Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
La rilevanza a fini penali dell'affinità in grado omologo a quello parentale è testualmente circoscritta dalla legge, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, e non si estende agli zii e nipoti, sicchè, non rileva, ai fini della scriminante di cui all'art. 384, comma primo cod. pen., il rapporto di affinità che lega un coniuge al nipote dell'altro coniuge. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).
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- 1. Nemo tenetur alterum detegere. L’identificazione del beneficiario del comportamento conforme a fattispecie nei delitti contro l’attività giudiziaria a valle delle…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 luglio 2023
Abstract Il contributo nasce dalle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel corpo di una recente sentenza relativa alla previsione con cui l'art. 384 comma 1 c.p. prevede la non punibilità di alcune condotte di reato contro l'amministrazione della giustizia qualora commesse con lo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Secondo l'autore, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite possa apparire corretta da un punto di vista sociale, essa non ha correttamente identificato la natura della causa di esclusione della responsabilità prevista dalla norma sopra menzionata ed è andata oltre la …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite e l’estensione dell’art. 384 comma 1 c.p. al convivente more uxorio tra istanze rigoristiche e rischi di applicazione erga omnesFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 15/10/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1318
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 13730/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XO BE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 06/02/2008 dalla Corte di Appello di Venezia;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza pronunciata il 20.10.2003 il Tribunale di Padova ha condannato BE XO alla pena di tre mesi di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale, perché il 12.11.2001 aiutava il minore OL MI (17 anni) a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, essendo evaso cinque giorni prima dalla comunità presso cui era sottoposto alla misura cautelare domiciliare applicatagli dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. In particolare, per quel che si evince dalla sentenza di appello oggi impugnata, l'operante maresciallo dei Carabinieri Soldano - recatosi la mattina del 12.11.2001 (ore 9.00 circa) presso l'abitazione dello XO per eseguirvi perquisizione domiciliare relativa ad indagini per reati contro il patrimonio - soltanto dopo aver bussato e suonato ripetutamente il campanello dell'abitazione ed avvertendo rumori e trambusto provenienti dall'interno della stessa riusciva ad accedere in casa dello XO, che si decideva ad aprire la porta d'ingresso, giustificando il ritardo col fatto di star dormendo. Nell'eseguire l'incombente investigativo il sottufficiale trovava nascosto in un armadio della seconda camera della piccola abitazione (cucina, bagno e due stanze) il ricercato MI nascosto in un armadio.
Adita dall'impugnazione dello XO, la Corte di Appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione di condanna di primo grado, giudicando destituite di fondamento la tesi difensiva dell'imputato (di aver ignorato, essendo andato a dormire molto presto la sera prima, la presenza in casa sua di MI OL IP della moglie convivente MI VI, in quel momento assente da casa) ed il subordinato assunto della sua non punibilità ex art. 384 c.p., per avere comunque agito in favore di un prossimo congiunto (atteso il vincolo parentale con il minore ricercato).
Z- Avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i tre motivi di censura di seguito riassunti per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
1. Violazione dell'art. 384 c.p.. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, MI OL non è il IP ex sorore della semplice convivente dell'imputato, ma della sua effettiva consorte VI MI sposata nel 1995 (come da allegata copia dell'atto di matrimonio). Ne discende che il MI deve considerarsi - secondo l'elencazione offertane dall'art. 307 c.p., comma 4 - un "prossimo congiunto" (IP) dell'imputato, al quale deve applicarsi (nella subordinata ritenuta sussistenza del contestato delitto di favoreggiamento personale) la causa esimente prevista dall'art. 384 c.p., misconosciuta dalla sentenza impugnata.
2. Violazione degli artt. 190, 495 e 603 c.p.p., (anche in relazione all'art. 507 c.p.p.) per mancata assunzione di una prova decisiva. I giudici di appello veneti hanno confermato l'ordinanza del Tribunale di Padova reiettiva dell'istanza della difesa ex art. 507 c.p.p., di assunzione della testimonianza di MI OL,
respingendo la corrispondente richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria. La nozione di prova "nuova" contemplata dall'art.507 c.p.p., non equivale a prova sopravvenuta o scoperta dopo lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale, ma a "prova non disposta precedentemente, giacché altrimenti l'iniziativa riconosciuta al giudice risulterebbe nella stragrande maggioranza dei casi preclusa " (così testualmente il ricorso). Il decisivo valore, surrogante l'assoluta necessità di acquisire la prova ai sensi degli artt. 190 e 507 c.p.p., della deposizione testimoniale del MI è palese, ad avviso del ricorrente, il MI essendo "l'unico soggetto presente nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e consapevole dell'accadimento dei fatti oltre al sig. XO e al maresciallo OL.
3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in relazione agli argomenti con cui la Corte territoriale ha rigettato i due primi motivi di appello, integrati dall'invocata assunzione della deposizione di MI OL mediante l'istituto della rinnovazione istruttoria parziale di cui all'art. 603 c.p.p., e dalla invocata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.. 3.- Il ricorso di BE XO non può trovare accoglimento per l'infondatezza dei delineati rilievi critici (che lambiscono i contorni della inammissibilità).
A. La genericità che sembra connotare tutte e tre le configurate censure, laddove ripropongono motivi di appello già vagliati dalla Corte territoriale e disattesi in virtù di congrue e logiche argomentazioni, diviene manifesta con l'enunciazione del terzo motivo di ricorso. Lo stesso si traduce - infatti - nella autoreferenziale e ultronea riconversione, sotto la specie di un'ipotizzata illogicità motivazionale, dei due anteriori motivi di ricorso. B. Il primo motivo di ricorso afferente alla pretesa erronea disapplicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., è destituito di giuridico pregio, indifferente e irrilevante mostrandosi la circostanza che la zia del beneficiario del favoreggiamento personale ascritto all'imputato (il minore MI) sia la moglie e non la sola convivente more uxorio dello XO. In vero all'imputato non può essere riconosciuta la qualità di prossimo congiunto del soggetto aiutato a sottrarsi alle ricerche apprezzabile per gli effetti di cui all'art. 384 c.p., poiché il rapporto intercorrente tra lo XO e il IP di sua moglie è un rapporto non di parentela ma di semplice affinità, alla stregua delle generali nozioni definitorie dettate dagli artt. 74 e 78 c.c.. Di conseguenza la condotta favoreggiatrice del prevenuto non è scriminata ai sensi dell'art. 384 c.p., il rapporto di affinità che lega un coniuge al IP dell'altro coniuge essendo privo di rilevanza a fini penali alla stregua del disposto dell'art. 307 c.p., comma 4, che include nella categoria dei prossimi congiunti agli effetti della legge penale i rapporti di parentela diretta tra zio e IP (parenti di terzo grado), ma esclude il corrispondente rapporto di affinità con i loro rispettivi eventuali coniugi, perché la rilevanza a fini penali dell'affinità in grado omologo a quello parentale è testualmente circoscritta (oltre che al coniuge) ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, ma non anche agli zii ed ai nipoti. c. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso incentrato sull'iniziale rigetto (in primo grado) della richiesta di esame ex art. 507 c.p.p., del beneficiario dell'azione favoreggiatrice MI OL e - quanto alla sentenza impugnata - sulla mancata assunzione dell'incombente istruttorio ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. I giudici di appello hanno congruamente motivato la concludenza ed univocità probatorie dei dati circostanziali dell'episodio dimostrativi della penale responsabilità favoreggiatrice dello XO, evidenziando che all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria nella piccola abitazione dell'imputato vi era soltanto lo stesso con un bambino piccolo ed il minorenne evaso e che i rumori e il trambusto distintamente avvertiti dal maresciallo Soldano e protrattisi per alcuni minuti non trovano altra causa se non quella connessa al nascondimento del MI da parte dello XO per sottrarre il giovane alle ricerche della polizia giudiziaria. Quindi hanno coerentemente rilevato l'inconferenza e inutilità di un eventuale esame del MI, non senza rimarcare l'inconsistenza della delineata lesione del diritto alla prova dell'imputato ex art.495 c.p.p., osservando come l'esame del MI sia stato nel giudizio di primo grado richiesto soltanto con la sollecitazione al giudice di far uso dei poteri (discrezionali) di cui all'art. 507 c.p.p., ma non in limine litis, cioè in fase preliminare nel momento dell'indicazione delle richieste di prova ex art. 493 c.p.p.. È, del resto, appena il caso di ribadire che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale, idoneamente esclusa nel caso di specie dall'impugnata sentenza di appello, e che tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se (come si è messo in luce) correttamente motivata. Al rigetto dell'impugnazione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009