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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27442 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE DO nata il [...] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 dicembre 2020, il Tribunale di Trieste aveva condannato ES DO per il reato di lesioni personali, aggravate dall'uso di un'arma, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento in favore della parte civile della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27442 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/03/2023 Con sentenza emessa il 3 maggio 2022, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, a seguito della revoca della costituzione di parte civile, ha revocato le statuizioni civili e ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, brandendo un coltello da cucina, avrebbe aggredito CE OM, colpendolo all'avambraccio sinistro, cagionandogli delle ferite da taglio giudicate guaribili in sette giorni. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la parte civile non sarebbe credibile e che le dichiarazioni da essa rese sarebbero inattendibili, sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco. La Corte di appello avrebbe superato le molteplici e insanabili incongruenze evidenziate con l'atto di impugnazione, facendo ricorso a ragionamenti caratterizzati da gravi lacune e a mere supposizioni, non confortare dalla realtà dei fatti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché la Corte di appello, avendo disposto la revoca delle statuizioni civili, avrebbe dovuto anche revocare la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, essendo, in realtà, completamente versato in fatto. La ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla I Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). In realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va ribadito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né vale, in senso contrario, la qualificazione operata dalla ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali. Invero, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.), non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567) Va osservato che, in ogni caso, la Corte di appello ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, fondando il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulla documentazione medica e sugli esiti degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti. Si è ampiamente soffermata sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e, in particolare, su quelle relative alla dinamica dei fatti, fornendo alle presunte incongruenze evidenziate dall'appellante una risposta adeguata e priva di vizio logici. 1.2. Il secondo motivo è fondato. 3 Dagli atti, invero, emerge che la parte civile è stata revocata a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno. La Corte di appello, pertanto, nel revocare le statuizioni civili, avrebbe dovuto anche revocare la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che risulta già avvenuto. La sentenza, pertanto, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, deve essere annullata, senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, subordinazione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 28 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 dicembre 2020, il Tribunale di Trieste aveva condannato ES DO per il reato di lesioni personali, aggravate dall'uso di un'arma, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento in favore della parte civile della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27442 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/03/2023 Con sentenza emessa il 3 maggio 2022, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, a seguito della revoca della costituzione di parte civile, ha revocato le statuizioni civili e ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, brandendo un coltello da cucina, avrebbe aggredito CE OM, colpendolo all'avambraccio sinistro, cagionandogli delle ferite da taglio giudicate guaribili in sette giorni. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la parte civile non sarebbe credibile e che le dichiarazioni da essa rese sarebbero inattendibili, sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco. La Corte di appello avrebbe superato le molteplici e insanabili incongruenze evidenziate con l'atto di impugnazione, facendo ricorso a ragionamenti caratterizzati da gravi lacune e a mere supposizioni, non confortare dalla realtà dei fatti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché la Corte di appello, avendo disposto la revoca delle statuizioni civili, avrebbe dovuto anche revocare la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, essendo, in realtà, completamente versato in fatto. La ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di inosservanza delle norme processuali, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla I Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). In realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va ribadito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né vale, in senso contrario, la qualificazione operata dalla ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali. Invero, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.), non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567) Va osservato che, in ogni caso, la Corte di appello ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, fondando il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulla documentazione medica e sugli esiti degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti. Si è ampiamente soffermata sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e, in particolare, su quelle relative alla dinamica dei fatti, fornendo alle presunte incongruenze evidenziate dall'appellante una risposta adeguata e priva di vizio logici. 1.2. Il secondo motivo è fondato. 3 Dagli atti, invero, emerge che la parte civile è stata revocata a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno. La Corte di appello, pertanto, nel revocare le statuizioni civili, avrebbe dovuto anche revocare la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che risulta già avvenuto. La sentenza, pertanto, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, deve essere annullata, senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, subordinazione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 28 marzo 2023.