Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11710 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
A N IA L A T I A C I L B Aula 'B' B U P E R OL B E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N O I Z A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R Oggetto T S I G E GIUDIZIO EX ART. 274 C.C. R SEZIONE PRIMA CIVILE INTERESSE DEL MINORE A 1 1 7 1 0/ 0 3 D E Composta dagli Ill.mi sigg T N E S E Providente R N. 24617/02 Dott. Giovanni Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Cron. 25532 Dott. Mario ADAMO - Consigliere- Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Rep. Ud. 24/06/2003 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AR SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso l'avvocato BIANCA EPIFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO PETRELLI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SA AB AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 34, presso l'avvocato STEFANIA CARUSI, che la e difende unitamente all'avvocato rappresenta PAGANO, giusta procura in calce al GIANFRANCO 2003 controricorso;
1806 controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di GENOVA, depositato il 27/08/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente 1'Avvocato Carusi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO - che MO RA ha impugnato per cassazione il decreto, in data 27 agosto 2002, con cui la Corte di appello di Genova ha confermato il provvedimento del Tribunale ammissivo dell'azione, proposta da DI TH SA, per dichiarazione di paternità di esso Li- vrari relativamente al minore AN T. SA;
- che si è costituita in questa sede la SA Thabit con controricorso;
che il ricorrente ha anche depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO che con l'unico complesso motivo dell'odierno ri- - corso, il RA lamenta che la Corte territoriale, ai fini dell'ammissibilità dell'azione ex art. 274 C.C., abbia solo apoditticamente affermato sussistente 2 r l'interesse del minore al riconoscimento di paternità nei suoi confronti senza che alcun elemento fosse stato indicato al riguardo dalla richiedente e senza che nes- sun accertamento fosse stato effettuato in merito dalla stessa Corte, nè in precedenza dal Tribunale. Mentre avrebbe dovuto valutarsi, in senso ostativo alla configurabilità di un siffatto interesse, la "non buona condotta morale di esso ricorrente, persona co- niugata con prole che intrattiene rapporti non protetti fuori dell'ambito coniugale"; che la censura così formulato è in ogni suo aspetto infondata;
- che, in primo luogo, non sussiste l'adombrato vi- zio di extrapetizione;
che, infatti, a seguito della sentenza della Cor- te costituzionale n. 341/90, la valutazione dell'interesse del minore nella causa proposta ai sensi dell'art. 274 c.c., deve essere effettuata dal giudice anche "d'ufficio", per attenere quell'interesse ad una situazione di natura indisponibile, che non può restare subordinata all'esercizio del potere dispositivo delle parti del processo: Con la conseguenza come già pun- - che qualora il giudice di primo grado ab- tualizzato - bia (come nella specie) dichiarato ammissibile l'azione ai sensi di tale norma senza nulla osservare sulla sus- 3 sistenza di tale interesse, di modo che non sia possi- bile dedurre che detto giudice abbia inteso escluderla, legittimamente il giudice d'appello esamina d'ufficio la sussistenza di quell'interesse, facendo uso di un proprio potere esercitabile d'ufficio, ancorchè non vi sia stata alcuna sollecitazione delle parti, senza che possa esservi d'ostacolo il principio del "tantum devo- lutum quantum appellatum" (cfr. nn. 12456, 13923/99; 1616, 8227/00); che corretta, in punto di diritto, e non certo carente di motivazione, è poi la conclusione, cui pervenuta la Corte di merito, in ordine alla ravvisata sussistenza dell'interesse del minore, al chiesto rico- noscimento di paternità, per ragioni di tipo sia spiri- tuale che patrimoniale, attesa la "precaria situazione economica della madre, cittadina straniera, priva di stabile occupazione e senza l'appoggio dei familiari”; che non può di certo rilevare in contrario la "condotta riprovevole" del genitore naturale "già co- niugato", poichè ciò condurrebbe, paradossalmente, ad escludere in radice l'ammissibilità dell'azione in tut- ti i casi di filiazione naturale in seguito ad adulte- rio;
che, al riguardo, va, in linea di principio, co- munque ribadito che, ai fini della delibazione ex art. 4 274 C. C., la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una di- chiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ov- vero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. E tali rischi, da valutar- si nell'interesse e nella prospettiva di tutela del mi- nore, per avere ragionevole fondamento debbono, di re- gola, emergere dalla pregressa condotta di vita del preteso padre e risultare da fatti obbiettivi, mentre del tutto irrilevanti debbono ritenersi gli atteggia- menti psicologici dello stesso di rifiuto di rapporti nei confronti della madre del minore, nonchè di indif- ferenza nei confronti della pretesa paternità, atteso che l'interesse del minore va rapportato unicamente ad un miglioramento obbiettivo della sua situazione, in relazione agli obblighi giuridici che dall'accertamento della paternità, derivano per il preteso padre ed alla concreta idoneità di questo ad adempiervi (cfr nn. 3793, 11041/02, da ultimo); - che non è, infine, suscettibile di esame ogni ul- teriore denunciato profilo di insufficienza della moti- vazione del provvedimento impugnato, attesi i limiti del ricorso ex art. 111 Cost. quale nella specie espe- 5 rito, che consente il suindicato delle sole "violazioni di legge", tra cui la violazione formale dell'obbligo di motivazione (e quindi la radicale insussistenza non la mera inadeguatezza della stessa); - che il ricorso del RA va integralmente, per- tanto, respinto;
- che, le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese che liquida in € 3.100,00 di cui € 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed ac- cessori come per legge. Roma, 24 giugno 2003. escensoreIl Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Olla), From. D (Mario Rosario More ZONE Prime S NGO 2003 CANCELLIERE Andrea Bianch I L L ALIERE O AL B E E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 6