Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/01/2023, n. 56
CASS
Sentenza 3 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, la quale aveva applicato la pena concordata di due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lancio di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive (art. 6-bis, comma 1, L. n. 401/1989), nonché di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1 e comma 3, c.p.), tutti ritenuti in continuazione. L'imputato, tramite la sua difesa, lamentava l'erronea qualificazione giuridica dei fatti. In particolare, contestava l'applicazione dell'art. 6-bis, comma 1, L. n. 401/1989, sostenendo che la condotta di danneggiamento fosse assorbita in tale fattispecie, o viceversa, che il reato di danneggiamento ai sensi dell'art. 635, comma 3, c.p. assorbisse la fattispecie speciale, evitando così una doppia punizione per la medesima condotta. Inoltre, sollevava dubbi sulla riconducibilità dei fatti contestati al capo a) alla manifestazione sportiva, ritenendo che si fossero svolti in un frangente temporale non concomitante e in un contesto non immediatamente riconducibile all'evento sportivo.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per errata qualificazione del fatto è limitato ai casi in cui tale qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto all'imputazione. Ha ritenuto che la doglianza relativa al capo a) non consentisse di ricondurre il motivo a quelli ammissibili, poiché si basava su una prospettazione in fatto incompatibile con il giudizio di legittimità. Per quanto concerne la censura sul capo b), la Corte ha considerato che, pur potendo in astratto configurare un profilo di qualificazione del fatto, la stessa era formulata in termini apodittici e manifestamente infondati. Ha escluso l'assorbimento del reato di danneggiamento nell'ipotesi di cui all'art. 6-bis, comma 1, L. n. 401/1989, argomentando sulla diversità dei beni giuridici tutelati: la legge speciale punisce un reato di pericolo concreto volto a tutelare la correttezza delle manifestazioni sportive e l'incolumità delle persone, mentre il danneggiamento tutela l'integrità della cosa. Tale diversità dei beni giuridici impedisce l'operatività della clausola di riserva contenuta nell'art. 6-bis citato, la quale presuppone la tutela del medesimo bene-interesse. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/01/2023, n. 56
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 56
    Data del deposito : 3 gennaio 2023

    Testo completo