Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
La circostanza attenuante della riparazione del danno non è applicabile al tentativo di furto, presupponendo essa la consumazione del reato e l'esistenza di un danno conseguente alla sottrazione della cosa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2011, n. 47500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47500 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 30/11/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1933
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 10817/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TZ LV N. IL 13/12/1967;
2) TA RG AR N. IL 13/03/1978;
avverso la sentenza n. 1798/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 10/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Crema ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di tentato furto aggravato. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino, che ha diminuito la pena.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati con atti di analogo tenore.
2.1 Con il primo motivo si censura la mancata concessione della circostanza attenuante all'art. 62 cod. pen., n. 6, pur a fronte dell'offerta alla persona offesa di 600 Euro per il ristoro del pregiudizio subito a causa della condotta illecita. Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il fatto che il reato non sia stato consumato non consenta di quantificare il danno e di ponderare, quindi, l'esistenza della detta attenuante. Tale punto di vista si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
2.2 Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di merito ha considerato le precedenti condanne ma ha omesso di valutare, come richiesto nell'atto di appello, se la condotta riparatoria, una volta escluso che essa possa configurare l'attenuante del risarcimento del danno, assuma significato quanto alla circostanza di cui all'art. 62 bis cod. pen.. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Quanto alla discussa attenuante di cui all'art. 62, n. 6, la Corte d'appello, premesso che la vittima ha ricevuto degli imputati la somma di 600 Euro, osserva che la mancata consumazione del reato si manifesta impeditiva, nell'ipotesi della riparazione come in quella del risarcimento del danno, di una quantificazione del danno che consenta di valutare l'adeguatezza della somma offerta. L'enunciazione è conforme alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa suprema Corte secondo cui non è applicabile al tentativo, ed in particolare al tentativo di furto, l'attenuante della riparazione del danno, poiché questa presuppone la consumazione del reato e l'esistenza di un danno conseguente alla sottrazione della cosa (Ad es. Rv. 192640). D'altra parte, le deduzioni difensive in ordine alla applicabilità dell'ipotesi di condotte riparazione di cui all'art. 62, n. 11, sono in conferenti, poiché l'azione compiuta, consistita nell'offerta di una somma di danaro, attiene al profilo civilistico, patrimoniale dell'illecito e chiama quindi in causa l'istituto del risarcimento del danno.
3.2 Per ciò che attiene all'altra attenuante, la Corte d'appello considera che i plurimi e specifici precedenti penali degli imputati, in presenza di un fatto connotato dall'agire concorsuale di più soggetti, non consentono di ravvisare la circostanza. Si tratta di un tipico apprezzamento di merito fondato su dati di significativo rilievo, immune da vizi logico giuridici: si è implicitamente ravvisato che la corresponsione di denaro richiamata dai ricorrenti sia insufficiente a bilanciare i profitti negativi di personalità e la gravità della condotta illecita. Tale apprezzamento di merito non può essere sindacato nella presente sede di legittimità. I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011