Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 130
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    Il provvedimento di annullamento è stato ritenuto tardivo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto emesso dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio della ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Le spese nei confronti della SAPNA sono state compensate, in quanto l'avviso di accertamento prodromico alla cartella risultava legittimamente notificato, e le cause dell'annullamento del tributo si sono verificate successivamente a tale notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 130
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 130
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo