Sentenza 22 settembre 1994
Massime • 3
La conversione della pena pecuniaria può aver luogo, una volta accertata l'insolvenza del condannato, solo dopo il materiale reperimento di costui: evento, questo, cui è subordinata l'intera esecuzione.
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prescritta per il giudizio pretorile dall'art. 555, comma primo lett. C), cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto a pena di decadenza. Infatti, poiché l'osservanza di tale disposizione non attiene ne' all'intervento dell'imputato ne' alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità sancita dal comma secondo dell'art. 555 citato non può classificarsi tra quelle di ordine generale ex art. 178 lett. C), bensì tra quelle relative, ex art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo stesso codice, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
In materia di conversione della pena pecuniaria, la competenza territoriale spetta al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, in forza dell'art. 107 della legge n. 689 del 1981 che, essendo norma speciale, deroga alla regola generale indicata nell'art. 677 comma secondo cod. proc. pen., stante la clausola di salvezza contenuta in quest' ultima disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1994, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1994 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera.
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
data 22/3/1534 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1 PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Presidente N. 3801 Dott. Lorenz Chines
1. Dott. Turqut Jewell. Consigliere
2. >>> Fromaso Sab.tini REGISTRO GENERALE
N. 16797/94 3. >>> Stefow Camp
4. » MI finoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procundon Salle Repubblic presse in Tac bunke Si S. Maria C.r. avverso l'ordinanz in it- 9/5/1954 fee stat
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dr. Fen IC AN
Sentita la relazione fatta dal Consigliere JA F. S- bilini
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede (~
A. Spinosi Roma
S. Maria Capua Vetere applicava a Franca Fenderico,
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 4.000.000 di multa.
Divenuta irrevocabile la condanna, e rimasti infruttuosi il precetto di pagamento della multa ed il consecutivo pignoramento, il p.m. presso il predetto Tribunale chiedeva al magistrato di
sorveglianza della stessa sede di procedere alla conversione della pena pecuniaria.
Con ordinanza del 9 maggio 1994, detto magistrato,
la irreperibilità della condannata,stante dichiarava la propria incompetenza, e disponeva la restituzione degli atti allo stesso ufficio del pubblico ministero.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il p.m., deducendo la violazione dell'art. 660 c.p.p.
Afferma che, in materia, vanno tenute distinte le impossibilità di esazione della penadue fasi della pecuniaria e della effettiva insolvibilità del
condannato : 'di competenza, la prima, del p.m., e '
l'altra, del magistrato di sorveglianza.
E poiché l'impossibilità della esazione era stata
dall'esito negativo del nella specie accertata
k e del pignoramento, il precetto di pagamento
1 ricorrente aveva esaurito la propria competenza, e
legittimamente aveva richiesto conversione alla magistrato di sorveglianza del luogo in cui era stata pronunciata la condanna, in applicazione del criterio residuale, di cui al secondo comma dell'art. 677 c.p.p.
Osserva la Corte che quest'ultima affermazione si 62con gli artt. e 107 legge 24 pone in contrasto novembre 1981 n. 689, quali , in materia di sostitutive, attribuiscono applicazione di sanzioni la relativa competenza territoriale al giudice del
: trattasi di luogo di residenza del condannato derogano alla norme speciali , le quali, come tali,
regola generale , indicata nell'art. 677 comma 2
c.p.p., stante la clausola di salvezza, in essa contenuta come questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare (sentenze 15 gennaio 1993.pm. in c. Jankovic;
23 febbraio 1993, p.m. in c. Savic).
Nella specie, la violazione del menzionato art. 677
comma 2, nella quale è incorso il p.m. nell'avanzare
richiesta di conversione della comminata pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza di S. Maria
C.V. tuttavia in considerazione non già " viene autonomament e, ma solo quale conseguenza della violazione dell'altra e pregiudiziale regola, per la quale la conversione della pena pecuniaria può aver luogo, una volta accertata l'insolvenza del condannato, il materiale reperimento di solo dopo costui, evento, questo, cui è subordinata l'intera esecuzione (Corte cost.28.5.1987 n. 208; Cass.13
gennaio 1992, Urbanovic).
Come, infatti, alla esecuzione della pena detentiva può effettivamente procedersi solo dopo che il condannato sia stato rintracciato, allo stesso modo l'applicazione della libertà
controllata, nella quale si debba convertire una pena pecuniaria non pagata, non può che avvenire dopo il rintraccio del debitore.
E' vero, come sottolinea il ricorrente, che il secondo comma dell'art. 660 c.p.p. distingue tra impossibilità di esazione della pena pecuniaria ed condannato, e,effettiva insolvibilità del tuttavia, non è men vero, alla stregua di quanto sopra osservato, che quest'ultimo accertamento, attribuito dalla legge al magistrato di sorveglianza, può essere compiuto solo dopo il rintraccio del debitore : cui
deve provvedere il p.m. a norma dell'art. 655 comma
3 Rettamente, pertanto, il magistrato di sorveglianza ha, nella specie, disposto la restituzione degli atti al p.m.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Roma, 22 settembre 1994.
Il Presidente Il Consigliere est.
Franco Matic
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 27 OTT 1994
Laura Ferrari IL COLLA CAATURE DI CANCELLERIA
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 c.p.p.