Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME 5550/03 REPUBBLICA ITALI 1 ^0% 0.3. LA CORTE SUP EM to SEZIO E PRIM CIVILE Quento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 10156/00 Cron. 12266 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Ip. 1514 Dott. Francesco IA FIORETTI - Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA LO, AT AR SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso l'avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentati e difesi dagli avvocati LO RAFFAELE LOVELLI, ALFREDO LOVELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO SOMED SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO LABIENO 70, presso l'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CARMINE 2325 CHIARELLI, giusta mandato a margine del controricorso;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 134/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 20/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LOVELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6.5.1998 il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento della SOC. S.O.M.E.D. s.r.l. nei confronti dei coniugi LO AF e IA SE HI, revocava ai sensi dell'art. stipulato in data 67 comma 2 L.F. il contratto, 7.3.1994, con il quale la S.O.M.E.D. s.r.l., dichiarata poi fallita con sentenza del 24- 25.2.1995, aveva venduto a detti coniugi per il prezzo di £ 11.500.000 un locale ad uso cantinola di mq. 19,05, distinto in Catasto al fl. 11, part. 1316/19 e posto nel seminterrato del fabbricato. Proponevano impugnazione i coniugi AF e HI ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Fallimento chiedendone il rigetto, la Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con sentenza del 26.2-20.3.1999 rigettava il gravame. Dopo aver evidenziato che al momento della stipulazione del contratto di compravendita in questione la S.O.M.E.D. s.r.l. versava certamente in stato d'insolvenza, come si desumeva dalla presenza di un'esecuzione immobiliare per il mancato pagamento di una rata di mutuo dell'importo 3 di £ 66.404.000, dai protesti di titoli cambiari per complessive £ 22.600.000 avvenuti in data 2.3.1994 e dalle inadempienze relative all'obbligo di corrispondere le retribuzioni ad alcuni dipendenti, rilevava la Corte d'Appello, per quanto riguarda la prova della conoscenza di tale stato d'insolvenza da parte dei coniugi acquirenti, che, pur dovendosi far riferimento a tal fine unicamente al pignoramento immobiliare regolarmente trascritto e relativo ad un appartamento facente parte dello stesso edificio in cui si trova il locale compravenduto in quanto gli altri elementi rivelatori erano emersi solo successivamente, tale circostanza poteva considerarsi sufficiente per fondarvi la presunzione di conoscenza in quanto anche un solo elemento presuntivo, purchè grave e preciso come nel caso in esame caratterizzato dalla sua pubblicità legale, può assumere carattere il requisito della decisivo, riguardando concordanza esclusivamente l'ipotesi eventuale del concorso di più circostanze. A ciò aggingeva che, anche per la sua attività di portalettere e per le modeste dimensioni della comunità in cui viveva, il AF in particolare "non poteva non sapere" che la S.O.M.E.D. S.r..1., con sede in S. Giorgio Jonico 4 ed ivi operante per il tramite di un amministratore nato e residente anch'egli in S.Giorgio Jonico, versava in gravi difficoltà economiche e finanziarie. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione LO AF e IA SE HI, deducendo un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l. S.O.M.E.D.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso LO AF e IA SE HI denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 67 L.F., 2697 e 2729 C.C. nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione. Deducono in primo luogo che erroneamente la Corte d'Appello non ha considerato che, richiedendosi la loro concordanza, gli elementi presuntivi non possono che essere plurimi, con la conseguente impossibilità di fondare la domanda su uno solo di tali elementi. Sostengono altresì la mancanza da parte loro di un apparato organizzato, idoneo a consentire, come più volte la giurisprudenza ha affermato, un'effettiva conoscenza della situazione patrimoniale della 5 società venditrice, conoscenza che non poteva certamente desumersi dalla sua qualità di portalettere о dal fatto che risiedessero in un piccolo centro ove fatti altrui sarebbero di comune conoscenza. Lamentano altresì che, nel ritenere sufficiente la trascrizione di un unico pignoramento immobiliare, la Corte di merito si sia limitata a trascrivere una 'massima" della giurisprudenza, senza peraltro considerare che essa richiede la presenza di una pluralità di procedure e non già di una sola e che il prezzo (£ 600.000 circa al mq.), corrisposto peraltro integralmente, addirittura superiore a quello effettivo diera mercato. Il ricorso, articolato sostanzialmente in due distinte censure nell'ambito dello stesso motivo, è infondato. Quanto alla prima, deve ritenersi in linea di principio che gli elementi idonei a consentire al giudice di trarre la prova di un fatto in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 C.C. non devono necessariamente essere più di uno nonostante la previsione del requisito della concordanza contenuto in tale norma, valendo questa solo nell'ipotesi in cui concorrano più elementi e 6 potendo quindi anche uno solo di essi essere assunto a base purchè grave e preciso. La presunzione semplice del resto non è altro che un procedimento logico da cui il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. E' evidente pertanto che anche un solo fatto, qualora presenti i suddetti requisiti, possa essere idoneo per una tale costituire quindi la fonte delladeduzione e presunzione. Tale del resto è l'orientamento di questa Corte (per tutte Cass. 2372/83). Relativamente poi alla valutazione operata in - sulla base di concreto dalla Corte d'Appello che un pignoramento immobiliare, regolarmente trascritto, Su un appartamento facente parte dello stesso edificio in cui si trova il locale venduto ai ricorrenti e di proprietà della società venditrice poi fallita ha tratto il convincimento per presunzione della consapevolezza dello stato d'insolvenza, non è consentito in questa sede un riesame sulla rilevanza che è stato attribuita ad tale elemento indiziario, trattandosi di questione di merito insindacabile in questa sede. Né può ravvisarsi un vizio di motivazione 7 sotto il profilo logico-giuridico, non essendo ipotizzabile alcuna contraddizione od incoerenza nel desumere, come ha fatto la Corte d'Appello, la conoscenza effettiva dalla presenza di una forma di pubblicità (trascrizione) prevista dall'ordinamento su base personale proprio al fine, fra l'altro, di conoscere agli interessatifar l'effettiva situazione patrimoniale dei soggetti con cui si intendono avere rapporti obbligatori nonché nel rilevare come tali visure in circostanze del genere vengano normalmente effettuate. Per quanto riguarda infine la successiva osservazione contenuta in sentenza, con cui è stata considerata come ulteriore elemento idoneo ai fini in esame la qualità di portalettere rivestita dal AF in relazione alle modeste dimensioni della comunità in cui viveva, è innegabile la presenza di un vizio logico, ma l'affermazione costituisce all'evidenza un mero elemento aggiuntivo privo di effettiva rilevanza ai fini della decisione, basata essenzialmente sul pignoramento e sull'autonoma valutazione che su di esso è stata fatta. di compensare Si ritiene comunque integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 11.2.2003 Il Presidentef e llIl Consiglier: est. RichordsMgo T re Идо mis IL CANCELLIERE Semenwes Maxkalufe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ->>9 APR. 2003 M 9