CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha prospettato il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4504 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 27 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di GI IC - collaboratore di giustizia, attualmente in detenzione domiciliare in località protetta, nota al Servizio Centrale di protezione, in espiazione pena a scadere il 30 settembre 2044 - tesa a conseguire la liberazione condizionale. A ragione della decisione il Tribunale - a fronte di un'istanza, che aveva evidenziato che il condannato aveva prestato collaborazione con la giustizia da oltre dieci anni, che la sua posizione non contemplava collegamenti con la criminalità e che svolgeva attività di volontariato presso la Caritas - ha rilevato, in contrario, la persistenza di pericolosità sociale, il lontano fine pena e l'assenza di adeguate iniziative risarcitorie e riparatorie;
per tale via ha ritenuto non raggiunta la dimostrazione del completamento in modo affidante del percorso inerente al suo ravvedimento. 2. Avverso l'ordinanza ricorre IC, a mezzo del difensore di fiducia, e affida le proprie doglianze a un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991, nonché il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze documentali acquisite. Il Tribunale di sorveglianza ha adottato argomentazioni non corrispondenti ai parametri valutativi da utilizzare per la retta decisione in tema di concessione della liberazione condizionale a soggetto collaboratore di giustizia, dovendo il disposto di cui all'art. 176 cod. pen. essere armonizzato con la specifica disposizione di cui all'art. 16-nonies cit., che prevede espressamente la possibilità di concedere la liberazione condizionale anche in deroga alle disposizioni relative ai limiti di pena stabiliti dall'art. 176 cit. Nel caso in esame - segnala la difesa - era risultato che IC aveva prestato un'importante collaborazione, aveva percorso la strada del ravvedimento, non aveva mantenuto collegamenti con la criminalità organizzata e aveva espiato la frazione di pena necessaria per accedere alla liberazione condizionale, sicché avrebbe dovuto concludersi che, nel suo caso, sussistevano tutti i requisiti per la concessione della liberazione condizionale, ivi incluso il criterio della gradualità, avendo egli già conseguito i permessi premio e la detenzione domiciliare. In tale quadro, secondo il ricorrente, l'affermazione del Tribunale in merito alla persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale del condannato e alla conseguente probabilità della reiterazione dei reati si rivela illogica, siccome formulata sulla scorta di elementi generici. Lamenta, inoltre, l'enfatizzazione dell'assenza d'iniziative riparatorie, con riferimento alle quali la difesa fa carico al 2 Tribunale di non aver tenuto nel dovuto conto la disciplina derogatoria operante per i collaboratori di giustizia, in relazione a cui la riparazione e il risarcimento dei danni non costituiscono presupposto necessario per l'applicazione dell'istituto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata in data 19 dicembre 2022, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato. 2. Non è superfluo premettere come, in tema di liberazione condizionale, l'evoluzione giurisprudenziale dì questa Corte è nel senso che - pur essendo il presupposto del "ravvedimento" un elemento di difficile verifica, in quanto legato al mondo interiore del soggetto condannato - esso vada inteso quale riscatto morale del reo, colto da una valutazione globale della personalità del condannato che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico. Occorre cioè cogliere un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, un'azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere il loro perdono e la loro solidarietà umana;
aspetto, quest'ultimo, che non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366; Sez. 1 n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez.1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183). 3. Tanto premesso nessuna erroneità né illogicità è dunque riscontrabile nella motivazione dell'impugnata ordinanza, la quale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, effettuando una valutazione per la quale occorre un completamento del percorso trattamentale che conferisca certezza alla ipotesi di ravvedimento prospettata, certezza che il Tribunale di Sorveglianza ha, allo stato, escluso di poter ravvisare, a tal fine valorizzando il curriculum criminale 3 del condannato (che vanta ben trenta precedenti iscritti nel casellario giudiziale, uno dei quali concernente la condotta per associazione per delinquere di stampo mafioso e trentanove reati fine) e il lontano fine pena (nel settembre del 2044). Con riferimento, poi, al concreto modo del condannato di comportarsi in merito, fra l'altro, a iniziative riparatorie, socialmente utili o di volontariato, e all'attività lavorativa, il giudice specializzato ha rilevato che emergeva poco dalla nota del Servizio Centrale di protezione in data 1 marzo 2022, avendo essa esposto che l'istante aveva serbato regolare condotta, senza dare adito a rilievi, nel rispetto del piano di protezione, che si era dedicato ad attività di volontariato, ma lavorava per brevi e saltuari periodi. Il ricorrente fonda la sua doglianza sulla condotta regolare tenuta nel corso dell'espiazione, quale prova certa del ravvedimento: tuttavia, questa argomentazione sovrappone i presupposti della istanza con le prove del ravvedimento, mentre l'ordinamento ha inteso la prova del ravvedimento in una prospettiva più ampia e correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha sottolineato che il ravvedimento postula una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta, abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo;
il Tribunale di Sorveglianza aveva concluso che difettavano elementi positivi da cui dedurre un reale processo di revisione critica della devianza, che correttamente andava ricercato nel comportamento tenuto dal ricorrente stesso nelle varie manifestazioni della sua vita, nonché nella volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse dimostrato per i valori etici e sociali, dalle prove di altruismo e di solidarietà nonché dall'interesse dimostrato per le vittime dei reati commessi (elementi ai quali il ricorrente non fa adeguato cenno). Parimenti va precisato che non sussiste alcuna contraddittorietà nel percorso argomentativo del Tribunale che correttamente non ha attribuito automatica valenza di ravvedimento alla corretta e ampia collaborazione con la giustizia. Se è ben vero che con l'art. 16-nonies del D.L. n° 8/1991 la liberazione condizionale diviene uno dei percorsi più agevolmente accessibili per i collaboratori di giustizia, cui si prospetta, come unico presupposto formale di ammissibilità, l'avvenuta espiazione di una parte della pena (un quarto della pena in caso di condanna alla reclusione o dieci anni di pena espiata in caso di condanna all'ergastolo), tuttavia, la concedibilità del beneficio non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato: in altri termini, pur se 4 la richiesta provenga da persona ammessa a speciale programma di protezione, « il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione» (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886). Il ricorrente ha opposto una censura di presunta illogicità del giudizio negativo espresso, rispetto al riconoscimento di una rilevante collaborazione nei procedimenti penali e al riconoscimento dell'adesione all'attività di trattamento: ma, così ragionando, all'infuori di una generica adesione alle regole espiative, verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe pervenire all'aberrante conclusione secondo cui, trattandosi di soggetto sottoposto a programma di protezione, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice (Sez. 1, n. 5753 del 31.01.1997, Correale). Dunque, correttamente il Tribunale si è mosso nell'alveo del principio secondo cui, anche per il soggetto ammesso allo speciale programma di protezione, il ravvedimento non può identificarsi tout court con il pentimento o il riconoscimento dei propri errori. 4. Deve, sotto altro profilo, evidenziarsi come il Tribunale - diversamente da quanto lamentato nel ricorso - ha tenuto altresì conto del fatto che il Procuratore Nazionale Antimafia aveva confermato la regolare condotta serbata dal IC in occasione della fruizione del permesso premio e della detenzione domiciliare e ribadito l'irrevocabilità della scelta di rescissione dei collegamenti con la criminalità. E, ciò nonostante, secondo i giudici di sorveglianza - sulla premessa che la collaborazione costituisce il punto di partenza per addivenire a tutti i benefici non solo penitenziari e che il ritenuto avvio del percorso di ravvedimento era stato già valutato per la concessione della detenzione domiciliare - non erano, allo stato, sussistenti elementi qualificati, tali da far escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione da parte del condannato di comportamenti illeciti;
nulla, del resto, emergendo in ordine alla concreta disponibilità del condannato a fornire alle vittime dei gravi reati commessi ogni possibile assistenza, con condotte anche lato sensu riparatorie, ovvero a prestare concreta e duratura attività lavorativa, elementi invece 5 considerati, nella situazione concreta, necessari per giungere all'accertamento del sicuro ravvedimento del condannato. Di conseguenza, è vero che - come non manca di sottolineare il ricorrente - l'art. 16-nonies cit., nel prevedere che la liberazione condizionale possa essere riconosciuta al collaboratore anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen., si riferisce, non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen., che subordina la concessione della liberazione condizionale (ordinaria) all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141), ma è del parti assodato che «Ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato» (Sez. 1 n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321). In tale cornice, la valutazione compiuta dal Tribunale si profila congrua anche sotto tale aspetto, laddove si è posto in risalto che il condannato, pur in un quadro di proficua collaborazione e regolarità di condotta detentiva inframuraria e, poi, extramuraria, non ha dato segnali tangibili in ordine all'effettuazione di qualsivoglia tipo di attività di natura quanto meno riparatoria nei riguardi delle persone offese dai reati, non è pervenuto ancora al conseguimento di una stabile attività lavorativa e, in definitiva, non ha mostrato un profilo personologico tale da autorizzare i giudici specializzati a formulare, allo stato, una solida prognosi inerente all'esclusione di ogni sua residua pericolosità sociale, con il correlativo, concreto rischio di recidiva, in tal senso non essendo emersa la prova del suo pieno ravvedimento, prova invece da acquisirsi necessariamente all'esito del percorso rieducativo che possa dirsi contrassegnato da una rassicurante emenda. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6 Il Presidente Il Consigliere estensore Così deciso il 13 gennaio 2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha prospettato il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4504 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 27 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di GI IC - collaboratore di giustizia, attualmente in detenzione domiciliare in località protetta, nota al Servizio Centrale di protezione, in espiazione pena a scadere il 30 settembre 2044 - tesa a conseguire la liberazione condizionale. A ragione della decisione il Tribunale - a fronte di un'istanza, che aveva evidenziato che il condannato aveva prestato collaborazione con la giustizia da oltre dieci anni, che la sua posizione non contemplava collegamenti con la criminalità e che svolgeva attività di volontariato presso la Caritas - ha rilevato, in contrario, la persistenza di pericolosità sociale, il lontano fine pena e l'assenza di adeguate iniziative risarcitorie e riparatorie;
per tale via ha ritenuto non raggiunta la dimostrazione del completamento in modo affidante del percorso inerente al suo ravvedimento. 2. Avverso l'ordinanza ricorre IC, a mezzo del difensore di fiducia, e affida le proprie doglianze a un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991, nonché il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze documentali acquisite. Il Tribunale di sorveglianza ha adottato argomentazioni non corrispondenti ai parametri valutativi da utilizzare per la retta decisione in tema di concessione della liberazione condizionale a soggetto collaboratore di giustizia, dovendo il disposto di cui all'art. 176 cod. pen. essere armonizzato con la specifica disposizione di cui all'art. 16-nonies cit., che prevede espressamente la possibilità di concedere la liberazione condizionale anche in deroga alle disposizioni relative ai limiti di pena stabiliti dall'art. 176 cit. Nel caso in esame - segnala la difesa - era risultato che IC aveva prestato un'importante collaborazione, aveva percorso la strada del ravvedimento, non aveva mantenuto collegamenti con la criminalità organizzata e aveva espiato la frazione di pena necessaria per accedere alla liberazione condizionale, sicché avrebbe dovuto concludersi che, nel suo caso, sussistevano tutti i requisiti per la concessione della liberazione condizionale, ivi incluso il criterio della gradualità, avendo egli già conseguito i permessi premio e la detenzione domiciliare. In tale quadro, secondo il ricorrente, l'affermazione del Tribunale in merito alla persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale del condannato e alla conseguente probabilità della reiterazione dei reati si rivela illogica, siccome formulata sulla scorta di elementi generici. Lamenta, inoltre, l'enfatizzazione dell'assenza d'iniziative riparatorie, con riferimento alle quali la difesa fa carico al 2 Tribunale di non aver tenuto nel dovuto conto la disciplina derogatoria operante per i collaboratori di giustizia, in relazione a cui la riparazione e il risarcimento dei danni non costituiscono presupposto necessario per l'applicazione dell'istituto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata in data 19 dicembre 2022, ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato. 2. Non è superfluo premettere come, in tema di liberazione condizionale, l'evoluzione giurisprudenziale dì questa Corte è nel senso che - pur essendo il presupposto del "ravvedimento" un elemento di difficile verifica, in quanto legato al mondo interiore del soggetto condannato - esso vada inteso quale riscatto morale del reo, colto da una valutazione globale della personalità del condannato che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico. Occorre cioè cogliere un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, un'azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere il loro perdono e la loro solidarietà umana;
aspetto, quest'ultimo, che non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366; Sez. 1 n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez.1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183). 3. Tanto premesso nessuna erroneità né illogicità è dunque riscontrabile nella motivazione dell'impugnata ordinanza, la quale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, effettuando una valutazione per la quale occorre un completamento del percorso trattamentale che conferisca certezza alla ipotesi di ravvedimento prospettata, certezza che il Tribunale di Sorveglianza ha, allo stato, escluso di poter ravvisare, a tal fine valorizzando il curriculum criminale 3 del condannato (che vanta ben trenta precedenti iscritti nel casellario giudiziale, uno dei quali concernente la condotta per associazione per delinquere di stampo mafioso e trentanove reati fine) e il lontano fine pena (nel settembre del 2044). Con riferimento, poi, al concreto modo del condannato di comportarsi in merito, fra l'altro, a iniziative riparatorie, socialmente utili o di volontariato, e all'attività lavorativa, il giudice specializzato ha rilevato che emergeva poco dalla nota del Servizio Centrale di protezione in data 1 marzo 2022, avendo essa esposto che l'istante aveva serbato regolare condotta, senza dare adito a rilievi, nel rispetto del piano di protezione, che si era dedicato ad attività di volontariato, ma lavorava per brevi e saltuari periodi. Il ricorrente fonda la sua doglianza sulla condotta regolare tenuta nel corso dell'espiazione, quale prova certa del ravvedimento: tuttavia, questa argomentazione sovrappone i presupposti della istanza con le prove del ravvedimento, mentre l'ordinamento ha inteso la prova del ravvedimento in una prospettiva più ampia e correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha sottolineato che il ravvedimento postula una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta, abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo;
il Tribunale di Sorveglianza aveva concluso che difettavano elementi positivi da cui dedurre un reale processo di revisione critica della devianza, che correttamente andava ricercato nel comportamento tenuto dal ricorrente stesso nelle varie manifestazioni della sua vita, nonché nella volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse dimostrato per i valori etici e sociali, dalle prove di altruismo e di solidarietà nonché dall'interesse dimostrato per le vittime dei reati commessi (elementi ai quali il ricorrente non fa adeguato cenno). Parimenti va precisato che non sussiste alcuna contraddittorietà nel percorso argomentativo del Tribunale che correttamente non ha attribuito automatica valenza di ravvedimento alla corretta e ampia collaborazione con la giustizia. Se è ben vero che con l'art. 16-nonies del D.L. n° 8/1991 la liberazione condizionale diviene uno dei percorsi più agevolmente accessibili per i collaboratori di giustizia, cui si prospetta, come unico presupposto formale di ammissibilità, l'avvenuta espiazione di una parte della pena (un quarto della pena in caso di condanna alla reclusione o dieci anni di pena espiata in caso di condanna all'ergastolo), tuttavia, la concedibilità del beneficio non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato: in altri termini, pur se 4 la richiesta provenga da persona ammessa a speciale programma di protezione, « il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione» (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886). Il ricorrente ha opposto una censura di presunta illogicità del giudizio negativo espresso, rispetto al riconoscimento di una rilevante collaborazione nei procedimenti penali e al riconoscimento dell'adesione all'attività di trattamento: ma, così ragionando, all'infuori di una generica adesione alle regole espiative, verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe pervenire all'aberrante conclusione secondo cui, trattandosi di soggetto sottoposto a programma di protezione, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice (Sez. 1, n. 5753 del 31.01.1997, Correale). Dunque, correttamente il Tribunale si è mosso nell'alveo del principio secondo cui, anche per il soggetto ammesso allo speciale programma di protezione, il ravvedimento non può identificarsi tout court con il pentimento o il riconoscimento dei propri errori. 4. Deve, sotto altro profilo, evidenziarsi come il Tribunale - diversamente da quanto lamentato nel ricorso - ha tenuto altresì conto del fatto che il Procuratore Nazionale Antimafia aveva confermato la regolare condotta serbata dal IC in occasione della fruizione del permesso premio e della detenzione domiciliare e ribadito l'irrevocabilità della scelta di rescissione dei collegamenti con la criminalità. E, ciò nonostante, secondo i giudici di sorveglianza - sulla premessa che la collaborazione costituisce il punto di partenza per addivenire a tutti i benefici non solo penitenziari e che il ritenuto avvio del percorso di ravvedimento era stato già valutato per la concessione della detenzione domiciliare - non erano, allo stato, sussistenti elementi qualificati, tali da far escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione da parte del condannato di comportamenti illeciti;
nulla, del resto, emergendo in ordine alla concreta disponibilità del condannato a fornire alle vittime dei gravi reati commessi ogni possibile assistenza, con condotte anche lato sensu riparatorie, ovvero a prestare concreta e duratura attività lavorativa, elementi invece 5 considerati, nella situazione concreta, necessari per giungere all'accertamento del sicuro ravvedimento del condannato. Di conseguenza, è vero che - come non manca di sottolineare il ricorrente - l'art. 16-nonies cit., nel prevedere che la liberazione condizionale possa essere riconosciuta al collaboratore anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen., si riferisce, non solo ai limiti di pena, espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen., che subordina la concessione della liberazione condizionale (ordinaria) all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141), ma è del parti assodato che «Ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato» (Sez. 1 n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321). In tale cornice, la valutazione compiuta dal Tribunale si profila congrua anche sotto tale aspetto, laddove si è posto in risalto che il condannato, pur in un quadro di proficua collaborazione e regolarità di condotta detentiva inframuraria e, poi, extramuraria, non ha dato segnali tangibili in ordine all'effettuazione di qualsivoglia tipo di attività di natura quanto meno riparatoria nei riguardi delle persone offese dai reati, non è pervenuto ancora al conseguimento di una stabile attività lavorativa e, in definitiva, non ha mostrato un profilo personologico tale da autorizzare i giudici specializzati a formulare, allo stato, una solida prognosi inerente all'esclusione di ogni sua residua pericolosità sociale, con il correlativo, concreto rischio di recidiva, in tal senso non essendo emersa la prova del suo pieno ravvedimento, prova invece da acquisirsi necessariamente all'esito del percorso rieducativo che possa dirsi contrassegnato da una rassicurante emenda. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6 Il Presidente Il Consigliere estensore Così deciso il 13 gennaio 2023