in precedenza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, c. 8, decreto legge n. 137/2020, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito, nell'esaminare le questioni rassegnate al suo vaglio, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso, ha ritenuto la sussistenza del delitto in esame, sia quanto all'elemento oggettivo, in relazione al reddito valutato ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, che avuto riguardo al dolo che sorregge l'azione delittuosa. In particolare, sotto il primo aspetto, ha ricordato che il sistema normativo di cui al T.U.S.G. ha accentuato l'onere di attestazione dell'istante ai fini della prova delle condizioni reddituali, valorizzando anche i poteri di accertamento e verifica da parte del giudice e dell'ufficio finanziario. Nella specie, quanto al reddito rilevante, ha richiamato la nozione di soggetti conviventi di cui all'art. 92 del T.U.S.G. citato, per affermare la necessità che la situazione familiare risulti non dalla mera condizione anagrafica, ma sia corrispondente a quella effettiva e si traduca in legami stabili che assicurino una mutua e non episodica assistenza. Proprio muovendo da tali assunti, ha precisato che, nel caso concreto, l'imputato aveva indicato, tra i soggetti conviventi, anche la NT e UN VA, risultati percettori di un reddito che, unitamente a quello dichiarato, era di gran lunga superiore (siccome pari a euro 25.633,00) ai limiti per godere del beneficio. La situazione di convivenza e coabitazione era stata dichiarata dallo stesso interessato ed era confermata dal certificato storico di residenza, dal quale risultava che il AL si era allontanato dall'abitazione nella quale conviveva con i due solo in data 1 aprile 2014, molto tempo dopo, dunque, la presentazione dell'istanza incriminata. Tale situazione non poteva ritenersi smentita dall'allegata certificazione ISEE, poiché essa era stata effettuata dal CAF solo dopo la presentazione dell'istanza e, in ogni caso, elaborata sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso imputato e, dunque, delle stesse omissioni al predetto ascrivibili. I redditi omessi rappresentavano, inoltre, la parte che avrebbe determinato il superamento della soglia di ammissione al beneficio, il che connotava di 3 particolare intensità il dolo della condotta, finalizzata ad ottenere l'ammissione al beneficio richiesto. I giudici d'appello non hanno neppure ritenuto dimostrata la buona fede dell'imputato, il quale si era affidato a professionisti del settore, ai quali però dovevano essere riferiti gli elementi per procedere al calcolo del reddito rilevante e neppure ha ritenuto un errore scusabile, atteso che, a tutto voler concedere, esso sarebbe caduto sulla legge penale e sarebbe stato, dunque, inescusabile. La Corte d'appello ha, poi, ritenuto sussistenti indici significativi della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, indicandoli nella rilevante sproporzione tra il reddito percepito e quello indicato e nella vicinanza temporale tra la data di presentazione dell'istanza e l'anno d'imposta di riferimento e l'omissione di fonti rilevanti di reddito. Infine, ha escluso la applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta, tradottasi nel nascondere le voci preponderanti del reddito, alla quale era poi seguita l'ammissione e la liquidazione dei compensi al difensore, il che, oltre a escludere una particolare tenuità dell'offesa arrecata, aveva colorato di particolare intensità anche il dolo del delitto, rendendo non particolarmente tenue l'offensività del fatto. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (C. IV, n. 12410/2019) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (C. IV, n. 20836/2019, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato dal Supremo collegio in una recente decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 115/2002, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino). 4 3.2. Ciò premesso, nella specie, i giudici di merito, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, hanno evidenziato che era stato lo stesso imputato a indicare i soggetti conviventi, poi risultati percettori di redditi rilevanti nel periodo di riferimento. E, in maniera altrettanto congrua, hanno spiegato perché sono state disattese le giustificazioni addotte a difesa, sia con riferimento alla successiva modifica della situazione di convivenza, che avuto riguardo all'affidamento al parere di terzi. Quanto al primo aspetto, peraltro, le conclusioni cui sono giunti i giudici del merito sono coerenti con i principi affermati in sede di legittimità: ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (cfr. sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). La prova di tale rapporto stabile è derivata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di istanza e non è stata smentita delle successiva produzioni, attestanti un cambiamento cronologicamente irrilevante. Quanto, invece, al secondo aspetto, la Corte ha risposto osservando che la certificazione ISEE era successiva all'istanza e che, comunque, essa dipendeva dai dati offerti dallo stesso imputato, cosicché del tutto tautologico è affermare che il reddito indicato nell'istanza era stato asseverato dal CAF interpellato. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Per quanto attiene all'elemento psicologico del reato in contestazione, questa stessa sezione ha già chiarito che esso è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (cfr. sez. 4 n. 18103 del 06/03/2017, ri.m.; n. 21577 del 21/04/2016, Rv. 267307). Secondo il costante orientamento di questa Corte, peraltro, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr. Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152), principio ripreso anche più di recente (cfr. sez. 4 n. 40943 del 18/9/2015, Rv. 264711). 4.1. Quanto alla rilevanza dell'errore incolpevole, sempre alla luce dei principi affermati da questa Corte, deve ribadirsi che costituisce errore sulla legge 5 penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47, cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (cfr., ex multis, sez. 4 n. 14011 del 12/2/2015, Rv. 263013, in fattispecie in cui la Corte ha, per l'appunto, affermato che l'art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extra penale;
sez. 6 n. 25941 del 31/3/2015, Rv. 263808; sez. 5 n. 2174 del 11/1/2000, Rv. 215480, queste ultime con riferimento a diverse fattispecie penali). 4.2. Nel caso in esame, l'omessa dichiarazione dei redditi di familiari, indicati dallo stesso imputato come conviventi, e risultati percettori di un reddito proprio nel periodo considerato, tale da determinare il superamento della soglia di ammissibilità al beneficio, costituisce elemento certamente valutabile - ai fini dell'indagine sull'elemento psicologico del reato - dai giudici di merito, i quali hanno peraltro esplicitamente richiamato precisi indici rivelatori della mala fede dell'imputato. La parte, nel riformulare le censure esaminate dalla Corte distrettuale, ha finito con il proporre una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella condotta dai giudici di mérito con ragionamento del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con i dati fattuali e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. 5. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo. A parte la stessa applicabilità dell'istituto invocato al caso di specie, atteso che il reato per cui si procede è aggravato dall'avere l'imputato conseguito il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, deve rilevarsi che la motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata, come sopra sinteticamente riportata, appare del tutto congrua e perfettamente coerente con il dettato normativo e i principi sul punto affermati in sede giurisprudenziale. Il giudizio sulla tenuità richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 2666590), essendo il giudice tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, 6 al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia Antonino, Rv. 275940) 5.1. Nella specie, i giudici di merito hanno formulato le conclusioni sulla non applicabilità dell'istituto invocato, attingendo gli elementi del relativo giudizio direttamente dalle modalità della condotta (aggravata dal conseguimento del beneficio) e dalla entità del danno (essendo stato liquidato il compenso al difensore), tenuto anche conto dell'entità del divario tra reddito effettivo non dichiarato e quello risultante nella istanza. 6. L'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie la eventuale prescrizione verificatasi dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205). 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 gennaio 2021 Il Consigliere estensore LL LO
svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni, rassegnate a norma dell'art. 23, c. 8, decreto legge n. 137/2020, dal Procuratore generale in persona del sostituto LUCIA ODELLO, con le qual ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16822 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 14/01/2021 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, appellata dall'imputato AL RA, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/02, per avere dichiarato falsamente - nella istanza di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti - di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dall'art. 76 d.P.R. 115/02, dichiarando che esso ammontava a euro 1.297,00 per l'anno 2011, con riferimento a un nucleo familiare che era composto anche da soggetti il cui reddito, valutato unitamente a quello dichiarato, superava ampiamente il limite di legge;
reato aggravato dal conseguimento del beneficio (in Marsala, il 10/10/2012). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla determinazione del reddito complessivo rilevante, assumendo, in particolare, che i giudici territoriali avrebbero erroneamente valutato l'allegazione difensiva dell'assenza di un rapporto di mutua assistenza tra l'istante e i soggetti il cui reddito aveva determinato il superamento della soglia di ammissione. In particolare, l'imputato aveva indicato UN VA e NT EL Rosa quale componenti della famiglia anagrafica, ma costoro non erano più coabitanti nel 2011, come comprovato dal certificato storico di residenza. Né i giudici del merito hanno disposto accertamenti intesi ad accertare se tra costoro e il DALIL vi fosse un rapporto di convivenza apprezzabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, ossia in termini di mutua assistenza, avendo il teste dell'Agenzia delle Entrate dichiarato di non aver effettuato accertamenti in tal senso. Con il secondo motivo, gli stessi vizi sono stati dedotti con riferimento alla verifica dell'elemento soggettivo del reato, essendo stata la determinazione dell'importo dichiarato comunicata al AL dal Patronato al quale egli si era rivolto, ancor prima di ottenere la certificazione ISEE che, peraltro, riportava lo stesso importo. Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo i giudici d'appello valutato nulla più che la materialità del fatto tipico e considerati ostativi i precedenti dell'imputato, senza specificare il 2 tipo di collegamento esistente tra il reato per cui si procede e quelli posti in essere in precedenza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, c. 8, decreto legge n. 137/2020, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito, nell'esaminare le questioni rassegnate al suo vaglio, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso, ha ritenuto la sussistenza del delitto in esame, sia quanto all'elemento oggettivo, in relazione al reddito valutato ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, che avuto riguardo al dolo che sorregge l'azione delittuosa. In particolare, sotto il primo aspetto, ha ricordato che il sistema normativo di cui al T.U.S.G. ha accentuato l'onere di attestazione dell'istante ai fini della prova delle condizioni reddituali, valorizzando anche i poteri di accertamento e verifica da parte del giudice e dell'ufficio finanziario. Nella specie, quanto al reddito rilevante, ha richiamato la nozione di soggetti conviventi di cui all'art. 92 del T.U.S.G. citato, per affermare la necessità che la situazione familiare risulti non dalla mera condizione anagrafica, ma sia corrispondente a quella effettiva e si traduca in legami stabili che assicurino una mutua e non episodica assistenza. Proprio muovendo da tali assunti, ha precisato che, nel caso concreto, l'imputato aveva indicato, tra i soggetti conviventi, anche la NT e UN VA, risultati percettori di un reddito che, unitamente a quello dichiarato, era di gran lunga superiore (siccome pari a euro 25.633,00) ai limiti per godere del beneficio. La situazione di convivenza e coabitazione era stata dichiarata dallo stesso interessato ed era confermata dal certificato storico di residenza, dal quale risultava che il AL si era allontanato dall'abitazione nella quale conviveva con i due solo in data 1 aprile 2014, molto tempo dopo, dunque, la presentazione dell'istanza incriminata. Tale situazione non poteva ritenersi smentita dall'allegata certificazione ISEE, poiché essa era stata effettuata dal CAF solo dopo la presentazione dell'istanza e, in ogni caso, elaborata sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso imputato e, dunque, delle stesse omissioni al predetto ascrivibili. I redditi omessi rappresentavano, inoltre, la parte che avrebbe determinato il superamento della soglia di ammissione al beneficio, il che connotava di 3 particolare intensità il dolo della condotta, finalizzata ad ottenere l'ammissione al beneficio richiesto. I giudici d'appello non hanno neppure ritenuto dimostrata la buona fede dell'imputato, il quale si era affidato a professionisti del settore, ai quali però dovevano essere riferiti gli elementi per procedere al calcolo del reddito rilevante e neppure ha ritenuto un errore scusabile, atteso che, a tutto voler concedere, esso sarebbe caduto sulla legge penale e sarebbe stato, dunque, inescusabile. La Corte d'appello ha, poi, ritenuto sussistenti indici significativi della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, indicandoli nella rilevante sproporzione tra il reddito percepito e quello indicato e nella vicinanza temporale tra la data di presentazione dell'istanza e l'anno d'imposta di riferimento e l'omissione di fonti rilevanti di reddito. Infine, ha escluso la applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta, tradottasi nel nascondere le voci preponderanti del reddito, alla quale era poi seguita l'ammissione e la liquidazione dei compensi al difensore, il che, oltre a escludere una particolare tenuità dell'offesa arrecata, aveva colorato di particolare intensità anche il dolo del delitto, rendendo non particolarmente tenue l'offensività del fatto. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (C. IV, n. 12410/2019) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (C. IV, n. 20836/2019, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato dal Supremo collegio in una recente decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 115/2002, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino). 4 3.2. Ciò premesso, nella specie, i giudici di merito, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, hanno evidenziato che era stato lo stesso imputato a indicare i soggetti conviventi, poi risultati percettori di redditi rilevanti nel periodo di riferimento. E, in maniera altrettanto congrua, hanno spiegato perché sono state disattese le giustificazioni addotte a difesa, sia con riferimento alla successiva modifica della situazione di convivenza, che avuto riguardo all'affidamento al parere di terzi. Quanto al primo aspetto, peraltro, le conclusioni cui sono giunti i giudici del merito sono coerenti con i principi affermati in sede di legittimità: ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (cfr. sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). La prova di tale rapporto stabile è derivata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di istanza e non è stata smentita delle successiva produzioni, attestanti un cambiamento cronologicamente irrilevante. Quanto, invece, al secondo aspetto, la Corte ha risposto osservando che la certificazione ISEE era successiva all'istanza e che, comunque, essa dipendeva dai dati offerti dallo stesso imputato, cosicché del tutto tautologico è affermare che il reddito indicato nell'istanza era stato asseverato dal CAF interpellato. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Per quanto attiene all'elemento psicologico del reato in contestazione, questa stessa sezione ha già chiarito che esso è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (cfr. sez. 4 n. 18103 del 06/03/2017, ri.m.; n. 21577 del 21/04/2016, Rv. 267307). Secondo il costante orientamento di questa Corte, peraltro, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr. Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152), principio ripreso anche più di recente (cfr. sez. 4 n. 40943 del 18/9/2015, Rv. 264711). 4.1. Quanto alla rilevanza dell'errore incolpevole, sempre alla luce dei principi affermati da questa Corte, deve ribadirsi che costituisce errore sulla legge 5 penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47, cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (cfr., ex multis, sez. 4 n. 14011 del 12/2/2015, Rv. 263013, in fattispecie in cui la Corte ha, per l'appunto, affermato che l'art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extra penale;
sez. 6 n. 25941 del 31/3/2015, Rv. 263808; sez. 5 n. 2174 del 11/1/2000, Rv. 215480, queste ultime con riferimento a diverse fattispecie penali). 4.2. Nel caso in esame, l'omessa dichiarazione dei redditi di familiari, indicati dallo stesso imputato come conviventi, e risultati percettori di un reddito proprio nel periodo considerato, tale da determinare il superamento della soglia di ammissibilità al beneficio, costituisce elemento certamente valutabile - ai fini dell'indagine sull'elemento psicologico del reato - dai giudici di merito, i quali hanno peraltro esplicitamente richiamato precisi indici rivelatori della mala fede dell'imputato. La parte, nel riformulare le censure esaminate dalla Corte distrettuale, ha finito con il proporre una diversa lettura dei dati probatori e, in definitiva, una valutazione alternativa rispetto a quella condotta dai giudici di mérito con ragionamento del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con i dati fattuali e i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. 5. Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo. A parte la stessa applicabilità dell'istituto invocato al caso di specie, atteso che il reato per cui si procede è aggravato dall'avere l'imputato conseguito il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, deve rilevarsi che la motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata, come sopra sinteticamente riportata, appare del tutto congrua e perfettamente coerente con il dettato normativo e i principi sul punto affermati in sede giurisprudenziale. Il giudizio sulla tenuità richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 2666590), essendo il giudice tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, 6 al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia Antonino, Rv. 275940) 5.1. Nella specie, i giudici di merito hanno formulato le conclusioni sulla non applicabilità dell'istituto invocato, attingendo gli elementi del relativo giudizio direttamente dalle modalità della condotta (aggravata dal conseguimento del beneficio) e dalla entità del danno (essendo stato liquidato il compenso al difensore), tenuto anche conto dell'entità del divario tra reddito effettivo non dichiarato e quello risultante nella istanza. 6. L'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie la eventuale prescrizione verificatasi dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205). 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 gennaio 2021 Il Consigliere estensore LL LO