Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 04 6 8 3 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 16797/99 - Consigliere - Cron.10687 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere- Ud.25/01/02 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CAUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE DE MICCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CUSINA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI 5 PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MAISANI, rappresentato e difeso dagli avvocati RENATO CIRILLO, RICCARDO CIRILLO, giusta delega in 2002 370 atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3325/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 07/09/98 R.G.N. 47338/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
: udito l'Avvocato CAUDO per delega DE MICCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso in via principale inammissibilità del ricorso in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Sig. BR RD, dipendente dal 1982 della società Cusina Sud spa come addetto alla distribuzione dei pasti, impugnava davanti al Pretore del lavoro di ' Napoli il licenziamento che gli era stato intimato il 10 luglio 1992 perché affetto da epatite virale B;
il Pretore, con sentenza del 4 ottobre 1995, recependo il parere del consulente medico, secondo cui il la natura asintomatica dell'epatite consentiva lo svolgimento della prestazione presso la mensa aziendale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento con le pronunzie consequenziali. Sull'appello della società, la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale, che, con sentenza del 7 settembre 1998, espletata nuova consulenza, dichiarava legittimo il licenziamento, ravvisando un quadro probabilistico di rischio di contagio tale da configurare impossibilità sopravvenuta, e quindi tale da f legittimare la risoluzione del rapporto, sul rilievo che non vi erano in azienda mansioni diverse da quelle di preparazione e manipolazione di alimenti. Rilevava il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti dell'ausiliare, che le I particelle microbiche non infettanti rimaste in circolo nell'organismo del RD, erano suscettibili di improvvisa modifica attraverso una replicazione attiva del virus che le renderebbe contagiose;
in tale caso, anche quantità minime ed impercettibili delle secrezioni organiche, ossia di sangue derivante da inavvertite microlesioni alle mani e di saliva, contaminando gli alimenti che il lavoratore colloca negli appositi contenitori, potrebbero contagiare i consumatori che fossero affetti a loro volta da microlesioni nel cavo orale. Inoltre le precauzioni suggerite da entrambi i consulenti, ossia l'uso da parte del RD di guanti e di mascherine, non erano né sicuramente idonee per la loro tenuta a scongiurare il pericolo di contagio, né potevano essere imposte al lavoratore, giacché la legge sulla preparazione e manipolazione degli alimenti, ossia l'art. 42 della legge n. 327 del 1980, non le prescrive espressamente. 1 Le possibilità di contagio, riguardando una pluralità indifferenziata di persone, avrebbero un ambito di diffusione tale da costituire pericolo per la salute pubblica, per cui, nel contrasto tra l' interesse collettivo e l'interesse privato del lavoratore, devesi privilegiare il primo, ancorché posto in termini di potenzialità. Avverso detta sentenza il RD propone ricorso affidato ad un unico motivo articolato in due profili. Resiste la spa Cusina Sud con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla Cusina Sud di inammissibilità del ricorso per tardività, perché la sentenza impugnata, pubblicata il 7 settembre 1998, sarebbe stata ritualmente notificata a mezzo posta il 26 ottobre 1998, per cui al momento della notifica del presente ricorso (6 settembre 1999) sarebbe ormai decorso il termine breve per l'impugnazione W di cui all'art. 325 cod. proc. civ. Infatti risulta dalla fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che il RD era “assente al citofono” e che è stato “avvisato”. Con il che è stata seguita la procedura prescritta dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sulla notifica a mezzo posta, secondo la quale, se non è possibile recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo, l'agente postale deve rilasciare avviso al destinatario ( mediante affissione alla porta di ingresso o mediante immissione dell'avviso nella cassetta della posta) e quindi deve immediatamente depositare il piego nell'ufficio postale. Manca però la dimostrazione delle ulteriori formalità prescritte dal comma quattro del medesimo art. 8, ossia la prova del ritiro della raccomandata da parte del destinatario o di un suo incaricato, ritiro che deve risultare sull'avviso di ricevimento attraverso la apposizione della data e della firma ad opera delle medesime persone. Per cui, in assenza della prova del ricevimento della 2 raccomandata da parte del destinatario, la sentenza non risulta notificata e quindi non è decorso il termine breve per l'impugnazione. Con il primo profilo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, perché il Tribunale, fondandosi su un erroneo giudizio di probabilità e potenzialità, aveva disatteso le conclusioni di cui alle perizie disposte nei due gradi di giudizio, che avevano ritenuto che la malattia fosse compatibile con l'espletamento della prestazione lavorativa;
in particolare, il consulente nominato in appello, pur dando atto della possibilità in ogni momento della moltiplicazione virale, aveva affermato che la probabilità di contagio era comunque bassa e poteva essere completamente annullata con l'uso di guanti e di mascherina protettiva. Con il secondo profilo si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l'ipotesi della impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché, non sussistendo alcun reale impedimento, l'attività potrebbe essere ripresa in ogni momento da esso ricorrente adottando le precauzioni segnalate, ed in ogni le xeno caso potrebbe essere adibito a mansioni che rendano irrilevante il suo stato di salute. Il ricorso non merita accoglimento. Il Tribunale infatti ha ampiamente spiegato i motivi che lo hanno indotto a disattendere le conclusioni sulla idoneità al lavoro, cui erano pervenuti entrambi i consulenti. Invero, proprio sulla scorta di quanto accertato dal punto di vista tecnico da due ausiliari e cioè della possibilità di una improvvisa replicazione attiva del virus, il Tribunale ha espresso il suo giudizio di inidoneità, non ritenendo che il pericolo di contagio, avente un notevole ambito di diffusione, potesse essere totalmente evitato con l'uso della mascherina e dei guanti, sul rilievo della tenuta non sicura di entrambe le precauzioni, e sulla considerazione che queste ultime non potevano neppure essere imposte al lavoratore in assenza di una esplicita norma prescrittiva. 3 Né sono state svolte censure di incompletezza o di illogicità avverso dette argomentazioni espresse nell'ambito dei poteri di libero convincimento spettanti al giudice di merito. Neppure in relazione al secondo profilo sono individuabili critiche alla sentenza impugnata, giacché il ricorrente, si limita a contrapporre il suo convincimento soggettivo a quello espresso dal Tribunale sul fatto che in azienda non vi erano mansioni diverse da quelle di preparazione confezionamento dei pasti. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti lespesedel giudizio. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vuicense Tresse Maura Larave Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I A oggi, 2 APR. 2002 0 A 3 D 1 S 3 , S . P 5 O M A T L IL CANCELLIER T . R L , A N O ' A B S L E 3 I L P 7 E D - S D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I G D I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E L G D S E E E R O D