Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Competente a decidere sull'istanza di restituzione della cosa sottoposta a sequestro probatorio nella fase in cui, chiuse le indagini preliminari con l'esercizio dell'azione penale attraverso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, gli atti non siano ancora stati trasmessi al giudice del dibattimento, è il giudice delle indagini preliminari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1999, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Domenico Mauro Losapio Presidente del 18.2.99
1. Dott. Ennio Malzone Consigliere SENTENZA
2. " NC NO " N. 521
3. " Francesco Malagnino " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo EP " N.24227/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Proc. Rep. presso pretura Cosenza nel proc. a carico di Marchese Carmine, imputato del reato di cui all'art.116 C.d.S.;
avverso ordinanza GIP pretura Cosenza 23.5.08 di restituzione atti al P.M. in ordine all'istanza di restituzione del veicolo sottoposto a sequestro probatorio;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Malzone;
Letta la nota del P.G. presso questa Corte, che ha concluso per l'inanimissibilità del ricorso;
Osserva
Si discute della competenza a decidere sull'istanza di restituzione della cosa sottoposta a sequestro probatorio nella fase in cui, chiuse le indagini preliminari con l'esercizio dell'azione penale con il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento. Il principio di ordine generale che si desume dall'art.263 cpp. è che il potere di restituzione della cosa sottoposta a sequestro spetta al giudice e solo in via eccezionale al P.M. nella fase delle indagini preliminare, fermo il potere di intervento del giudice a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso la decisione adottata dal P.M.
È indubbio che l'esercizio dell'azione penale segna il limite invalicabile oltre il quale il P.M. non può più provvedere sull'istanza di restituzione della cosa in sequestro ed è proprio la materiale indisponibilità, degli atti da parte del giudice del dibattimento che consente di individuare nel GIP il giudice competente a decidere sull'istanza di restituzione della cosa in sequestro in questa fase intermedia, dal momento che il principio di continuità degli atti processuali non consente vuoti di potere decisionale nel passaggio dall'una all'altra fase. È evidente che il GIP avrebbe dovuto trattenere l'istanza e richiedere al P.M. la trasmissione degli atti per la decisione.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato e indica nel GIP della pretura di Cosenza l'ufficio competente a decidere sull'istanza di restituzione dell'autovettura nella fase in cui il procedimento si trovava. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999