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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19893 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SE nato a [...] il [...], quale amministratore delle società BO.GE.CO. s.r.l. e KALISPERA s.r.l. avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 5 novembre 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa il 26 luglio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva disposto il sequestro preventivo delle società Kalispera s.r.l. e Bo.ge.co. s.r.l. nonché dei crediti d’imposta acquisiti al cassetto fiscale della Kalispera s.r.l. fino alla concorrenza di euro 3.242.063,00 in relazione ai reati di cui all’art. 640-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19893 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 All’indagato BO ON, amministratore delle suddette società, era stato, in particolare, contestato di avere, mediante presentazione di documentazione inesatta o fraudolenta, acquisito crediti d’imposta non dovuti in relazione alla misura agevolativa denominata “Superbonus 110%”, oltre che ad altri bonus fiscali di altra tipologia (bonus facciate, bonus ristrutturazione e altri). 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione apparente, che si sostanziava nel vizio di violazione di legge, assumendo che il Tribunale aveva omesso ogni valutazione in relazione alle allegazioni difensive relative a dodici dei diciassette cantieri considerati, e aveva comunque omesso di esaminare ogni censura proposta dalla difesa e non aveva esplicitato il percorso logico – giuridico che lo aveva portato al rigetto dell’appello cautelare. Deduceva, in particolare, che l’imputazione di truffa riguardava diciassette cantieri e che il Tribunale ne aveva considerato solo alcuni, omettendo di valutare i fatti e di rispondere alle censure difensive in relazione a dodici cantieri. 2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione del d. lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla assunta inammissibilità, nel caso di specie del sequestro impeditivo, nonché motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Assumeva, in relazione al primo profilo, che l’art. 53 del citato decreto legislativo non richiamava il disposto di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., che disciplinava il cosiddetto sequestro preventivo impeditivo. Deduceva, quanto al secondo profilo, che la motivazione resa dal Tribunale in relazione alla sussistenza del periculum in mora era priva dei requisiti minimi di coerenza in quanto il periculum era stato ritenuto nonostante l’agevolazione fiscale denominata “Superbonus 110%” non fosse più in vigore. 3. In data 9 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale, in relazione al primo motivo, ha dedotto che i giudici di merito avevano limitato il loro sindacato alla sola astratta configurabilità del reato, senza indicare le ragioni della decisione assunta, che non aveva tenuto 3 conto degli elementi acquisiti agli atti e in particolare di quelli forniti dalla difesa, e, in relazione al secondo motivo, ha assunto che il Procuratore Generale, con la propria requisitoria, non si era confrontato con la censura relativa alla inammissibilità del sequestro impeditivo, rassegnando che l’indagato BO ON era stato sostituito nella qualità di amministratore delle suddette due società da BO EP. In data 17 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, oltre che generico, non è consentito. A mente dell’art. 325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a seguito di riesame o appello in materia di misure cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). Ciò premesso, la stessa prospettazione del motivo rassegna la connotazione del provvedimento impugnato come caratterizzato da una motivazione incompleta, ma non certo del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza sì da rendere incomprensibile il percorso logico seguito dal giudice. La lettura dell’ordinanza impugnata consente di apprezzare che comunque la stessa contiene una motivazione non priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza sia in relazione al fumus commissi delicti che al periculum in mora. Il motivo, peraltro, risulta generico, poiché le denunciate omissioni nell’argomentazione del Tribunale non vengono dal ricorrente specificamente individuate, né viene chiarito in che senso il giudice della cautela non avrebbe esplicitato il percorso logico – giuridico seguito ai fini della decisione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4 2.1. Va osservato in premessa che, secondo il principio espresso da questa Sezione, al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive (v., in tal senso, Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, [...], Rv. 273515 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che mentre la misura interdittiva paralizza l'uso del bene criminogeno solo in modo indiretto, e temporaneo, al contrario il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati). 2.2. Quanto alla sussistenza del periculum in mora, il Tribunale ha congruamente osservato che il fatto che il d.l. n. 39/2024 avesse vietato qualsiasi forma di cessione del credito o sconto in fattura per i lavori eseguiti dopo il 31 marzo 2024 non consentiva di escludere che le società sottoposte a sequestro potessero adottare ulteriori schemi fraudolenti volti ad ottenere indebiti vantaggi di natura fiscale, essendosi operata sul punto una valutazione che ha tenuto conto della sistematica destinazione delle società al detto conseguimento mediante l’uso di artifici. In ogni caso, come evidenziato dalla Procura generale, la nuova disciplina potrebbe riguardare al più la finalità impeditiva del sequestro dei crediti di imposta, lasciando però impregiudicata sia la finalità impeditiva del sequestro preventivo relativo alle società (in quanto strumentali alla consumazione dei delitti posti a fondamento della cautela), sia la funzione anticipatoria del sequestro preventivo dei medesimi crediti in funzione della confisca. Tardivo è infine l’argomento che vuole argomentare il venir meno del periculum a seguito delle dimissioni di BO EP, trattandosi di circostanza non precedentemente dedotta e comunque rimasta indimostrata. 3. L’inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
la parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 5 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE IS RE NO
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 5 novembre 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa il 26 luglio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva disposto il sequestro preventivo delle società Kalispera s.r.l. e Bo.ge.co. s.r.l. nonché dei crediti d’imposta acquisiti al cassetto fiscale della Kalispera s.r.l. fino alla concorrenza di euro 3.242.063,00 in relazione ai reati di cui all’art. 640-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19893 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 All’indagato BO ON, amministratore delle suddette società, era stato, in particolare, contestato di avere, mediante presentazione di documentazione inesatta o fraudolenta, acquisito crediti d’imposta non dovuti in relazione alla misura agevolativa denominata “Superbonus 110%”, oltre che ad altri bonus fiscali di altra tipologia (bonus facciate, bonus ristrutturazione e altri). 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione apparente, che si sostanziava nel vizio di violazione di legge, assumendo che il Tribunale aveva omesso ogni valutazione in relazione alle allegazioni difensive relative a dodici dei diciassette cantieri considerati, e aveva comunque omesso di esaminare ogni censura proposta dalla difesa e non aveva esplicitato il percorso logico – giuridico che lo aveva portato al rigetto dell’appello cautelare. Deduceva, in particolare, che l’imputazione di truffa riguardava diciassette cantieri e che il Tribunale ne aveva considerato solo alcuni, omettendo di valutare i fatti e di rispondere alle censure difensive in relazione a dodici cantieri. 2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione del d. lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla assunta inammissibilità, nel caso di specie del sequestro impeditivo, nonché motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Assumeva, in relazione al primo profilo, che l’art. 53 del citato decreto legislativo non richiamava il disposto di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., che disciplinava il cosiddetto sequestro preventivo impeditivo. Deduceva, quanto al secondo profilo, che la motivazione resa dal Tribunale in relazione alla sussistenza del periculum in mora era priva dei requisiti minimi di coerenza in quanto il periculum era stato ritenuto nonostante l’agevolazione fiscale denominata “Superbonus 110%” non fosse più in vigore. 3. In data 9 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale, in relazione al primo motivo, ha dedotto che i giudici di merito avevano limitato il loro sindacato alla sola astratta configurabilità del reato, senza indicare le ragioni della decisione assunta, che non aveva tenuto 3 conto degli elementi acquisiti agli atti e in particolare di quelli forniti dalla difesa, e, in relazione al secondo motivo, ha assunto che il Procuratore Generale, con la propria requisitoria, non si era confrontato con la censura relativa alla inammissibilità del sequestro impeditivo, rassegnando che l’indagato BO ON era stato sostituito nella qualità di amministratore delle suddette due società da BO EP. In data 17 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, oltre che generico, non è consentito. A mente dell’art. 325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a seguito di riesame o appello in materia di misure cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v., ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). Ciò premesso, la stessa prospettazione del motivo rassegna la connotazione del provvedimento impugnato come caratterizzato da una motivazione incompleta, ma non certo del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza sì da rendere incomprensibile il percorso logico seguito dal giudice. La lettura dell’ordinanza impugnata consente di apprezzare che comunque la stessa contiene una motivazione non priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza sia in relazione al fumus commissi delicti che al periculum in mora. Il motivo, peraltro, risulta generico, poiché le denunciate omissioni nell’argomentazione del Tribunale non vengono dal ricorrente specificamente individuate, né viene chiarito in che senso il giudice della cautela non avrebbe esplicitato il percorso logico – giuridico seguito ai fini della decisione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4 2.1. Va osservato in premessa che, secondo il principio espresso da questa Sezione, al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive (v., in tal senso, Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, [...], Rv. 273515 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che mentre la misura interdittiva paralizza l'uso del bene criminogeno solo in modo indiretto, e temporaneo, al contrario il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati). 2.2. Quanto alla sussistenza del periculum in mora, il Tribunale ha congruamente osservato che il fatto che il d.l. n. 39/2024 avesse vietato qualsiasi forma di cessione del credito o sconto in fattura per i lavori eseguiti dopo il 31 marzo 2024 non consentiva di escludere che le società sottoposte a sequestro potessero adottare ulteriori schemi fraudolenti volti ad ottenere indebiti vantaggi di natura fiscale, essendosi operata sul punto una valutazione che ha tenuto conto della sistematica destinazione delle società al detto conseguimento mediante l’uso di artifici. In ogni caso, come evidenziato dalla Procura generale, la nuova disciplina potrebbe riguardare al più la finalità impeditiva del sequestro dei crediti di imposta, lasciando però impregiudicata sia la finalità impeditiva del sequestro preventivo relativo alle società (in quanto strumentali alla consumazione dei delitti posti a fondamento della cautela), sia la funzione anticipatoria del sequestro preventivo dei medesimi crediti in funzione della confisca. Tardivo è infine l’argomento che vuole argomentare il venir meno del periculum a seguito delle dimissioni di BO EP, trattandosi di circostanza non precedentemente dedotta e comunque rimasta indimostrata. 3. L’inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
la parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 5 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE IS RE NO