Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
Non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza.
Commentari • 4
- 1. ASSEGNAZIONE CAUSE ai singoli giudici sottratta al sindacato del giudice amministrativo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'assegnazione presidenziale delle cause alle sezioni e ai giudici si esplica attraverso atti che non sono atti amministrativi, ma atti di amministrazione del singolo processo, oggettivamente inerenti alla giurisdizione e disciplinati dal codice di procedura civile. Decisione: Sentenza n. 10/2017 Consiglio di Stato – Sezione V Classificazione: Amministrativo, Civile Il caso. Una signora promuoveva una causa civile ereditaria, e il Tribunale adito si dichiarava incompetente; la causa veniva riassunta da altro Tribunale. Il procedimento veniva poi sospeso a seguito dell'appello proposto dal convenuto, che contestava l'affermata giurisdizione italiana in luogo di quella svizzera. Dopo aver …
Leggi di più… - 2. ASSEGNAZIONE CAUSE ai singoli giudici sottratta al sindacato del giudice amministrativo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'assegnazione presidenziale delle cause alle sezioni e ai giudici si esplica attraverso atti che non sono atti amministrativi, ma atti di amministrazione del singolo processo, oggettivamente inerenti alla giurisdizione e disciplinati dal codice di procedura civile. Decisione: Sentenza n. 10/2017 Consiglio di Stato – Sezione V Classificazione: Amministrativo, Civile Il caso. Una signora promuoveva una causa civile ereditaria, e il Tribunale adito si dichiarava incompetente; la causa veniva riassunta da altro Tribunale. Il procedimento veniva poi sospeso a seguito dell'appello proposto dal convenuto, che contestava l'affermata giurisdizione italiana in luogo di quella svizzera. Dopo aver …
Leggi di più… - 3. C.d.S.: l'assegnazione delle cause ai singoli giudici non è atto amministrativoAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 febbraio 2017
- 4. Il giudice amministrativo non decide dell'assegnazione delle cause ai singoli giudiciGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2017
L'assegnazione presidenziale delle cause alle sezioni e ai giudici si esplica attraverso atti che non sono atti amministrativi, ma atti di amministrazione del singolo processo, oggettivamente inerenti alla giurisdizione e disciplinati dal codice di procedura civile. Decisione: Sentenza n. 10/2017 Consiglio di Stato – Sezione V Classificazione: Amministrativo, Civile Parole chiave: #assegnazionecause, #attiamministrativi, #giustizia, #giurisdizione, #fulviograziotto, #scudolegale Il caso. Una signora promuoveva una causa civile ereditaria, e il Tribunale adito si dichiarava incompetente; la causa veniva riassunta da altro Tribunale. Il procedimento veniva poi sospeso a seguito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NO, RA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DONATO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato VITANTONIO CONTEDUCA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CARIPUGLIA SPA, con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Attilio Alto, nonché CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA SPA, con sede in Salerno in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dr. Vito Fagella, domiciliate in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato MARIO DE GUIDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 129/97 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 25/09/97 e depositata il 30/09/97 (R.G. 3449/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Marco MANCINI (per delega Avv. Donato Bruno);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso del procedimento di esecuzione forzata promosso con le forme dell'espropriazione immobiliare dalla spa. Sofico
contro
TI TI e GI RA, alla quale era riunito il procedimento esecutivo promosso dalla spa Caripuglia in danno degli stessi, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Brindisi, con ordinanza del 6 novembre 1995, ha ridotto il pignoramento eseguito.
La spa Caripuglia, con ricorso del 20 novembre 1995, ha proposto opposizione contro l'ordinanza, deducendone l'illegittimità. TI TI si è costituito in giudizio ed ha resistito all'opposizione.
2. L'opposizione è stata accolta con sentenza del 30 settembre 1997 e l'ordinanza opposta è stata revocata.
3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso TI TI e GI RA.
Resiste con controricorso la spa Caripuglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso è denunciata nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la sentenza doveva essere emessa dal tribunale in composizione collegiale.
Con il secondo motivo è denunciata ancora nullità della sentenza sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 174 cod. proc. civ., in relazione all'art. 79 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. I ricorrenti premettono che l'udienza tenuta dal giudice per la comparizione delle parti era stata rinviata con la motivazione che il giudice che la teneva, secondo le tabelle, era stato incaricato della trattazione di cause di diverso oggetto ed aggiungono che la nuova udienza era stata tenuta da altro magistrato, il quale non era stato investito da formale decreto di sostituzione. Quindi sostengono che la mancata emissione del provvedimento di sostituzione si risolve in una nullità del procedimento e della sentenza.
2. Il primo motivo del ricorso non è fondato.
2.1. Nella fattispecie che interessa sono dati pacifici:
- che la competenza a decidere l'opposizione apparteneva al tribunale;
- che il giudizio di opposizione all'esecuzione è stato proposto con ricorso del 20 novembre 1995.
2.2. L'art. 48 dell'ordinamento giudiziario (r. d. 30 gennaio 1941 n. 12) , nel testo in vigore fino al 1^ giugno 1999, stabilisce,
all'ultimo comma, che nelle cause di competenza del tribunale, normalmente, il giudice istruttore o il giudice dell'esecuzione giudica come giudice unico.
Il che vale a dire che, nelle materie indicate nel titolo quinto del libro terzo del codice di procedura civile (opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo all'esecuzione) , la decisione del giudice è monocratica.
La norma prima citata, cioè, ha stabilito che, allorquando la competenza nelle materie delle opposizioni all'esecuzione appartiene al tribunale, questo giudica in composizione monocratica;
in questo senso si è già espressa questa Corte con la sentenza 19 gennaio 1998, n. 1124.
2.3. Ne discende che, secondo la premessa in diritto, l'opposizione agli atti esecutivi doveva essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, come ha esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.
3. Non è fondato neppure il secondo motivo.
3.1. L'art. 174 cod. proc. civ., come si ricava dalla corrispondente rubrica, fissa il principio dell'immutabilità dell'istruttore, in funzione del rispetto dei principi dell'oralità e della concentrazione: il giudice che decide la causa, cioè, deve essere lo stesso che ha assistito alla intera istruzione della stessa. La norma prosegue affermando che la sostituzione del giudice, originariamente designato, con altro giudice può essere disposta in caso di assoluto impedimento del primo o per gravi esigenze di servizio;
il provvedimento di sostituzione deve essere adottato con decreto del presidente del tribunale.
3.2. La mancanza del formale provvedimento di sostituzione, quando è determinata dalla ragione di assicurare, all'interno dello stesso, ufficio giudiziario, l'avvicendamento dei giudici che vi sono assegnati, non è motivo di nullità del procedimento e della successiva decisione.
Infatti, al riguardo vale il principio, indicato dal primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., secondo il quale la nullità di un atto del processo per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge.
L'art. 174 citato e nessuna altra norma commina alcuna sanzione alla mancata emissione del provvedimento di sostituzione del giudice istruttore della causa civile.
Ciò in quanto il decreto del presidente del tribunale svolge una funzione organizzativa interna all'ufficio e la mancanza di esso costituisce una mera irregolarità, come tale non influente sul procedimento e sulla decisione.
3.3. Nella specie che interessa i ricorrenti si fanno carico sia del fatto che la sostituzione del primo giudice era avvenuta per dare attuazione alla nuova organizzazione del lavoro del tribunale come giudice unico, come stabilito dall'art. 46 dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sia di quello che il secondo giudice era stato assegnato per la prima volta a quel tribunale.
Sicché risulta soddisfatta anche l'esistenza di gravi esigenze di servizio indicate dal citato art. 174 del codice.
Va da sè che il richiamo, contenuto nel ricorso, alla disposizione di cui all'art. 79 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non riguarda la fattispecie concreta, valutato il contesto, prima descritto, nell'ambito del quale si è verificata la sostituzione.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico dei ricorrenti, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 126.000, oltre onorari liquidati in lire 4 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 23 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001