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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16197/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210040497114 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22491/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto in giudizio la S.A.P.NA. - SISTEMA AMBIENTE
PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. PER IL COMUNE DI POZZUOLI e l'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE impugnando le cartella di pagamento, in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data
25 giugno 2025, avente ad oggetto Ta.R.S.U., Addizionale Provinciale, Quota Provinciale, interessi e sanzioni per gli anni d'imposta 2011 e 2012, dell'importo complessivo di €. 4.877,85 deceducendo, a fondamento del ricorso, una pluralità di motivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo che il provvedimento impugnato era stato annullato in sede di autotutela e chiedeva,in ragione di ciò, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze in atti e del provvedimento di annullamento dell'atto impugnato sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto il provvedimento di annullamento dalla medesima adottato si configura tardivo essendo avvenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio della ricorrente. Devono essere compensate nei confronti della Sapna in quanto l'avviso di accertamente,prodromico alla gravata cartella, risulta legittimamente notificato essendosi verificate le cause, alla base dell'annullamento del tributo, successivamente alla notifica di tale atto.
P.Q.M.
La corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00,oltre IVA, CPA e contributo unificato, da corrispondersi a favore del difensore dichiaratosi antistatatario, in atti nominato.
Compensa le spese nei confronti della SAPNA.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16197/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210040497114 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22491/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto in giudizio la S.A.P.NA. - SISTEMA AMBIENTE
PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. PER IL COMUNE DI POZZUOLI e l'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE impugnando le cartella di pagamento, in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data
25 giugno 2025, avente ad oggetto Ta.R.S.U., Addizionale Provinciale, Quota Provinciale, interessi e sanzioni per gli anni d'imposta 2011 e 2012, dell'importo complessivo di €. 4.877,85 deceducendo, a fondamento del ricorso, una pluralità di motivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo che il provvedimento impugnato era stato annullato in sede di autotutela e chiedeva,in ragione di ciò, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze in atti e del provvedimento di annullamento dell'atto impugnato sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto il provvedimento di annullamento dalla medesima adottato si configura tardivo essendo avvenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio della ricorrente. Devono essere compensate nei confronti della Sapna in quanto l'avviso di accertamente,prodromico alla gravata cartella, risulta legittimamente notificato essendosi verificate le cause, alla base dell'annullamento del tributo, successivamente alla notifica di tale atto.
P.Q.M.
La corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00,oltre IVA, CPA e contributo unificato, da corrispondersi a favore del difensore dichiaratosi antistatatario, in atti nominato.
Compensa le spese nei confronti della SAPNA.