Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18212 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM A DI8212 / 02 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15801/00 Cron. 42916 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.30/09/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: VE PE, FESTA MARIA, FESTA ANTONIO, (quali eredi di IO NG), domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
2002 3788 controricorrente -1-
contro
ISTITUTOI.N.P.S. NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato diavverso la sentenza n. 2799/99 del Tribunale NAPOLI, depositata il 23/07/99 R.G.N. 44986/94; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, inammissibilità del ricorso nei confronti dell'I.N.P.S. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, pronunciando CC Augeling sull'appello d a page rata (i cui eredi ricorrono ora per cassazione) riteneva, relativamente ai ratei di prestazione assistenziale ad essa dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la statuizione pretorile di reiezione della domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, ritenendo decorso il termine entro il quale la pretesa doveva esser fatta valere. Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, è stato notificato al Ministero e all'INPS. Il primo resiste con controricorso, mentre il secondo ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non censurata in parte qua dal ricorrente, l'INPS non ha assunto qualità di parte nel pregresso grado di merito. Il difetto di questa qualità determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, costituendo ius receptum il principio della necessaria coincidenza fra legittimazione, anche passiva, alla impugnazione ed assunzione della ripetuta qualità nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (vedi, tra le numerose altre conformi, Cass. 10 ottobre 1999 n.10894, 27 febbraio 1998 n.2201, 27 febbraio 1997 n.1752, 27 agosto 1996 n.8750). Poiché l'INPS si è limitato a depositare la procura speciale, senza svolgere attività difensiva, non vi è luogo a condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali a suo favore. 3 Ciò posto, si osserva che, con l'unico motivo di ricorso, la parte privata, denunciando la violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., assume che nel caso di specie opera 의 non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, com di nadala dag Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni seguenti. - come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più Premesso che recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione previdenziale o assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul unt primo rateo, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale riguarda ratei corrisposti tardivamente in data 30 giugno dal ricorso e de 1987 (così come risulta pag. 3 della sentenza impugnata). Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412, il cui art.16, comma sesto, ha introdotto il regime di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori medesimi in caso di suo tardivo pagamento, operando la norma anzidetta solamente per i ratei maturati dal 31 dicembre 1991 in poi. Ciò precisato, è da considerare che la disciplina applicabile ai crediti per ratei di prestazione anteriori al 31 dicembre 1991 è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, a mente delle 4 quali gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento anche in ordine alla sola parte residua del credito- del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., a meno che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti (vedi Cass. sez.un. 25 luglio 2002 n.10955, Cass. 26 luglio 2000 n.9825). Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento nei confronti del Ministero, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato -sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite della S. C. nella già citata sentenza n.10955 del 2002) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero- se rispetto ai ratei oggetto di controversia, si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio - designato nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro (vedi Cass. sez.un. 28 settembre 2000 n.1044) - si rimette 5 anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione tra la parte privata e il Ministero dell'Interno.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 30 settembre 2002 Entreвим писин IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE ESENTE DA OS , IL CANCELLIERE Depositate in Encelleria REGISTRO, E DA OGNI OP A. TASSE DIRITTO AI SEM DELLART D 2001 2002 IL CANCELLIERE 6