Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
3 0 REPUBBLICA ITALIANA 7 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -- -11 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION 3 SEZIONE SECONDA LIQUIDATIONE 1 COMPENSO CTU Composta dagli Ill.mi Si 0 - Presidente R.G.N. 9465/00 Dott. Mario SPA Cron. 2872 Consigliere COLARUSSO Dott. Vincenzo P. 430 --- Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO od.05/11/02 - Rel. Consigliere Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Г. ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: AS ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA --- - --- VALADIER 53, presso 10 studio dell'avvocato DARIO -- -1- MARTELLA, difeso dall'avvocato RAFFAELE MARZANO 11 giusta delega in atti;
1 ricorrente
contro
ZA SA;
intimato - ordinanz avverso la Sentensa n. 565/99 del Tribunale di COMO, depositata il 14/05/99;2002 ---- 1423 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso rigetto perchè infondato. -2- Svolgimento del processo Il dott. IO AS, nominato c.t.u. dal pretore di Como nel corso di un procedimento penale a carico di IN ES, dopo aver depositato la relazione peritale presentava istanza per la liquidazione del proprio compen- so che il detto pretore delenminava in misura inferiore a quella richiesta dal consulente. Il AS, quindi, proponeva opposizione al tribunale di Como a norma dell'articolo 11 della legge 319/1980. L'adito tribunale, con ordinanza 14/5/1999 pronunciata in sede civile, ri- gettava l'opposizione. La cassazione della detta ordinanza è stata chiesta dal AS con ricor- so affidato a due motivi. L'intimato IN ES non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio. Il ricorso in opposizione alla liquidazione del compenso operata dal giu- dice penale in favore del dott. IO AS - per l'attività professionale da quest'ultimo svolta quale c.t.u. nominato in un procedimento penale in- nanzi alla pretura di Como è stato strutturato nel rispetto delle formalità - degli atti del procedimento civile ed è stato indirizzato e presentato al tribu- nale di Como il quale ha deciso con ordinanza pronunciata in sede civile. Al riguardo nessuna eccezione è stata sollevata dal AS il quale nel ricorso per cassazione, proposto secondo i termini e le modalità del rite civile, non ha mosso alcuna censura sulla procedura seguita dal giudice del merito. In una fattispecie quale quella in esame è pregiudiziale, all'esame del merito, la soluzione del problema dell'eventuale vizio dell'ordinanza impu- gnata cmessa dal tribunale civile e non dal giudice penale e della rilevabilità di ufficio di tale vizio. In proposito questa Corte, con la sentenza 14/6/2000 n. 434 pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui avverso il provvedi- mento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato, a norma dell'articolo 1 comma 1, della legge 8 luglio 1900 n. 319 dal giudice penale che lo ha nominato, è propo- nibile opposizione, con le forme di cui all'articolo 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali alle quali ap- partiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto per l'esistenza di un rapporto di inscindibilità tra - questo procedimento e il processo penale dal quale deriva *
contro
- F'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale, ex secondo com a articolo 11 Costituzione, nelle forme e nei ter- mini previsti dal codice di procedure penale. Qualora però l'opposizione sia stata proposta con ricorso non indirizzato espressamente al giudice penale ed articolato secondo gli schemi del rito civile e degli atti introduttivi del giudizio civile e poi trattato senza alcuna obiezione da parte del ricorrente dal giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità - della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito. il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda deve cas- sare senza rinvio, ai sensi del terzo comma dell'articolo 382 c.p.c., l'ordinanza impugrata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essero proseguito. In conformità a tale indirizzo giurisprudenziale la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio in quanto il giudizio di opposizione al de- creto di liquidazione del compenso al dott. AS, nominato c.t.u. in un procedimento penale, andava espressamente proposto in sede penale e non doveva essere trattato dal tribunale civile secondo le modalità, le forme ed i termini tipici del giudizio civile. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nel quale l'intimato IN ES non ha svolto attività difen- siva.
P.Q.M.
La Corte, promunciando sul ricorso, cassa senza rinvin la decisione impu- gnata. Roma 5 novembre 2002 Il consigliere stensore Il presidente Spra w IL CANCE LIERE C1 Francerlo Calania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.9 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Vandung th