Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
L'errore su legge diversa da quella penale (art. 47, comma terzo, cod. pen.) non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali, tuttavia, non vanno annoverate quelle che -come nel caso delle norme privatistiche che disciplinano il trasferimento della proprietà - siano destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, pur in accoglimento del ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto che erroneamente il giudice di merito avesse escluso la possibile rilevanza dell'errore di diritto - per poi, tuttavia, applicare ugualmente, di fatto, la scusante, come una motivazione definita "incoerente ed errata" - in un caso in cui all'imputato erano stati addebitati i reati di cui agli artt. 632 e 639 cod. pen. per avere egli apposto dei cordoli di cemento su di un'area da lui erroneamente ritenuta di sua proprietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2002, n. 17205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17205 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Presidente - del 19/04/2002
1. Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO - Consigliere - N. 419
3. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLA PODO - Consigliere - N. 24948/2001
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal P.G. di Cagliani contro la sentenza resa dalla Corte d'Appello in sede il 3.5.2001 nei confronti di ES
IU, nato a [...] il 10. 12.1949.
Relazione del Cons. Dott. IU D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Frasso) = rigetto del ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.A. di Cagliari con sentenza del 3.5.2001, in riforma di quella del Tribunale di Oristano in data 20.10.2000, ha assolto perché il fatto non costituisce reato IU ES dall'imputazione di cui agli artt. 632 e 639 c.p. (consistita nell'avere realizzato dei cordoli in cemento su un'area appartenente a Francesco Maria Sede e gravata da servitù di uso pubblico), ritenendo dimostrato che l'imputato era incorso in errore di fatto - quindi scusabile - nel ritenersi proprietario dell'area. La corte territoriale, dopo avere premesso che l'errore sull'idoneità di un accordo verbale a produrre il trasferimento della proprietà immobiliare costituisce un errore di diritto e che - come tale - sarebbe irrilevante ai fini della configurabilità della scusante prevista dall'art. 47 c.p., ha basato l'applicazione di tale norma sul contenuto di una scrittura privata ricognitiva con la quale il precedente proprietario, IG NA,
dichiarava di avere trasferito il suolo al ES tra il 1962 e il
1963, osservando che, sebbene l'atto non facesse menzione della stipulazione dell'accordo traslativo in forma scritta, non poteva per questo solo motivo ritenersi che l'accordo stesso fosse intervenuto oralmente e fosse quindi privo di efficacia giuridica.
Propone ricorso il P.G. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che, se il negozio fosse stato concluso in forma scritta, non vi sarebbe stato bisogno della scrittura ricognitiva, non essendo stato neppure allegato che il relativo documento fosse stato smarrito;
se invece, era stato stipulato verbalmente, l'effetto traslativo non si sarebbe verificato e l'errore sul punto sarebbe stato irrilevante in virtù della premessa teorica tracciata dalla stessa corte territoriale. Mancherebbe
pertanto il supporto logico-giuridico della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La scusante in esame è quella prevista dall'art. 47/2^ cpv. c.p.,
secondo cui "l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato". Ebbene, come si deduce dalla stessa formulazione letterale della norma, l'errore "scusante" consiste sempre in un errore di diritto, ancorché incidente "sul" fatto che oggettivamente costituisce il reato contestato, ed è pertanto collegato alla presenza nella fattispecie legale di eventuali elementi normativi extra-penali. Non è pertanto concepibile all'interno di tale disposizione (a differenza di quanto invece si verifica in relazione all'errore sulla legge penale) una contrapposizione fra errore di diritto (inescusabile) e un errore
"di" fatto (scusabile). In altri termini, l'errore sul fatto (penale)
- nell'ipotesi in esame - non può essere prodotto che da un errore di diritto (non penale). Nè in questo caso la situazione "ultima"
differisce sul piano della ratio legis da quella che viene prodotta dal mero errore "di fatto" e che - pacificamente - elide il dolo: chi sottrae una cosa altrui confondendola con una propria non è più
incolpevole del soggetto che per ignoranza delle norme che regolano la trasmissione della proprietà compie l'identica azione su beni che crede di avere validamente acquistato. È vero che, attraverso la teoria dell'"incorporazione" (ossia "penalizzando"
indiscriminatamente gli elementi normativi extra-penali), la giurisprudenza ha sovente praticato quella che autorevole dottrina definisce un'interpretazione abrogativa della scusante
(persuasivamente prospettando - tale dottrina - un diverso criterio discretivo basato sulla distinzione fra errore, sempre di diritto, ma incidente (anche) "sul fatto" (quindi, scusabile) ovvero esclusivamente sul "precetto" (quindi, inescusabile)). Non mancano tuttavia pronunce, alle quali il collegio aderisce (cfr. Cass., Sez.
2^, 19.4.1982, Costa;
Sez. 1^, 25.5.1983, Berti), le quali escludono gli effetti della suddetta "incorporazione" in ordine alle norme
"destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale", fra le quali vanno certamente annoverate quelle privatistiche relative al trasferimento della proprietà. Non può
dubitarsi del resto che, in tal caso, come nell'esempio fatto,
l'errore, sebbene di diritto, incide sul fatto e non (esclusivamente)
sul "precetto" penale.
Ciò premesso si osserva che, nel caso di specie, la corte territoriale, sulla premessa giuridicamente erronea dell'irrilevanza dell'errore di diritto sulla legge extra-penale, ha finito poi con l'applicare ugualmente la scusante, ma con motivazione incoerente ed errata. Difatti, una volta posta quella premessa, delle due l'una: se
(fosse stato provato che) il trasferimento del bene era avvenuto in forma scritta, la proprietà si sarebbe efficacemente trasmessa e l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza del fatto e non in applicazione dell'art. 47 c.p.; se invece l'esistenza storica del documento era semplicemente dubbia, non vi era spazio per ipotizzare un trasferimento putativo della proprietà.
La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio affinché la questione venga radicalmente riesaminata alla luce dei principi suindicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla
Corte d'Appello di Cagliari/Sezione Distaccata di Sassari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2002