Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19893
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione apparente e violazione di legge

    La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché le denunciate omissioni non sono state specificamente individuate e non è stato chiarito in che senso il giudice della cautela non avrebbe esplicitato il percorso logico-giuridico seguito. L'ordinanza impugnata contiene una motivazione non priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • Rigettato
    Violazione del d. lgs. n. 231/2001 e vizio di motivazione sul periculum in mora

    La Corte ha ritenuto ammissibile il sequestro impeditivo. Riguardo al periculum in mora, il Tribunale ha congruamente osservato che la cessazione della misura agevolativa non escludeva la possibilità di ulteriori schemi fraudolenti. La nuova disciplina potrebbe riguardare al più la finalità impeditiva del sequestro dei crediti di imposta, lasciando impregiudicata la finalità impeditiva del sequestro delle società e la funzione anticipatoria dei crediti in funzione della confisca. L'argomento relativo alle dimissioni del nuovo amministratore è tardivo e indimostrato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19893
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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