Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2001, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA5070/0 1 IN NOME DEL POPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISARCIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANNI Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 3075/99 . Cron.10834 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere 1782Rep. 1707 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L3000. sul ricorso proposto da: PAN SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P il IL CANCELLIERE DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA ANGELA, che la difende, giusta ону delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studiocontro domiciliata in ROMA, VIA dai Sig. KROM S. BOSCO ROSA, elettivamente per diritti 1300 05 он 21 GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato CARRIERO IL CANCELLIERE MARCELLO, che la difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA - controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 22553/97 del Tribunale di ROMA, 80 depositata il 19/12/97; CG508333 -1- CD632257 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato Giovanna DETTORI MASALA, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Marcello CARRIERO, difensore de llu resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ны а -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 22 gennaio 1986 RO OS, proprietaria dell'abitazione sita in Roma, via della Lucchina n.13, piano II, int. 11, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di quella città, SA AN, proprietaria di un'abitazione sita nello stesso stabile ed allo stesso piano di quella dell'attrice. Lamentava la OS che il bagno del proprio appartamento aveva subito danni (distacco e rottura di alcune mattonelle costituenti il rivestimento di lavori di della parete) durante l'esecuzione convenuta, ristrutturazione del bagno della confinante con quello di essa istante. Deduceva l'attrice che tali lavori erano stati la causa dei danni da essa subiti e ne chiedeva il risarcimento. Deduceva altresì che la AN aveva installato nel muro di confine tra i due bagni una nuova cassetta di scarico che provocava immissioni di acqua e di rumori molesti nell'immobile di. sua proprietà e pertanto chiedeva ancora che la convenuta fosse condannata а ridurre il muro di confine nel pristino stato. Costituitasi, la AN contestava le avverse 3 pretese chiedendone il rigetto. Espletati l'interrogatorio formale della OS, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza 26.11-3.12.96 il Giudice di Pace accoglieva l'istanza risarcitoria condannando la AN al pagamento, in favore di controparte, della somma di L.
1.790.000 oltre IVA e spese del giudizio. Proposto gravame dalla soccombente che lamentava 1'erronea valutazione delle risultanze probatorie e l'erroneità tecnica dell'operato del ctu, il Tribunale di Roma, con sentenza 17.11- 19.12.97, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. н Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Ан cassazione SA AN sulla base di due motivi. Resiste con controricorso RO OS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 115, 116, 132 e 96 stesso codice, nonchè omessa, erronea, illogica, e in sufficiente motivazione per omesso esame della foto n.3 allegata alla relazione del consulente 4 d'ufficio nonché delle due dettagliatissime consulenze di parte redatte dall'Ing. Antonio Masala. Osserva la ricorrente che l'esame di tale foto avrebbe consentito al giudice di constatare che il 50% delle piastrelle sbeccate non era in corrispondenza della nicchia in cui era stata inserita la nuova cassetta di scarico, mentre dalle consulenze di essa AN emergeva inconfutabilmente l'impossibilità tecnico-scientifica del distacco, rottura о sbeccatura di una piastrella posta sul verso del muro per lavori effettuati sul retro. I l giudice del gravame di merito si era pertanto limitato ad una adesione acritica alle ы conclusioni del consulente d'ufficio senza н considerare i plurimi e circostanziati rilievi del а consulente di parte, e senza minimamente chiarire le ragioni scientifiche per le quali dovevano considerarsi attendibili le valutazioni del suo ausiliare dalle quali emergeva l'attribuibilità dell'evento dannoso ai lavori eseguiti nel bagno di controparte. Rileva altresì la AN come, a prescindere dalla impossibilità tecnica e scientifica del verificarsi delle lamentate sbeccature per i lavori eseguiti 5 nel proprio bagno, ampiamente dimostrata dal perito di parte con argomenti immotivatamente disattesi, doveva notarsi che le minime sbeccature delle due piastrelle poste in corrispondenza della cassetta AN non costituivano alcun danno, considerata l'obsolescenza del bagno OS che presentava piastrelle sbeccate anche in altre zone. Il Giudice del merito aveva omesso ogni esame sul punto ed altresì la lite promossa dalla OS doveva esser considerata temeraria stante la pretestuosità dei lamentati danni. Le doglianze non possono essere accolte. На affermato il Tribunale romano che dalla relazione del ctu nominato dal Giudice di Pace e dalle fotografie a tale relazione allegate (in l particolare dalla fotografia n.4) si evinceva una A perfetta coincidenza tra il punto del muro di confine che dal lato di proprietà di AN SA era stato demolito, per creare una nicchia, dove inserire una nuova cassetta di scarico, ed il punto del medesimo muro che dal lato della proprietà di OS RO presentava le mattonelle del rivestimento distaccate dal sottofondo e "sbeccate". Andava al riguardo precisato, secondo quel 6 giudice, che l'espressione "distaccate dal sottofondo" non aveva il significato di "mattonelle staccatesi dalla parete e cadute al suolo", bensì di mattonelle che, pur non essendo ancora cadute, non aderivano più in maniera continua al muro di sottofondo e che erano precariamente ancorate alla parete solo perché non ancora scollate completamente e perché incastrate tra mattonelle ancora ben in opera. Andava inoltre sottolineato, sempre secondo quel giudicante, come la predetta fotografia n.4 dimostrava che erano scheggiate lungo i bordi ("sbeccate") più mattonelle e che, però, tutte le mattonelle "sbeccate" erano poste in corrispondenza del punto dove l'attuale ricorrente aveva installato la nuova cassetta di scarico. Non presentando nessuna delle altre mattonelle poste lungo le pareti del bagno OS RO scheggiature, per deduzione logica dovevasi quindi escludere che le mattonelle fossero scheggiate а causa della loro vetustà. Era invece logico presumere che a causa dei colpi battuti dall'altro lato del muro le mattonelle prima si fossero perdendo così la propriaparzialmente scollate, fissità, e poi si fossero scheggiate strusciando 7 bus id . A l'una contro l'altra. Ebbene, avendo il giudice del gravame di merito, con motivazione adeguata immune da vizi logici, come da errori giuridici e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità, accolto e fatte proprie le conclusioni della consulenza tecnica di prime cure, non era egli di certo tenuto, avendo indicato le fonti del proprio convincimento, a confutare specificamente ogni contraria deduzione, restando questa disattesa per implicito (v. tra le tante Cass. n.322/86). Né, in particolare, era quel giudice obbligato a procedere ad espressa confutazione dei rilievi del consulente di parte, costituendo questi semplici allegazioni difensive tecnico, a contenuto l'implicito dissenso dalle quali scaturiva evidente, nel caso di specie, dall'aver il Tribunale posto a base delle ragioni della sua decisione considerazioni con esse incompatibili (v. Cass. n.4032/87, n.3527/89, n.1.8240/97). E' evidente, poi, che avendo il giudice d'appello ritenuto sussistente la responsabilità della AN per i danni arrecati alla OS in alcun modo egli poteva dichiarare temeraria, ex art. 96 legittimamente c.p.c., la lite da quest'ultima 8 promossa. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di RO OS, delle spese del presente giudizio, che liquida in 125.800 L. oltre a L.
1.000.000 per onorari. Roma 18 gennaio 2001 Alfred Merid Pres. ion Alame IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 60000 3/0000 Agenzia delle Entrate 05 APR 011 Iscritto a ruolo il 30-06- Ufficio di Roma 2 Art. n...