Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/2003, n. 3156
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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In tema di rapporti contrattuali di tipo associativo - nella specie, associazione in partecipazione - lo scioglimento del rapporto stesso implica il venir meno della funzione economico - giuridica del sottostante negozio, ma non postula necessariamente l'immediata e definitiva estinzione di ogni effetto del contratto e di ogni vincolo da esso derivante, dovendosi, il più delle volte, procedere ad una serie ulteriore di attività di carattere liquidatorio, il cui svolgimento continua ad essere disciplinato dalle regole proprie di quel rapporto (sia pure, ormai, nella diversa prospettiva della liquidazione e nei limiti di compatibilità con essa), con la conseguenza che, anche in tale fase, si protraggono gli effetti sia del contratto onde il rapporto associativo ebbe a generarsi, sia dei conseguenti vincoli intersoggettivi (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, pertanto, escluso che la scadenza di un contratto di associazione in partecipazione destinato a disciplinare la gestione di una farmacia comportasse, "ipso facto", la caducazione di tutte le clausole contenute nel contratto stesso, ivi compresa quella di devoluzione ad arbitri di eventuali controversie insorte tra le parti, sicché del tutto legittima doveva ritenersi la proposizione della relativa domanda giudiziale, quantunque successiva alla data di scadenza del detto rapporto contrattuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/2003, n. 3156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3156
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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