Sentenza 22 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2020, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IM nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che decide per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato PINTUS ANTIOCO del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. FAVA DANIELA del foro di ROMA difensore di RI IM, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.RI IM ricorre avverso la ordinanza del Tribunale di Roma il quale, in sede di riesame cautelare, aveva respinto la richiesta di revoca ovvero di modifica della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art.589 bis cod. pen.
2. Il Tribunale, in relazione alle singole ragioni di riesame prospettate dalla difesa, confermava la gravità indiziaria anche in relazione alla ipotesi aggravata di omicidio stradale, in presenza di guida contromano e, a prescindere dagli esiti degli accertamenti alcolimetrici, verosimilmente posta in essere da persona in stato di ebbrezza alcolica e comunque rilevava la inammissibilità delle contestazioni relative alla ricorrenza delle ipotesi aggravate, pure contestate, atteso che il loro accertamento era irrilevante sia in relazione alla concreta applicazione della misura custodiale, sia in relazione ai termini di durata delle misure. Assumeva altresì la permanenza di esigenze cautelari connesse sia al pericolo di fuga sia al pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, in considerazione delle particolarmente gravi e pericolose azioni realizzate dal prevenuto, tenuto altresì conto della sua condizione di extracomunitario irregolare privo di stabile domicilio in territorio italiano e, soprattutto, in costanza di periodica mobilità con il paese di origine.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente avanzando tre motivi di ricorso. Con i primi due motivi deduce violazione di legge in relazione alla riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera b) e lettera c) dell'art.274 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice del riesame aveva omesso di valutare in concreto i due "pericula" estrapolando elementi di fatto e considerazioni sulla personalità del reo suggestive e in parte disancorate dalla realtà fattuale, evidenziando al contrario l'assenza di precedenti penali a suo carico e la permanenza in territorio italiano da oltre venti anni con uno stabile collegamento con una compagna residente in territorio italiano titolare di un contratto di locazione. Sotto questo profilo assumeva il difetto di motivazione in relazione agli art.275.commi I e III bis icod. proc. pen. nella parte in cui non aveva ritenuto l'adeguatezza e la proporzionalità di una misura detentiva meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari per il solo fatto della mancata espressione del consenso della compagna ad accogliere il ricorrente, in stato custodiale, presso la propria dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e vanno rigettati. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sezione III, 2 dicembre 2014, Castorina).
2. Con la conseguenza che qui non può procedersi, per un verso a rinnovare l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, "l'attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso). Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio evidenziando lda una parte le peculiari ed estremamente gravi ed offensive modalità del fatto contestato allo RI e il pericolo alla circolazione e l'attentato alla integrità fisica di numerosi utenti della strada da questi provocati con la guida spericolata contro mano su arteria cittadina in condizioni di alterazione, a dall'altra pwrizei la negativa personalità del prevenuto in ragione della condizione di irregolarità amministrativa sul territorio nazionale (permesso di soggiorno) e della condizione di ebbrezza alcolica, e nel contempo non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza il comportamento del prevenuto successivo ai fatti in termini tali da giustificare la concretezza e l'attualità del rischio di fuga (periodica mobilità verso l'Albania) e di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (logicamente desunte dalla eclatante gravità della condotta e dalla palesata carenza di autocontrollo del ricorrente).
3. Infondato è invece il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale laddove l'unica misura alternativa proposta dal ricorrente (arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna di cui ha allegato il contratto di affitto) risulta sfornita di qualsiasi indicazione sulla concreta disponibilità di sistemazione alloggiativa, laddove ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, è onere dell'interessato privo di un'abitazione (nella specie, perché senza fissa dimora nel territorio dello Stato), fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen. (sez.III, 30.9.2015, Z, Rv.265048).
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la comunicazione ex art.94 comma I ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso nella camera di consiglio in data 2