Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
In tema di rapporti contrattuali di tipo associativo - nella specie, associazione in partecipazione - lo scioglimento del rapporto stesso implica il venir meno della funzione economico - giuridica del sottostante negozio, ma non postula necessariamente l'immediata e definitiva estinzione di ogni effetto del contratto e di ogni vincolo da esso derivante, dovendosi, il più delle volte, procedere ad una serie ulteriore di attività di carattere liquidatorio, il cui svolgimento continua ad essere disciplinato dalle regole proprie di quel rapporto (sia pure, ormai, nella diversa prospettiva della liquidazione e nei limiti di compatibilità con essa), con la conseguenza che, anche in tale fase, si protraggono gli effetti sia del contratto onde il rapporto associativo ebbe a generarsi, sia dei conseguenti vincoli intersoggettivi (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, pertanto, escluso che la scadenza di un contratto di associazione in partecipazione destinato a disciplinare la gestione di una farmacia comportasse, "ipso facto", la caducazione di tutte le clausole contenute nel contratto stesso, ivi compresa quella di devoluzione ad arbitri di eventuali controversie insorte tra le parti, sicché del tutto legittima doveva ritenersi la proposizione della relativa domanda giudiziale, quantunque successiva alla data di scadenza del detto rapporto contrattuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/2003, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO PICCHI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AV AN e, per essa deceduta, LA AN AR, quale figlia erede, LA ND, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentate e difese dall'avvocato GIULIO PADOA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 277/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo la morte del Dr. LU RI, titolare di una farmacia in Torre del Lago Puccini, la vedova sig.ra NG TA e due sue figlie, nel marzo del 1981, stipularono un contratto di associazione in partecipazione destinato a disciplinare la gestione della farmacia che fu affidata ad una delle figlie, la Dr.ssa IA RI, in veste di assodante, mentre la madre e l'altra figlia, sig.ra DR RI, assunsero la posizione di associate. Altri accordi furono successivamente sottoscritti dalle medesime parti riguardo al medesimo oggetto, con diverse indicazioni quanto alla misura della partecipazione delle associate, quanto alla scadenza del rapporto e quanto al modo della futura liquidazione. Nell'ultimo di tali accordi, vergato il 3 gennaio 1987, fu tra l'altro indicato che il rapporto sarebbe cessato il 31 dicembre 1989.
Giunto il rapporto a scadenza, si manifestò però tra le parti un contrasto in ordine alle rispettive spettanze. Infatti, la Dr.ssa IA RI assumeva doversi calcolare le quote delle associate unicamente in base alle previsioni contenute nella scrittura da ultimo citata: onde, tenuto conto di quanto già rimborsato e delle perdite verificatesi, nulla più sarebbe spettato alla madre ed alla sorella. Viceversa, le sigg.re TA e DR RI sostenevano che i rapporti tra le parti erano in realtà regolati da altri sottostanti accordi, in forza dei quali avrebbero dovuto esser loro liquidate somme corrispondenti, rispettivamente, ai cinque noni ed ai due noni del valore venale che la farmacia aveva all'atto dello scioglimento dell'associazione.
Ne derivò un'azione giudiziale, promossa dinanzi al tribunale di Lucca dalla Dr.ssa IA RI, la quale chiese l'accertamento che i suaccennati rapporti di associazione in partecipazione, regolati unicamente dalla convenzione del 3 gennaio 1987, erano cessati il 31 dicembre 1989; e che alle due associate, tenuto conto dell'ammontare dei loro iniziali apporti, di quanto da esse già percepito, delle spese e delle perdite della gestione, nulla più era dovuto. Le convenute si costituirono nel giudizio e, tra l'altro, eccepirono l'improponibilità della domanda, per essere stata prevista in tutti i contratti stipulati tra le parti una clausola compromissoria con cui le parti medesime si erano impegnate a deferire ogni eventuale controversia ad un collegio di tre amichevoli compositori chiamati a giudicare "irritualmente prò bona et aequo in via definitiva". In corso di causa le medesime convenute produssero anche una lettera in data 2 febbraio 1989, a firma dell'attrice, da cui risulterebbe che le parti avevano inteso regolare i reciproci rapporti avendo riguardo all'effettivo valore commerciale della farmacia in questione e non invece secondo le previsioni formalmente enunciate nel contratto di associazione in partecipazione. Avendo l'attrice disconosciuto l'autenticità di tale documento, le convenute formularono istanza di verificazione cui fece seguito una consulenza tecnica.
Il tribunale, con sentenza emessa il 5 novembre 1997, accolse l'eccezione preliminare sollevata dalle convenute e dichiarò improponibile la domanda dell'attrice condannando quest'ultima alla rifusione delle spese processuali.
La corte d'appello di Firenze, investita del gravame proposto dalla Dr.ssa IA RI, con sentenza depositata il 18 febbraio 2000 ha confermato integralmente la decisione di primo grado ed ha posto a carico dell'appellante anche le spese del giudizio d'impugnazione. Ha osservato la corte che la clausola compromissoria su cui il primo giudice aveva basato la propria decisione risultava ripetuta in tutti i successivi contratti stipulati dalle parti del rapporto di associazione in partecipazione, e che essa appariva riferirsi a qualsiasi controversia potesse nascere dall'interpretazione di quei contratti e dall'esecuzione di quel rapporto. Era invece irrilevante il fatto che detta clausola non fosse richiamata anche nella scrittura in data 2 febbraio 1989, prodotta dalle convenute per dimostrare l'esistenza di accordi sottostanti e diversi rispetto a quelli enunciati nei contratti di associazione formalmente registrati. Quella produzione documentale, infatti, era unicamente destinata a contrastare nel merito la domanda dell'attrice, per l'eventualità in cui non fosse stata accolta l'eccezione d'improponibilità di detta domanda, ma tale eccezione era invece da accogliere proprio perché la domanda atteneva a contratti contenenti la menzionata clausola compromissoria. Nè, infine, aveva fondamento la tesi secondo cui l'istanza di verificazione della suaccennata scrittura, avanzata dalle convenute, avrebbe comportato l'accettazione della competenza del giudice ordinario anche in ordine alla connessa vertenza che formava oggetto della clausola compromissoria, non ostandovi il disposto dell'art. 819-bis c.p.c. entrato in vigore solo in epoca successiva. Quest'ultima norma, viceversa, sarebbe stata in astratto applicabile anche al procedimento in esame, per l'espresso disposto dell'art. 27, comma 1, della legge n25 del 1994; ma, in ogni caso - ha rilevato la corte - la questione non si poneva, trattandosi qui di arbitrato irrituale, che non incide sulla competenza del giudice adito bensì sulla proponibilità della domanda. Nè avrebbe potuto in alcun modo ravvisarsi una qualche incompatibilità logica tra l'eccezione d'improponibilità, in tal senso formulata dalle convenute in via principale, e l'istanza di verificazione della scrittura: giacché questa istanza atteneva al merito della lite, aveva dunque carattere subordinato ed aveva dato vita ad un procedimento incidentale divenuto irrilevante per essere stata riconosciuta la fondatezza dell'eccezione preliminare d'improponibilità della domanda. Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la Dr.ssa IA RI, prospettando due motivi di censura illustrati con successiva memoria.
Resistono con controricorso le sigg.re DR ed NA MA RI, quest'ultima in veste di erede della madre sig.ra TA, frattanto deceduta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di ricorso, con cui si denuncia "la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 808 c.p.c", nonché "l'inapplicabilità alla fattispecie della L.
5.01.1994 n. 25", sono accumulati diversi profili di censura, non sempre facilmente distinguibili l'uno dall'altro e talvolta intrecciati con considerazioni e valutazioni di fatto. Essi appaiono per alcuni versi inammissibili e, per altri versi, destituiti di fondamento. La ricorrente anzitutto insiste nel sottolineare che la causa di cui si discute era stata introdotta prima dell'entrata in vigore della legge n.25 del 1994, la quale ha in parte modificato la disciplina del codice di rito in tema di arbitrato, sicché tali modificazioni non sarebbero applicabili nel caso di specie.
In questi termini la doglianza è tuttavia scarsamente comprensibile, e risulta dunque inammissibile, giacché - come la corte territoriale ha chiarito - le clausole contrattuali comprese nei contratti sottoscritti dalle parti prevedevano la risoluzione delle eventuali relative controversie mediante ricorso ad arbitrato libero;
ed a questa forma di arbitrato nessuna delle disposizioni del codice modificate dalla citata legge del 1994 è stata nella specie ritenuta applicabile, ne' in concreto applicata. Nell'esposizione del medesimo motivo di ricorso si insiste anche nell'affermare che i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti erano cessati, per espressa previsione di scadenza dell'ultimo contratto tra esse stipulato, in epoca anteriore alla data di proposizione della domanda giudiziale: di talché, quando tale domanda è stata proposta, nessuna delle clausole del contratto, e neppure la clausola arbitrale, sarebbe stata più operante. La censura - se con essa si è inteso denunciare in termini generali un errore di diritto - è del tutto infondata. Altro è la scadenza di un rapporto contrattuale, altro la cessazione degli effetti del contratto. In quasi tutti i rapporti contrattuali di tipo associativo, ivi compreso quello di associazione in partecipazione, lo scioglimento del rapporto implica il venir meno della loro tipica funzione economico-giuridica; ma non anche necessariamente l'immediata e definitiva estinzione di ogni effetto del contratto e di ogni vincolo da esso derivante, dovendosi il più delle volte ancora procedere ad una serie di attività di carattere liquidatorio il cui svolgimento continua ad essere disciplinato dalle regole proprie di quel rapporto (sia pure ormai nella diversa prospettiva della liquidazione e nei limiti di compatibilità con essa). Anche in tale fase, pertanto, si protraggono gli effetti del contratto da cui il rapporto associativo è sorto e dei conseguenti vincoli intersoggettivi.
Sotto altro aspetto, ed in termini ancor più generali, non può certo sostenersi che la portata e gli effetti di una clausola arbitrale siano necessariamente circoscritti alla fase di effettivo e concerto svolgimento delle attività tipiche previste nel contratto cui tale clausola acceda;
ne' dunque che la scadenza del termine cui quel contratto sia sottoposto determini automaticamente ed immancabilmente anche la cessazione di ogni effetto di detta clausola. Per lo più, al contrario, tali clausole sono destinate a disciplinare il modo di risoluzione delle controversie comunque derivanti dal contratto, e quindi anche di quelle riguardanti la liquidazione degli effetti del contratto medesimo. È chiaro, però, che una tale valutazione non può prescindere dal tenore di ciascuna singola e specifica clausola e dall'interpretazione che, di conseguenza, se ne dia. Ma l'interpretazione della portata della clausola arbitrale, come di qualsiasi altra pattuizione intercorsa tra le parti, è di competenza del giudice di merito e, se non censurata sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione, esula del tutto dall'area di intervento del giudice di legittimità. Il profilo di censura ora esaminato - se riferito al contenuto della specifica clausola compromissoria di cui si discute - appare perciò inammissibile. La ricorrente, infine, insiste nel sostenere che le difese prospettate dalle convenute nel giudizio di merito - ed in specie la produzione da parte loro della scrittura in data 2 febbraio 1989 ed il procedimento di verificazione che ne è conseguito - avrebbero ampliato la materia del contendere ben oltre i limiti del contratto di associazione in partecipazione contenente la clausola compromissoria: il che implicherebbe un'implicita rinuncia ad avvalersi di detta clausola non richiamata nella citata scrittura del 2 febbraio 1989.
Sul punto la corte d'appello ha deciso in senso contrario, ampiamente argomentando tale sua decisione nei termini di cui si è già dianzi riferito esponendo lo svolgimento del processo. La censura prospettata dalla ricorrente si limita a riprodurre la tesi già motivatamente respinta dal giudice di secondo grado, senza in alcun modo curarsi di confutare le motivazioni a sostegno della decisione impugnata. È perciò anch'essa inammissibile. Con il secondo motivo la ricorrente si duole ancora del fatto che entrambi i giudici di merito non abbiano tenuto conto del fatto che la sua domanda espressamente limitava la materia del contendere al solo periodo di vigenza dell'ultimo contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti, ossia al periodo successivo al 2 gennaio 1987, onde anche l'eventuale valutazione degli arbitri potrebbe concernere solo tale ultimo periodo e non anche i precedenti rapporti ormai definiti.
Anche questo assunto è però privo di fondamento.
La ricorrente, infatti, trascura di considerare che anche il decidere se detti pregressi rapporti siano o meno autonomi l'uno dall'altro, e siano stati o meno già definiti, implica una valutazione di quanto le parti hanno a suo tempo pattuito nei diversi contratti tra loro intercorsi. E poiché tutti tali contratti - come ha accertato la corte d'appello con statuizione in fatto qui non riesaminabile (nè, del resto, specificamente contestata) - contengono un'analoga clausola compromissoria, è evidente che l'intera materia del contendere, ed anche la definizione della sua area, sono coperti dalla preclusione arbitrale.
In tal senso si è espressa con chiarezza la corte d'appello e la relativa statuizione, per quanto appena osservato, non merita censura.
Da ultimo, va rilevato che, nella memoria datata 2 ottobre 2002, depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 378 c.p.c, la ricorrente ha notevolmente ampliato la portata delle censure formulate nel ricorso e, per la prima volta, ha prospettato un motivo di censura del tutto nuovo, dolendosi del fatto che la corte d'appello non abbia rilevato una pretesa causa di nullità da cui sarebbero affette le più volte menzionate clausole compromissorie;
nullità che deriverebbe dalla illiceità dei contratti cui esse accedono e sarebbe conseguente alla violazione dell'art. 12 della legge n 475 del 1968 (che impone di far coincidere titolarità e gestione delle farmacie). La novità del rilievo lo rende però del tutto inammissibile, essendo ben noto che i motivi di ricorso per cassazione debbono essere compiutamente esposti nel ricorso medesimo e non nella successiva memoria, la quale non è idonea ad ampliare o integrare il contenuto dell'originario motivo d'impugnazione e neppure a specificare il motivo dedotto in maniera vaga ed indeterminata (cfr., tra le tante, Cass. 15505 del 2000, Cass. 15112 del 2000 e Cass. 8373 del 1997). Nè certo varrebbe obiettare che, trattandosi di un preteso vizio di nullità, esso sarebbe comunque rilevabile d'ufficio: la rilevabilità d'ufficio di una nullità, infatti, deve coordinarsi con i principi generali del processo, per cui il rilievo ex officio resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita sulla questione ovvero della definizione implicita della stessa (cfr., tra molte, Cass. 194 del 2002). Il ricorso deve essere dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte anche in questo grado del giudizio. Spese che si liquidano in complessivi euro 6.100 (seimilacento), di cui euro 6.000 (seimila) per onorari.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.100 (seimilacento), di cui euro 6.000 (seimila) per onorari. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003