Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1994, n. 3801
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Sentenza 22 settembre 1994

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La conversione della pena pecuniaria può aver luogo, una volta accertata l'insolvenza del condannato, solo dopo il materiale reperimento di costui: evento, questo, cui è subordinata l'intera esecuzione.

La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prescritta per il giudizio pretorile dall'art. 555, comma primo lett. C), cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto a pena di decadenza. Infatti, poiché l'osservanza di tale disposizione non attiene ne' all'intervento dell'imputato ne' alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità sancita dal comma secondo dell'art. 555 citato non può classificarsi tra quelle di ordine generale ex art. 178 lett. C), bensì tra quelle relative, ex art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo stesso codice, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

In materia di conversione della pena pecuniaria, la competenza territoriale spetta al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, in forza dell'art. 107 della legge n. 689 del 1981 che, essendo norma speciale, deroga alla regola generale indicata nell'art. 677 comma secondo cod. proc. pen., stante la clausola di salvezza contenuta in quest' ultima disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1994, n. 3801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3801
    Data del deposito : 22 settembre 1994

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