Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2756
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Sentenza 25 febbraio 2002

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In tema di opere realizzate su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, le disposizioni di cui agli artt. 1, 25 e 27 della legge Regione Lombardia n. 8 del 1976 e quella dell'art. 55 del Regolamento Regionale n. 1 del 1993 hanno l'esclusiva finalità di attuare misure di prevenzione per la conservazione dello stato dei luoghi, imponendo che qualsiasi attività intrapresa nei terreni in questione, diretta a mutare l'assetto del terreno, sia preceduta da autorizzazione amministrativa in vista di un pericolo di danno che si vuole scongiurare punendo le opere abusive (tra le quali la costruzione di strade) con sanzione amministrativa. Risulta, dunque, escluso che la sanzione in esame possa trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui si sia verificato il danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2756
    Data del deposito : 25 febbraio 2002

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